Sentenza n. 231/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 64/1994
- art. 2legge 64/1994
- art. 7legge 64/1994
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7
della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni
in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento
dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980,
e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre
1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della
convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a
L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio
dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), promosso
con ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal tribunale per i minorenni
di Catanzaro sull'istanza proposta da M. P., iscritta al n. 746 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 31 agosto 2000, il tribunale per i
minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,
11 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e
di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il
20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il
25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni,
nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta
alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia
di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio
1970), nella parte in cui non prevedono che l'art. 13, secondo comma,
della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 "possa essere
applicato dal tribunale per i minorenni anche d'ufficio, e pure in un
momento successivo all'emanazione dell'ordine di restituzione del
minore".
Il rimettente - premesso di avere ordinato, con decreto emesso in
data 9-12 maggio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge
n. 64 del 1994, l'immediato ritorno in Svizzera di una minore
(dell'età di sei anni), ivi residente, illecitamente trasferita in
Italia dal padre, e di avere poi respinto due istanze di revoca del
provvedimento avanzate dallo stesso genitore - espone, quanto alla
rilevanza della questione, di doversi ora pronunciare su una istanza
"di sospensione" del provvedimento, nel frattempo gravato anche del
ricorso per cassazione.
Afferma il giudice a quo che in tale istanza il padre della
minore riferisce una circostanza del tutto nuova, rappresentata
dall'opposizione della stessa minore al ritorno in Svizzera, e che
è, inoltre, nelle more, intervenuto, nel procedimento per
separazione personale dei coniugi pendente dinanzi al tribunale di
Catanzaro, un provvedimento presidenziale di temporaneo affidamento
della minore al padre "per tutto il tempo necessario all'espletamento
della consulenza sociale e psicologica fino ai provvedimenti
presidenziali definitivi".
Entrambi i fatti sopravvenuti appaiono al rimettente meritevoli
di considerazione, in quanto del provvedimento presidenziale dovrebbe
a suo avviso tenersi conto, ai sensi dell'art. 14 della citata
convenzione dell'Aja, nella valutazione relativa all'illiceità del
trasferimento o del mancato ritorno, mentre l'opposizione della
minore, la cui genuinità si dice accertata anche mediante una
consulenza tecnica d'ufficio disposta dallo stesso tribunale per i
minorenni, costituisce una circostanza che, secondo l'art. 13 della
convenzione, avrebbe giustificato - qualora fosse emersa prima
dell'adozione del provvedimento - il rifiuto dell'ordine di
restituzione.
Le norme impugnate, nel recepire lo stesso art. 13 della
convenzione, susciterebbero tuttavia - ad avviso del giudice a quo -
precisi dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella parte in
cui non prevedono che l'opposizione del minore al ritorno, prevista
dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione
dell'ordine di rientro, possa essere fatta valere in ogni momento,
anche dopo l'emissione del provvedimento stesso ed anche,
eventualmente, d'ufficio.
Tale mancata previsione violerebbe innanzitutto l'art. 2 Cost.,
che tutela i diritti inviolabili dell'uomo e quindi, a maggior
ragione, del soggetto in età evolutiva. Si porrebbe, inoltre, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la disparità di
trattamento tra i minori cui si applica la convenzione ed i minori
italiani, cheiceverebbero, nel processo minorile, "ben altra tutela
ed altra considerazione", nonché con l'art. 11 della Costituzione in
relazione alle convenzioni internazionali generalmente riconosciute,
con particolare riferimento alla convenzione di New York sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Violerebbe, infine,
l'art. 31 Cost., che prevede la protezione dell'infanzia e della
gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo. Considerato in diritto
1. - Il tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita, in
riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione, della
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge
15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,
aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della
convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di
attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in
materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il
5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei
minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970), nella parte in
cui non consentono al giudice che ha emesso l'ordine, previsto
dall'art. 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, di
ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o trattenuto,
di revocare - anche, eventualmente, d'ufficio - il suddetto
provvedimento qualora successivamente risulti la sussistenza della
opposizione del minore al ritorno che, ai sensi dell'art. 13, secondo
comma, della convenzione, avrebbe potuto giustificare il rifiuto di
emissione dell'ordine stesso.
2. - La questione è infondata.
2.1. - La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti
civili della sottrazione internazionale di minori persegue - come
risulta dallo stesso preambolo - la finalità di "proteggere il
minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti
da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire
procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel
proprio Stato di residenza abituale".
A tale scopo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della
Convenzione, le competenti Autorità giudiziarie o amministrative di
ciascuno Stato contraente, in presenza di una domanda diretta ad
ottenere assistenza per assicurare il ritorno di un minore
illecitamente trasferito o trattenuto, "devono procedere d'urgenza" e
qualora non abbiano deliberato "entro un termine di sei settimane
dalla data d'inizio del procedimento" possono essere chiamate a
rendere una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.
Il successivo art. 12 dispone che sulla suddetta domanda, che sia
presentata entro il termine di un anno dalla data dell'illecito
trasferimento o mancato rientro del minore, l'Autorità giudiziaria o
amministrativa dello Stato ove si trova il minore "ordina il suo
ritorno immediato", mentre, quando la domanda sia presentata dopo la
scadenza dell'anno, "deve ordinare il ritorno del minore, a meno che
non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo
ambiente". Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge di ratifica, il
decreto mediante il quale è emanato l'ordine di ritorno è
immediatamente esecutivo e contro di esso può essere proposto solo
ricorso per cassazione, la cui presentazione non ha tuttavia
efficacia sospensiva.
L'art. 13 della convenzione indica poi, in modo tassativo, le
circostanze che possono giustificare il rifiuto di emissione
dell'ordine di ritorno immediato del minore, mentre il successivo
art. 16 fa divieto alle Autorità dello Stato nel quale il minore è
stato illecitamente trasferito o è trattenuto, di "deliberare per
quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando
non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione,
relativa al ritorno del minore sono soddisfatte".
L'art. 20, infine, prevede che il ritorno del minore possa essere
rifiutato quando non sia "consentito dai principî fondamentali dello
Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali".
2.2. - Alla stregua di tale, pur sintetica, esposizione della
disciplina essenziale dettata dalla convenzione dell'Aja del
25 ottobre 1980 appare evidente che l'art. 12 della suddetta
Convenzione configura l'ordine di ritorno come provvedimento urgente,
da adottarsi in tempi brevissimi, fondato sulla ragionevole
presunzione che, in caso di illecita sottrazione internazionale di
minore, l'interesse del minore stesso vada innanzitutto tutelato
mediante il ripristino immediato della situazione quo ante, salvo che
nell'immediatezza emerga taluna delle circostanze ostative
all'emissione dell'ordine indicate all'art. 13 ovvero la richiesta di
rientro sia in contrasto con i principî relativi alla protezione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Risulta, pertanto, del tutto coerente con la ratio dell'istituto
l'esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del provvedimento,
d'ufficio o su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che lo
ha emesso, riesame che sarebbe del resto difficilmente compatibile
con la stessa previsione di immediata esecutività del decreto, non
oggetto di specifica censura da parte del rimettente.
La disciplina dettata dalla convenzione d'altro canto non
pregiudica in alcun modo i provvedimenti di merito in materia di
affidamento, ma semplicemente postula che tali provvedimenti vengano
adottati - qualora la giurisdizione appartenga alle Autorità dello
Stato nel quale il minore è stato illecitamente trasferito o
trattenuto - dopo la cessazione della condotta illecita, anche,
evidentemente, al fine di impedire che l'autore dell'illecito possa
trarre vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie
al consolidarsi della situazione di fatto in tal modo creata.
Qualsiasi circostanza sopravvenuta, o comunque non conosciuta al
momento dell'emissione dell'ordine, potrà pertanto essere valutata
non già in una fase di (inammissibile) riesame del provvedimento di
carattere urgente bensì nella sede di un eventuale giudizio
sull'affidamento del minore.
La normativa denunciata risulta in definitiva finalizzata alla
più efficace tutela dei minori, mediante la previsione di una
procedura d'urgenza, aggiuntiva agli ordinari mezzi di tutela
previsti dagli ordinamenti degli Stati contraenti, e non contrasta
perciò né con l'art. 2 Cost., posto a presidio dei diritti
fondamentali dell'uomo, né con l'art. 31 Cost., che impone la
protezione dell'infanzia e della gioventù, né con l'art. 11 Cost.,
evocato dal rimettente in riferimento alla convenzione di New York
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Deve d'altra
parte escludersi la denunciata violazione del principîo di
eguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., attesa l'inesistenza di
qualsiasi discriminazione tra minori italiani e stranieri, dal
momento che la Convenzione si applica, ricorrendone i presupposti,
agli uni ed agli altri con identiche modalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e
di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo
il 20 maggio 1980, e della Convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il
25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni,
nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta
alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia
di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio
1970), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della
Costituzione, dal tribunale per iminorenni di Catanzaro con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte