Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 2,

del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546

(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al

Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),

in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,

facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per

la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,

nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata

dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da

IOSTI Serenella contro l'ufficio delle Imposte Dirette di Arona,

iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,

con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di un giudizio

promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica dei redditi di

impresa della contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per

gli anni 1986 e 1987, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto

legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.

30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt.

76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30

della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le

disposizioni del decreto stesso, benché in vigore nel termine

ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d'insediamento delle

(nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di

tale differimento della operatività delle nuove norme sul processo

tributario vi sia previsione alcuna nella legge di delega, pone in

essere una violazione e/o eccesso della legge di delega;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza

della questione.

Considerato che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità

formulata dall'Avvocatura dello Stato, perché scopo precipuo della

proposta censura è quello di determinare una efficacia immediata

della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne

l'applicabilità anche da parte delle esistenti Commissioni

tributarie;

che l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un

unico contesto le direttive sia per la disciplina del nuovo

procedimento in materia di contenzioso tributario sia per la

costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali;

che, inoltre, non poche norme della innovata disciplina

processuale appaiono coerenti soltanto con la diversa struttura

stabilita, in via di principio, per gli organi suddetti, dal

legislatore delegante;

che, d'altronde, la istituzione delle nuove Commissioni è

adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un

ragionevole arco di tempo;

che, conseguentemente, nella delega non può non ricomprendersi la

potestà di fissare un dies a quo per l'efficacia della nuova

disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza

giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi;

che, comunque, essendo stato il comma 2 dell'art. 80 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato ad opera del

legislatore ordinario (art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.

331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di

imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui

tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive

CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché

disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di

assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,

l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare

corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il

1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre

disposizioni tributarie"; e convertito in legge con la legge 20

ottobre 1993, n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al

collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni

riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle

nuove Commissioni, con conseguente superamento del problema dei

limiti posti alla potestà del legislatore delegato;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e

77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'art. 30 della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte