Sentenza n. 231/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2legge 482/1985
- art. 4legge 482/1985
citata
- art. 36legge 829/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi
primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 1990 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritte ai nn. 25,
26, 27 e 28 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Roma - nel corso
di alcuni giudizi aventi ad oggetto la richiesta di rimborso
d'imposte, pagate in relazione ad indennità di buonuscita liquidate
dall'Opera previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (OPAFS) tra
il gennaio 1974 e l'agosto 1985 - con quattro ordinanze in data 6
febbraio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre
1985, n. 482 "nella parte in cui non escludono che dall'imponibile
dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta vada
detratta una somma pari al quattro per cento dell'ottanta per cento
dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso
per ex combattente".
Ha dedotto che tali norme - in conformità dei principi affermati
nella sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte - contrasterebbero con
l'art. 53 Cost., nella parte in cui assoggettano ad imposta ai fini
dell'IRPEF, l'ammontare dell'indennità di buonuscita afferente alla
contribuzione degl'iscritti all'OPAFS, quale è prevista dalla legge
14 dicembre 1973, n. 829.
2. - Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti private, per cui la causa è stata fissata per l'esame in camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, primo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale. Considerato in diritto
1. - Le cause vanno riunite per essere decise con un'unica
sentenza, avendo tutte per oggetto la stessa questione.
2. - Il giudice a quo - sulla base dei principi affermati da questa
Corte nella sentenza n. 178 del 1986 - ha chiesto che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 53 della
Costituzione, degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26
settembre 1985, n. 482, "nella parte in cui non escludono che
dall'imponibile dell'indennità di buonuscita erogata dall'Opera di
previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, da
assoggettare ad imposta, vada detratta una somma pari al quattro per
cento dell'ottanta per cento dello stipendio, dell'assegno personale
pensionabile e del compenso per ex combattente".
3. - Va premesso che la questione è stata sollevata, in tutti i
giudizi ora riuniti, in relazione a trattamenti erogati prima
dell'entrata in vigore del T.U. delle imposte sui redditi approvato
con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 17 reca una nuova
disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto.
Sussiste, pertanto, la rilevanza della questione in relazione ai
giudizi a quibus.
4. - Nel merito la questione anzidetta è fondata.
Con la sentenza n. 178 del 1986, questa Corte ha affermato, in
linea di principio, la tassabilità - ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche - delle indennità di buonuscita
erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti statali. Ha dichiarato,
tuttavia, la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4
della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo
stesso trattamento tributario dette indennità e quelle di fine
rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza
tener conto che, alla formazione delle indennità erogate
dall'E.n.p.a.s. - e non delle altre - concorrono i contributi degli
aventi diritto, cosicché, per la parte a questi afferente, tali
indennità non potevano essere considerate reddito.
Gli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale
ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano
che dall'imponibile da assoggettare ad I.R.P.E.F. andasse detratta
una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita
corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e
l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio
versato all'E.n.p.a.s..
Successivamente, con la sentenza n. 400 del 1987, questa Corte ha
parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,
ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto
assoggettavano ad imposta di ricchezza mobile e complementare le
indennità di buonuscita erogate dall'E.n.p.a.s. ai dipendenti
statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile. Con
la sentenza n. 877 del 1988 questa Corte ha poi pronunciato
declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo
comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle
indennità di fine rapporto erogate dall'I.n.a.d.e.l., dichiarandoli
illegittimi nella parte in cui non prevedevano una consimile
detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta. Con la
sentenza n. 513 del 1990, infine, è stata pronunciata la
illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140,
ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, anche nella parte
in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta
andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di
buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del
collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico
dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale
obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del
personale telefonico statale.
5. - Ai fini del decidere, deve rilevarsi che le indennità di
buonuscita erogate, a norma degli artt. 14 e segg. della legge 14
dicembre 1973, n. 829, dall'Opera di previdenza a favore del
personale delle Ferrovie dello Stato istituita con legge 19 giugno
1913, n. 641, hanno caratteristiche analoghe a quelle delle
corrispondenti indennità erogate dall'E.n.p.a.s., dall'I.n.a.d.e.l.
e dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico
statale. Specificamente, hanno in comune, accanto alla similarità
del meccanismo contributivo, la esigenza di concorrere a far fronte
ai bisogni del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, tutte tali indennità, sia pure in base a requisiti
differenziati, sono erogate da enti diversi dal datore di lavoro; a
tali enti sia il lavoratore che il datore di lavoro versano apposite
contribuzioni.
Va inoltre osservato che, a norma dell'art. 36 della legge n. 829
del 1973, le entrate ordinarie dell'OPAFS aventi natura contributiva,
sono costituite (art. 36, n. 1) da ritenute a carico degl'iscritti
pari al "quattro per cento dell'ottanta per cento dello stipendio in
godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex
combattente". Ai sensi della l. 20 marzo 1980, n. 75, con effetto dal
1° giugno 1979, tale base contributiva comprende anche la tredicesima
mensilità, computata per l'ottanta per cento. L'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato (ora Ente Ferrovie dello Stato), a sua
volta, versa (art. 36, n. 2 della l. n. 829 del 1973) un contributo
pari al nove per cento della suddetta base contributiva.
6. - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986 e n. 400
del 1987, ha affermato che, per la parte afferente alla contribuzione
dei dipendenti, le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate né
all'Irpef né all'imposta di ricchezza mobile o complementare. Ha
affermato, inoltre, che l'art. 53 della Costituzione impone che a
situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e,
correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari
differenziati. Il legislatore, pertanto, nel disciplinare il regime
tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare
il principio, secondo il quale, per le indennità che siano
costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve
provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.
Ne consegue che, in base al suddetto principio, poiché anche le
indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS sono formate, in parte,
dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 53 Cost., degli artt. 2 e 4,
primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482, nella parte
in cui riguardo alle indennità di buonuscita erogate dall'OPAFS, non
prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada
detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità
corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a
riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto (ai sensi
dell'art. 36, n. 1 della legge n. 829 del 1973, così come integrato
dalla l. n. 75 del 1980) e l'aliquota complessiva del contributo
previdenziale obbligatorio versato all'Opera previdenza e assistenza
a favore del personale delle ferrovie dello Stato (ai sensi dell'art.
36, numeri 1 e 2 della legge n. 829 del 1973, così come integrato
dalla l. n. 75 del 1980).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli
artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della l. 26 settembre 1985, n. 482
(Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine
rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le
indennità di buonuscita erogate dall'Opera previdenza e assistenza a
favore del personale delle ferrovie dello Stato, che dall'imponibile
da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla
percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto
esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo
posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo
previdenziale obbligatorio versato ai sensi dell'art. 36, numeri 1 e
2 della l. 14 dicembre 1973, n. 829, così come integrato dalla legge
20 marzo 1980, n. 75.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte