Sentenza n. 231/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1993 dal
Pretore dell'Aquila nel procedimento di esecuzione promosso dal Banco
di Napoli, filiale dell'Aquila, nei confronti di Cesaro Ivana ed
altra, iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore dell'Aquila, in un procedimento di esecuzione
promosso dal Banco di Napoli, filiale dell'Aquila, nei confronti di
Cesaro Ivana ed altra, ha sollevato, per violazione degli artt. 3,
primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3 del d.P.R.
5 gennaio 1950, n. 180.
In base a tale disposizione, i sequestri e i pignoramenti a carico
dei dipendenti dello Stato si eseguono presso l'Ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello Stato del Ministero del tesoro: in
tal modo, si accentra in capo al Pretore di Roma la competenza
giurisdizionale per qualsiasi causa sorta nel territorio nazionale,
con aggravio dei costi per l'Amministrazione, terzo pignorato,
costretta a continui contatti con le amministrazioni periferiche, e
con lesione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione, che vale anche per l'amministrazione della giustizia.
A seguito di tale accentramento, sarebbe vulnerato il diritto di
difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché
risulta obiettivamente limitata la possibilità di resistere da parte
di chi debba recarsi dal luogo di residenza alla capitale per
comparire all'udienza per la dichiarazione del terzo, affrontando
maggiori spese nell'eventuale giudizio di opposizione. Sarebbe leso,
inoltre, il principio di uguaglianza, essendovi ingiustificata
disparità di trattamento tra i dipendenti dello Stato e gli altri,
nei confronti dei quali l'esecuzione viene promossa nel luogo ove è
prestata l'attività lavorativa, ovvero nel luogo di "residenza del
terzo", ex art. 26 del codice di procedura civile. Vi sarebbe,
infine, lesione del principio del giudice naturale precostituito per
legge (art. 25, primo comma, della Costituzione).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
La disposizione denunziata non avrebbe a oggetto la competenza per
territorio del pretore, in quanto la localizzazione a Roma
dell'esecuzione presso il terzo di sequestri e pignoramenti a carico
dei dipendenti statali deriva dalla circostanza che ha sede a Roma
l'organo dello Stato legittimato. Si tratta, dunque, di norma di
organizzazione che è espressione di scelte discrezionali del
legislatore, coerenti con il principio dell'unitaria personalità
dello Stato e con il disposto dell'art. 543, cpv., n. 4, del codice
di procedura civile, che attribuisce la competenza al pretore del
luogo di residenza del terzo (in questo caso, un organo del Ministero
del tesoro).
La giurisprudenza costituzionale - ricorda l'Avvocatura - ha
considerato legittime le norme che derogano all'ordinaria competenza
per territorio quando vi sia un apprezzabile interesse, e infatti la
concentrazione in esame risponde non solo ad esigenze amministrative
di gestione unitaria, ma anche agli interessi dei creditori
esecutanti, i quali hanno un sicuro centro di riferimento per
l'instaurazione delle procedure e sono altresì posti al riparo da
disguidi in caso di trasferimento degli impiegati. Considerato in diritto
1. - Il Pretore dell'Aquila dubita, in riferimento agli artt. 3,
24, 25 e 97 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni) laddove, dichiarando che i sequestri e i
pignoramenti a carico dei dipendenti statali si eseguono presso
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del
Ministero del tesoro, radica la competenza giurisdizionale in capo al
Pretore di Roma.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la disposizione denunziata non
ha a oggetto la competenza territoriale del pretore: la
localizzazione a Roma dell'esecuzione di sequestri e pignoramenti a
carico dei dipendenti statali deriva dalla circostanza che ha sede a
Roma l'organo legittimato; si tratterebbe, quindi, di norma
organizzativa coerente con il principio dell'unitaria personalità
dello Stato.
Ma è proprio dall'art. 3 in esame (parzialmente modificato prima
dal d.P.R. 5 luglio 1960, n. 891, e poi dall'art. 27 della legge 12
agosto 1962, n. 1289, che ha devoluto le attribuzioni del citato
Ispettorato ad altro ufficio del ministero, e precisamente alla
direzione generale degli affari generali e del personale) che deriva
l'accentramento, in capo al Pretore di Roma, della competenza per
qualsiasi causa sorta nel territorio nazionale; e ciò non come
conseguenza accidentale, ma come effetto immediato della norma
denunziata, che va perciò sottoposta allo scrutinio di
costituzionalità alla luce dei parametri invocati.
2. - Va esaminata per prima la censura che muove dall'art. 24
della Costituzione.
Questa Corte ha già affermato che eventuali discipline
differenziate sulla competenza giudiziaria territoriale devono essere
sorrette da un apprezzabile interesse pubblico. In ogni caso, non
dovrà compromettersi il diritto di difesa, che è principio
fondamentale dell'ordinamento costituzionale (su quest'ultimo punto,
v. la sent. n. 18 del 1982; e poi, sull'ammissibilità di deroghe ai
criteri generali in tema di competenza, le sentt. nn. 369 del 1993,
189 del 1992, 477 del 1991, 117 del 1990, 4 del 1969).
Non appare risolutiva l'evocazione dell'unitaria personalità
dello Stato: il carattere pluralistico assunto dall'amministrazione
pubblica ha infatti portato da tempo alla revisione della concezione
tradizionale. La pubblica amministrazione non è più da considerare
un blocco unitario, né sotto il profilo strutturale, né sotto
quello funzionale, giacché si articola in un complesso di centri
operativi (come sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa
Corte: fra le varie, in tema, v. la sent. n. 878 del 1988). E un
segno di siffatto mutamento si rinviene già nell'art. 69, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in base al quale
le cessioni, le delegazioni, i pignoramenti e i sequestri relativi a
somme dovute dallo Stato debbono essere notificate
all'Amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario
cui spetta ordinare il pagamento. Sì che senza voler ripercorrere,
qui, l'evoluzione delle norme di organizzazione in tale settore,
vanno ricordati i compiti devoluti, in particolare, alle direzioni
provinciali del tesoro a seguito della meccanizzazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi spettanti agli impiegati
delle amministrazioni periferiche dello Stato (v. specialmente il
d.P.R. 26 maggio 1956, n. 653).
3. - Non vi è dunque un interesse costituzionalmente rilevante
che giustifichi la norma denunziata, nella parte in cui prevede
l'esecuzione dei sequestri e dei pignoramenti in esame presso un
organo dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro,
anziché presso l'organo dell'amministrazione che, in concreto, è
titolare del potere di disporre la spesa: soluzione, questa, coerente
con i precetti costituzionali e rispettosa delle esigenze che
attengono all'esecuzione e delle ragioni dei creditori.
Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale
dedotti nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni), nella parte in cui prevede che i sequestri e i
pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato si eseguono presso
l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato del
Ministero del tesoro, anziché presso l'organo dell'amministrazione
che è titolare del potere di disporre la spesa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte