Sentenza n. 231/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, primo
comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio
1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra
Tomei Flora e Pramaggiore Luigi, iscritta al n. 367 del registro
ordinanze del 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 27 febbraio
1988 nel procedimento civile vertente tra Tomei Flora e Pramaggiore
Luigi, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. n.
180 del 5 gennaio 1950 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui, in
contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non prevedono la
pignorabilità delle pensioni corrisposte dagli enti pubblici
economici di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R., fino alla
concorrenza di un quinto, per ogni credito, da chiunque vantato, nei
confronti del personale.
Il giudice remittente, adito in sede di ricorso avverso la
sentenza della Corte d'Appello di Palermo - che aveva dichiarato la
nullità del pignoramento eseguito dalla Tomei, presso la Cassa
Centrale di Risparmio di Palermo, della pensione dovuta al
Pramaggiore, ex dipendente della Cassa stessa, a soddisfazione di un
credito di L. 14.000.000 - ha tratto argomento dalla sentenza n. 89
del 1987 di questa Corte per censurare il trattamento più favorevole
che, in tema di pignorabilità delle pensioni, le norme impugnate
detterebbero, a suo avviso, per i pubblici dipendenti in raffronto al
regime previsto per i dipendenti privati.
Ritenuto che l'art. 545, quarto comma, c.p.c., consentirebbe la
pignorabilità, per ogni tipo di credito, delle pensioni dei
dipendenti da imprese private fino alla concorrenza di un quinto, la
Cassazione ha affermato che gli stessi motivi che hanno dato luogo
alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
primo, n. 3, del d.P.R. n. 180 del 1950, limitata dalla citata
decisione n. 89 del 1987, per ragioni di rilevanza nel giudizio a
quo, ai soli emolumenti spettanti in virtù di rapporto di lavoro in
corso a dipendenti di enti diversi dallo Stato, potrebbero essere
ritenuti validi perché tale illegittimità sia estesa anche alle
pensioni del personale in quiescenza.
2. - Nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ritiene che la disciplina prevista dall'art.
1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che prevede in via generale
l'impignorabilità delle pensioni dei pubblici dipendenti, e
dall'art. 2, primo comma, n. 3, del medesimo decreto, che consente la
pignorabilità sino ad un quinto di dette pensioni solo per tributi
verso lo Stato, le province e i comuni, si ponga in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione in quanto, senza ragionevoli
giustificazioni, assicurerebbe ai pubblici dipendenti un trattamento
più favorevole rispetto a quello riservato ai dipendenti di imprese
private dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile,
che autorizzerebbe invece la pignorabilità delle pensioni fino alla
concorrenza di un quinto, per ogni tipo di credito.
2. - La questione non è fondata.
Occorre osservare che la tutela previdenziale nel campo del lavoro
privato è realizzata essenzialmente attraverso il sistema delle
assicurazioni obbligatorie costituite presso il "regime generale"
dell'INPS, che accoglie, in linea di principio, i dipendenti privati,
individuati come tali dal solo fatto di lavorare contro retribuzione
alle dipendenze altrui (v. art. 37 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827
e art. 3 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636).
La pignorabilità della gran parte delle pensioni derivanti da
rapporto di lavoro privato non è dunque regolata dall'art. 545 del
codice di procedura civile - che si riferisce esclusivamente alle
somme dovute "dai privati" - ma dalle norme speciali sulla previdenza
sociale (art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 4 ottobre 1935:
"Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale", e art. 69 della legge n. 153 del 30 aprile 1969: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale") le quali, lungi dal disporre, sul punto, un trattamento
meno favorevole di quello previsto per i pubblici dipendenti dalle
richiamate disposizioni del testo unico n. 180 del 1950, escludono
anch'esse in linea generale la pignorabilità delle pensioni erogate
dall'INPS finanche per crediti alimentari, consentita invece
dall'art. 2 n. 1 del citato testo unico nei confronti delle pensioni
dei pubblici dipendenti; esclusione che la recente sentenza n. 1041
del 1988 di questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima
parificando, sul punto, i due regimi.
In definitiva, la disparità di disciplina tra settore pubblico e
privato, in materia di pignorabilità degli emolumenti spettanti in
virtù di rapporto di lavoro in corso, posta dal giudice remittente a
base delle sue argomentazioni, e dichiarata costituzionalmente
illegittima dalle sentenze nn. 89 del 1987 e 878 del 1988 di questa
Corte, non è riscontrabile ove ci si riferisca invece alle pensioni,
in ordine alle quali il regime generale è nel senso della
impignorabilità (salve le poche eccezioni consentite) sia per l'uno
che per l'altro settore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, dalla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte