Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996

dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Monfardini

Sergio, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di

Monfardini Sergio, tratto a giudizio con decreto di citazione del

pretore di Livorno, in data 26 ottobre 1995, per rispondere del

delitto di omicidio colposo, all'udienza del 12 aprile 1996, prima

dell'apertura del dibattimento, l'imputato formulava istanza di

applicazione della pena, a norma dell'art. 444 del codice di

procedura penale, chiedendo che la pena di mesi tre di reclusione

fosse sostituita con quella pecuniaria corrispondente, pari a L.

2.250.000 di multa, grazie al riconoscimento delle attenuanti

generiche, di quella del danno risarcito e all'ulteriore diminuzione

di pena dovuta alla scelta del rito;

che, pur avendo il pubblico ministero prestato il consenso, il

pretore rigettava la richiesta, ritenendo incongrua la pena

patteggiata;

che in conseguenza dell'incompatibilità del giudice, derivante

dall'accennata pronuncia di rigetto, il processo veniva rimesso alla

cognizione di un diverso magistrato e fissato per l'udienza del 22

maggio 1996;

che l'imputato reiterava l'istanza di applicazione della pena nei

medesimi termini, ottenendo ancora il consenso del pubblico

ministero;

che, orientato a respingerla per le medesime ragioni esposte dal

primo giudicante nell'ordinanza del 12 aprile, il pretore ha

sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 444

del codice di procedura penale;

che, nel pronunciare le sentenze nn. 186 del 1992 e 313 del 1990,

la Corte non avrebbe chiarito se ed entro quali limiti possa

ammettersi la riproposizione della medesima richiesta innanzi ad

altro giudice chiamato a conoscere del processo in conseguenza

dell'incompatibilità dichiarata con la citata sentenza n. 186 del

1992;

che la carenza di previsione normativa al riguardo consentirebbe

la reiterazione ad libitum nei medesimi termini, con svalutazione

integrale del giudizio di incongruità della pena espresso dal primo

giudice e con violazione di alcuni principi costituzionali qui di

seguito invocati;

che tale disciplina sarebbe infatti contraria all'art. 97, con

lesione del canone di buon andamento, permettendo la reiterazione

d'una richiesta, già rigettata con provvedimento motivato del

giudice, senza l'indicazione di alcun fatto giuridico nuovo, o

diverso, tale da giustificare il riesame;

che la riproposizione dell'istanza di applicazione della pena

concordata potrebbe, per il possibile rigetto conseguente,

determinare il paradosso di rendere incompatibili tutti i magistrati

potenzialmente disponibili;

che di una simile disciplina si potrebbe sospettare come

preordinata alla scelta del giudice, in violazione dell'art. 25 della

Costituzione;

che si dovrebbe dubitare, altresì, circa la ragionevolezza della

possibilità illimitata di reiterazione della richiesta di pena

concordata, anche perché si vanificherebbero le precedenti pronunce

di rigetto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la manifesta infondatezza della questione, in quanto già decisa con

la sentenza n. 439 del 1993.

Considerato che la Corte è chiamata a un nuovo giudizio di

legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,

poiché - con lesione di detti parametri - consentirebbe la

riproposizione di una richiesta già rigettata con provvedimento

motivato del giudice, senza che sia indicato alcun fatto giuridico

nuovo, o diverso, tale da giustificare il riesame;

che è errato il presupposto interpretativo, perché la

reiterazione delle richieste di applicazione della pena, da cui muove

il rimettente, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

l'ordinanza n. 199 del 1995 e la sentenza n. 439 del 1993) è

ammissibile solo se e in quanto esse abbiano un contenuto diverso,

apprezzato alla luce del principio del corretto uso degli strumenti

processuali;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione,

dal pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte