Sentenza n. 232/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1974 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 1116/1966
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, penultimo
comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (Modifiche agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza), promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione
IV - sul ricorso di Russi Paolo ed altri contro il Ministero
dell'interno, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 del 23
agosto 1972.
Visti gli atti di costituzione di Russi Paolo ed altri e del
Ministero dell'interno;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1974 Il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Filippo Lubrano, per Russi Paolo ed altri, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Ministero dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso al Consiglio di Stato Paolo Russi ed altri, tutti
segretari dell'Amministrazione dell'interno, impugnavano i decreti in
data 10 novembre 1969, con cui erano stati banditi un concorso per
merito distinto a quattro posti di primo segretario civile dell'Interno
e l'esame di idoneità per la promozione alla stessa qualifica, nonché
i provvedimenti 18 giugno e 1 luglio 1970 di approvazione delle
relative graduatorie: deducendo violazione del combinato disposto
dell'art. 176 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (a termini del quale
l'ammissione al concorso ed all'esame indicati risultava condizionata
al possesso di un servizio effettivo rispettivamente di 9 ed 11 anni
nella carriera di concetto, con possibilità di valutazione soltanto
parziale del servizio prestato con qualifica inferiore), e dell'art.
207 dello stesso t.u. (per cui "ai fini della partecipazione ai
concorsi od agli esami suddetti è richiesta una permanenza minima di
quattro anni di servizio nel ruolo").
Si dolevano i ricorrenti che - nei confronti dei soggetti
transitati nella carriera di concetto in base alla norma dell'art. 12
della' legge 1966, n. 1116 (secondo cui, appunto, i posti che si
rendevano disponibili, nei primi 5 anni di applicazione della legge,
nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della
istituita "carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione
civile dell'interno, potevano essere conferiti, nella qualifica di vice
segretario, agli impiegati appartenenti a determinati ruoli della
carriera esecutiva dell'Amministrazione dell'interno ovvero al
soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva
dell'Amministrazione della p.s.) - fosse stata, nei provvedimenti
impugnati, valutata per intero, ai fini della progressione di carriera
(della promozione, cioè, a primo segretario), l'anzianità fittizia
rappresentata dal servizio prestato nella carriera esecutiva di
provenienza: in violazione, appunto, dei limiti prescritti dagli artt.
176 e 207 t.u. 1957, n. 3, innanzi citati.
2. - L'adita sezione IV del Consiglio di Stato con ordinanza 1
febbraio 1972 ha escluso che sussistesse il prospettato vizio di a
violazione di legge": quanto all'art. 207, poiché tale norma aveva
tratto esclusivamente alla diversa otesi, concernente i limiti di
valutabilità del servizio militare; quanto all'art. 176, poiché
quest'ultimo - nella parte in cui dispone che "per gli impiegati
provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato... è
valutato per 2/3 e per non più di quattro anni - si trovava nella
specie ad essere espressamente derogato dalla norma speciale dell'art.
12 della legge 1966, n. 1116.
Ha avanzato, però, il dubbio che l'art. 12 menzionato sia in
contrasto con il precetto di cui all'art. 3 della Costituzione.
Dal complesso delle disposizioni regolanti il rapporto di pubblico
impiego andrebbe, infatti, tratto - secondo il Consiglio di Stato - il
principio generale della valutazione soltanto parziale del servizio
prestato in carriere inferiori.
Detto principio sarebbe, in particolare, desumibile, oltreché
dall'art. 176 del t.u. citato, dall'art. 165, quinto comma, stesso
t.u., dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, numero 203
(relativo al personale docente della scuola), dagli artt. 1 e 3 della
legge 15 febbraio 1963, n. 151 (relativi al rapporto di impiego dei
sanitari condotti); e risulterebbe, infine, ribadito dall'art. 41 del
d.P.R. 28 dicembre 1970, numero 1077, sopravvenuto all'emanazione dei
decreti impugnati.
Ora, l'art. 12, sesto comma, della legge n. 116 del 1966 -
consentendo, invece, la valutazione integrale, ai fini di carriera, del
servizio prestato dal personale interessato nella carriera inferiore -
si discosterebbe dal principio menzionato, senza che né dal testo
della legge né dai relativi lavori preparatori possano desumersi
ragioni di qualsivoglia natura idonea a spiegarne la portata
derogatoria.
Ciò, appunto, autorizzerebbe il sospetto che risulti, nella
specie, vulnerato il principio costituzionale di uguaglianza.
3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte, si sono costituite le
parti private che, con argomentazioni adesive a quelle svolte
nell'ordinanza di rinvio, hanno concluso nel senso della illegittimità
costituzionale della norma denunziata.
4. - Contrarie conclusioni ha rassegnato, invece, l'Avvocatura di
Stato per l'intervenuta Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sussisterebbero, infatti, nella specie - secondo l'Avvocatura -
ragioni peculiari, inerenti alla situazione degli impiegati di cui
all'art. 12 legge 1966 citato, che darebbero giustificazione del
trattamento differenziato a questi riservato.
Tali ragioni sarebbero, in particolare, da individuarsi:
a) nell'essere, nella specie, prevista non la generica
valutabilità di servizi prestati in carriere inferiori, prescindendo
da ogni riferimento all'Amministrazione presso la quale il servizio
stesso sia stato prestato (come in tutte le otesi indicate dal
Consiglio di Stato), sibbene, in particolare la valutabilità di
"servizi prestati presso la medesima Amministrazione";
b) nell'essere, inoltre, regolata un'ipotesi di "passaggio in ruolo
prima inesistente" (istituito con la stessa legge 1116 del 1966): ruolo
caratterizzato dall'esercizio di mansioni che, in pratica, erano quelle
stesse in precedenza esercitate dagli appartenenti alle inferiori
carriere esecutive.
D'altra parte - sempre secondo l'Avvocatura - andrebbe ancora
tenuto conto del fatto che l'attuale "carriera di concetto
dell'Amministrazione civile dell'interno" deriva dal "ruolo dei
segretari di polizia dell'Amministrazione della p.s.", istituito con
legge 1958 n. 98 e che anche tale ultima indicata legge aveva, agli
artt. 9 e 10, previsto la copertura del ruolo con personale delle
inferiori carriere esecutive e la valutazione, in favore di questo, di
tutta l'anzianità maturata nella carriera di provenienza.
La norma impugnata non altro, pertanto, avrebbe fatto che estendere
(per ragioni di equità e di "concreta esigenza" dell'Amministrazione)
agli impiegati esecutivi dell'Interno il beneficio già concesso, con
la richiamata legge n. 98 del 1958, ai loro colleghi
dell'Amministrazione di p.s.
Per tutte le suesposte ragioni ha precisato, quindi, l'Avvocatura
le proprie conclusioni nel senso di una declaratoria di infondatezza
della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Le parti private hanno presentato "osservazioni aggiuntive" con cui
contestano la fondatezza delle ragioni addotte dall'Avvocatura dello
Stato. Considerato in diritto :
1. - La legge 20 dicembre 1966, n. 1116 (modifiche agli ordinamenti
del personale della pubblica sicurezza) - dopo avere, tra l'altro,
disposto: nell'art. 5, il trasferimento del ruolo dei segretari di
polizia della Amministrazione della pubblica sicurezza alla
Amministrazione civile dell'interno, con la denominazione di ruolo
della carriera di concetto amministrativa e con le qualifiche e
attribuzioni rispettivamente previste dagli artt. 171 e 172 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3; e, nell'art. 6, la soppressione del ruolo
organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e
del ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, e
l'inquadramento nei ruoli del personale degli uffici copia o di
archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile
dell'interno - prevede nell'art. 12 la possibilità, per i primi
cinque anni di applicazione della legge, di conferire, in seguito ad
esame colloquio, i posti disponibili nella qualifica iniziale di vice
segretario della carriera di concetto amministrativa, di cui al
predetto art. 5, agli impiegati, con determinate qualifiche (non
inferiori all'ex coefficiente 202) dei ruoli della carriera esecutiva
del personale di archivio e degli uffici copia dell'Amministrazione
civile dell'interno, ovvero del soppresso ruolo del personale
d'archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il sesto comma di questo art. 12 stabilisce poi che l'anzianità
acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi
dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello
della progressione di carriera di cui agli artt. 175 e 176 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3.
L'ordinanza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe ha
sollevato la questione se tale valutabilità integrale del servizio
prestato nelle inferiori carriere esecutive ai fini della progressione
nella carriera di concetto sia costituzionalmente illegittima - per
contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione - posto che costituirebbe, invece, principio generale
dell'ordinamento del pubblico impiego quello della valutazione soltanto
parziale del servizio prestato in una carriera inferiore.
2. - La questione non è fondata. Il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione presuppone situazioni
sostanzialmente identiche o analoghe e non può dirsi violato allorché
un trattamento giuridico differenziato appaia razionalmente
giustificato dalla particolarità della situazione, oggettivamente
considerata.
Ciò appunto si riscontra nella specie. Come esattamente rileva
l'Avvocatura dello Stato, la disposizione di legge denunciata deve
essere vista e considerata nel quadro della particolare situazione che
veniva a crearsi, nei rapporti con il personale delle carriere
esecutive, in dipendenza del trasferimento (disposto dalla medesima
legge del 1966) del ruolo dei segretari di polizia, istituito con la
precedente legge 20 febbraio 1958, n. 98, dall'Amministrazione della
pubblica sicurezza a quella civile dell'interno. Anche la predetta
legge del 1958 aveva previsto che i posti della carriera di concetto,
allora istituita, venissero coperti in via transitoria (il termine fu
poi fissato dalla legge 29 giugno 1960, n. 659, in cinque anni
dall'entrata in vigore della medesima), oltre che dagli aiutanti di
polizia che venissero giudicati idonei dal consiglio di Amministrazione
(art. 9), dagli appartenenti, con le qualifiche di archivisti, primi
archivisti e archivisti capi, al personale della carriera esecutiva
della pubblica sicurezza che superassero un concorso-colloquio (art.
10), con la conservazione, anche agli effetti della progressione di
carriera, di tutta l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, La
valutabilità integrale dell'anzianità maturata nel servizio prestato
nella carriera inferiore trovava evidentemente una razionale
giustificazione nella circostanza che in passato, non essendovi
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza una carriera di concetto,
le relative mansioni erano state in pratica esplicate dagli
appartenenti al ruolo degli aiutanti di polizia e dagli impiegati con
le più alte qualifiche appartenenti al ruolo di archivio.
Analoga situazione veniva a verificarsi in seno all'Amministrazione
civile dell'interno per effetto del trasferimento ad essa, con la legge
20 dicembre 1966, n. 1116, del ruolo della carriera di concetto dei
segretari di polizia. Poiché prima non esisteva nell'Amministrazione
civile dell'interno una carriera di concetto amministrativa, le
mansioni che sono proprie di questa erano ovviamente svolte dagli
impiegati con le più alte qualifiche dei ruoli del personale esecutivo
di archivio e degli uffici copia. Si giustifica perciò sotto il
profilo della ragionevolezza che a coloro di essi che superassero
l'esame-colloquio previsto nell'art. 12 della legge n. 1116 fosse, nel
sesto comma, riconosciuta valida, anche per la progressione nella
carriera di concetto, tutta l'anzianità acquisita nel ruolo di
provenienza.
Dal difensore delle parti private è stato posto in rilievo, a
sostegno della tesi della illegittimità costituzionale della norma
denunciata, che quando nel 1958 fu istituita la carriera di concetto
nell'Amministrazione della pubblica sicurezza non vi erano in questa
impiegati di concetto le cui aspettative di progressione in carriera
potessero essere pregiudicate dalla prevista possibilità di accesso
alla nuova carriera dei migliori dipendenti di quella esecutiva, mentre
nel 1966 esisteva già il ruolo della carriera di concetto dei
segretari di polizia, che con l'art. 5 della stessa legge n. 1116
veniva trasferito all'Amministrazione civile dell'interno, cosicché
gli interessi di coloro che ne facevano parte potevano essere lesi (e
ciò appunto si sarebbe verificato nel caso concreto venuto all'esame
del Consiglio di Stato) dall'inserimento nel ruolo della medesima
carriera di dipendenti della carriera esecutiva con la conservazione, a
tutti gli effetti, dell'anzianità maturata.
Siffatto rilievo esorbita tuttavia dai limiti della questione di
legittimità costituzionale, quale specificatamente prospettata dalla
ordinanza di rimessione. Nella motivazione di questa, il Consiglio di
Stato ha preso in considerazione le aspettative di progressione in
carriera dei ricorrenti unicamente ai fini di accertare il loro
interesse al ricorso, mentre il contrasto con il principio
costituzionale di uguaglianza è stato prospettato in quanto non
sarebbe identificabile la specifica ragione giustificatrice della norma
denunciata "sotto il profilo della parità di trattamento con gli altri
impiegati della carriera di concetto, provenienti da quella esecutiva":
la questione è stata cioè prospettata, come si è detto, soltanto con
riguardo ad una ingiustificata disparità di trattamento introdotta dal
sesto comma dell'art. 12 della legge n. 1116 del 1966, col consentire
la valutabilità integrale del servizio prestato nelle inferiori
carriere esecutive, anche ai fini della progressione di carriera di cui
agli artt. 175 e 176 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in deroga a un
principio generale di valutazione soltanto parziale del servizio
prestato in una carriera inferiore.
E, sotto questo profilo, la questione risulta infondata in base
alle considerazioni sopra esposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, penultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116
(Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte