Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma

4-ter del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 2 maggio 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a

carico di Bonomo Fabrizio ed altro, iscritta al n. 436 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Pretore di Latina ha sollevato, con ordinanza del 2

maggio 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 299,

comma 4-ter cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 97 e 101

della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che nel procedimento penale a

quo l'imputato, assoggettato alla misura della custodia cautelare in

carcere, ha presentato richiesta di revoca o sostituzione di detta

misura, e che sulla richiesta, contrastata dal parere contrario del

pubblico ministero, lo stesso Pretore assume di doversi pronunciare,

valutando la persistenza delle esigenze cautelari in vista delle

quali la misura è stata in precedenza disposta, "sulla sola base

delle prospettazioni delle parti" e "senza poter procedere ad

acquisire alcun elemento di valutazione";

che, infatti - si osserva nell'ordinanza di rinvio -, al giudice

il quale non sia in grado di decidere allo stato degli atti è

consentito effettuare accertamenti d'ufficio solo in ipotesi

limitate, riguardanti le condizioni di salute o altre condizioni o

qualità personali dell'imputato; ipotesi, queste, previste appunto

dall'impugnato comma 4-ter dell'art. 299 cod. proc. pen., che è -

si precisa - norma di carattere eccezionale e pertanto insuscettibile

di interpretazione estensiva;

che, nell'accennata situazione, il Pretore rimettente, rilevando

di essere costretto all'alternativa tra l'adesione e la reiezione

della richiesta in base ai soli - inadeguati - elementi offerti dalle

parti, censura l'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., "nella parte

in cui non consente al giudice di assumere elementi di valutazione

utili ai fini della decisione con modalità diverse da quelle ivi

indicate", in riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, per la

disparità di trattamento che si verifica rispetto agli imputati per

i quali il giudice provvede, in tema di misure cautelari, nell'ambito

del giudizio direttissimo, nel quale è possibile per il giudice

acquisire d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod.

proc. pen.; b) all'art. 97 della Costituzione, perché ne viene

impedita la ricerca della verità sostanziale, obiettivo primario di

una corretta amministrazione della giustizia; c) all'art. 101 della

Costituzione, perché, infine, la norma limita il libero

apprezzamento giudiziale delle questioni dedotte dalle parti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione.

Considerato che con la sollevata questione di costituzionalità il

Pretore rimettente lamenta la mancanza di una norma che preveda la

possibilità di integrare, con iniziativa d'ufficio, il materiale

probatorio utile ai fini della decisione incidentale in tema di

libertà personale che egli è chiamato a prendere;

che, quale oggetto della prospettazione, il Pretore individua la

disposizione dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., previsione

questa che consente al giudice, in sede di incidente de libertate di

superare eventuali situazioni di "non-decidibilità" allo stato degli

atti relativamente - e limitatamente - a profili soggettivi

riguardanti l'imputato, quali le sue condizioni di salute o altre

condizioni e qualità inerenti la sua persona, come le condizioni

economiche o le prospettive lavorative;

che i suddetti profili, che non riguardano il merito

dell'indagine e del processo, risultano delimitati nel contenuto

all'interno del potere acquisitivo ex officio che è disciplinato in

modo coerente con la finalità della previsione, improntata a

speditezza e informalità degli accertamenti proprio perché priva di

interferenze con le regole di acquisizione istruttoria in senso

proprio;

che l'incremento dell'ambito applicativo della specifica

disposizione impugnata è viceversa esplicitamente richiesto,

nell'ordinanza di rinvio, con riguardo ad elementi concernenti la

valutazione della persistente sussistenza delle esigenze cautelari, e

dunque coinvolge aspetti astrattamente collegati, sia sul piano della

cautela a fini probatori che sul piano delle valutazioni di

pericolosità e di pericolo di fuga (art. 274, primo comma, lettere

a), b) e c) cod. proc. pen.), al materiale acquisito al processo e

disponibile dal giudice;

che la questione così delineata non è d'altra parte sorretta da

alcuna indicazione circa la natura o la tipologia degli elementi la

cui mancanza precluderebbe nel giudizio a quo al rimettente una

adeguata decisione in luogo dell'alternativa tra accoglimento e

reiezione di meri enunciati di parte;

che, in particolare, non vale a colmare l'anzidetta lacuna

argomentativa il riferimento finalistico all'accertamento sulla

sussistenza delle esigenze cautelari, il cui rilievo e il cui

immanente controllo ad opera del giudice è offerto, come si è

detto, dagli elementi che vengono acquisiti nel processo, i quali

logicamente non sono ritenuti dal giudice a quo idonei a soddisfare

l'esigenza per la quale è stata sollevata la questione;

che il rilievo sopra formulato assume ulteriore incidenza alla

luce del dato, desumibile dall'ordinanza di rinvio - là dove

menziona la mancanza di acquisizione successiva "al giudizio",

nonché, indirettamente, nel riferimento quale tertium comparationis

al potere di integrazione probatoria in dibattimento, ex art. 507

cod. proc. pen. -, della intervenuta conclusione del giudizio di

merito (di primo grado), e quindi della ampia utilizzabilità

dell'intero materiale probatorio raccolto, da parte del giudice

competente in ragione dello stato del processo ex art. 91 disp. att.

cod. proc. pen.; un'ampiezza che, reciprocamente, restringe l'area

degli elementi ipoteticamente mancanti;

che, in conclusione, la prospettazione dell'ordinanza di

rimessione è priva di indicazioni sull'ambito e sul contenuto degli

elementi, probatori e informativi, diversi da quelli già

utilizzabili ovvero forniti dalle parti che si assumono mancanti e

necessari ai fini della valutazione circa le esigenze cautelari, ed

è quindi inidonea a dare ingresso al controllo di costituzionalità

della norma impugnata, difettando il requisito della motivazione

sulla rilevanza, necessario per la verifica della pregiudizialità

del quesito (v., da ultimo, sent. n. 179 e ord. n. 168 del 1996);

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 4-ter del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101

della Costituzione, dal Pretore di Latina, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte