Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437 del

codice penale (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli

infortuni sul lavoro) promosso con ordinanza emessa 1'11 marzo 1980 dal

Giudice istruttore del Tribunale di Rieti nel procedimento penale a

carico di Busso Alberto ed altra, iscritta al n. 284 del registro

ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 159 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rieti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 del

codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: si assume,

precisamente, che detta statuizione, la quale configura il reato di

rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul

lavoro, non prevede cautele contro il rischio scaturente dalle malattie

professionali, laddove la sicurezza e l'incolumità dell'ambiente di

lavoro andavano tutelate ad egual titolo nei confronti delle cause

traumatiche, che determinano gli infortuni, e delle tecnopatie;

che la violazione degli invocati precetti costituzionali

discenderebbe dunque dall'aver la vigente formulazione dell'art. 437

c.p. irrazionalmente discriminato:

a) fra i lavoratori rispettivamente esposti al rischio degli

infortuni e delle malattie, di guisa che solo i primi assumono la

qualità di soggetti passivi del reato ivi configurato, e solo le

relative associazioni sindacali sono poste in grado di tutelare nel

procedimento penale gli interessi civili della parte offesa dal reato;

b) fra gli imprenditori esercenti le lavorazioni esposte al rischio

degli infortuni e gli esercenti delle altre, esposte al rischio delle

malattie professionali, nel senso che soltanto i primi vengono in

considerazione come possibili autori dell'illecito penale;

ritenuto che in giudizio ha spiegato intervento, per il tramite

dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei

ministri; che l'Avvocatura, prima ancora di dedurre l'infondatezza,

eccepisce l'irrilevanza della questione, prospettata, essa dice, in

relazione ad un'ipotesi, quella del rischio delle malattie

professionali, che lo stesso giudice a quo ritiene esclusa dall'ambito

della previsione incriminatrice applicabile nella specie;

considerato che la statuizione in esame viene censurata

sull'assunto che essa non tutela il rischio della malattia insieme con

quello dell'infortunio professionale, sebbene l'eguale trattamento

delle due ipotesi risponda al criterio della piena e razionale tutela

dell'ambiente di lavoro e sia stato disposto in altra normativa; che,

così formulata, la questione è tuttavia inammissibile, anche a

prescindere dalle osservazioni svolte in punto di rilevanza

dall'Avvocatura, per l'assorbente considerazione che alla Corte si

chiede una pronuncia dalla quale scaturirebbe una nuova fattispecie

penale, la cui previsione è invece riservata al legislatore, in forza

del fondamentale precetto dell'art. 25 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 437 del codice penale, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte