Sentenza n. 232/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis
del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel
conflitto di competenza tra il G.I. presso il Tribunale di Teramo e il
G.I. presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di
De Floris Vittorio, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno
1983;
2) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel
conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale a carico di Campetti Carlo iscritta al
n. 115 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 29 maggio 1982 dalla Corte di Cassazione nel
conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso il Tribunale di
Perugia nel procedimento penale a carico di Federico Pietro iscritta al
n. 116 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dalla Corte di Cassazione nel
conflitto di competenza tra il P.G. della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma e il P.G. della Repubblica presso la Corte di Appello
di Perugia nel procedimento penale a carico di Landara Francesco Paolo
e Strano Giulio iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno
1983;
5) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di
Sacchet Marcello ed altri iscritta al n. 273 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198
dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con quattro ordinanze emesse il 29 maggio 1982 R.O. 1983, nn. 114,
115 e 116) e 7 ottobre 1982 R.O. 1983, n. 188), nel corso di giudizi
per conflitto di competenza tra giudici istruttori di tribunali
diversi, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art.
41-bis codice procedura penale, "nella parte in cui non prevede lo
spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reato,
commesso da pretori o in loro danno, attribuito alla competenza
ordinaria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il
mandamento in cui il pretore esercita la sua funzione".
I conflitti avevano per oggetto competenza a giudicare su reati
attribuiti a magistrati (anche onorari) di pretura ovvero commessi in
loro danno e traevano origine dalla diversa interpretazione data
all'art. 41-bis c.p.p. dai giudici istruttori in conflitto.
L'art. 41-bis c.p.p, inserito nel codice di procedura penale con
legge 22 dicembre 1980, n. 879, ha dettato una nuova disciplina
relativa alla competenza territoriale per i procedimenti penali
riguardanti i magistrati, disponendo che i procedimenti in cui un
magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona
offesa dal reato, che sarebbero attribuiti secondo le norme ordinarie -
o potrebbero esserlo in caso di appello - alla competenza dell'ufficio
giudiziario in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue
funzioni sono di competenza del giudice ugualmente competente per
materia, il cui ufficio è situato nel capoluogo del distretto di Corte
d'appello più vicino.
La formulazione della norma - si osserva nelle ordinanze di
rimessione - è chiaramente nel senso che lo spostamento di competenza
territoriale è previsto nelle ipotesi in cui il reato, rispetto al
quale il magistrato assume una delle qualità indicate, sarebbe di
competenza dell'ufficio giudiziario nel quale il magistrato esercitava
le sue funzioni al momento dei fatti, a causa della destinazione
permanente all'ufficio stesso o in virtù di provvedimento temporaneo
di applicazione o supplenza.
Secondo la Corte di cassazione sarebbe da escludere
l'interpretazione secondo cui, per esercizio di attività giudiziaria
in un determinato ufficio dovrebbe intendersi non solo l'attualità ed
effettività dell'esercizio delle funzioni ma anche la potenzialità
del medesimo in virtù di provvedimento temporaneo previsto
dall'ordinamento giudiziario.
Ne deriverebbero fondati dubbi sulla legittimità costituzionale
dell'art. 41-bis c.p.p. "nella parte in cui non prevede lo spostamento
della competenza territoriale anche nella ipotesi di reato, commesso da
pretori o in loro danno, attribuito alla competenza ordinaria del
tribunale nella cui circoscrizione è compreso il mandamento in cui il
pretore - imputato o parte lesa - esercita la sua funzione", per
contrasto con gli artt. 3, 97 e 101 Cost..
Infatti, la deroga all'ordinaria competenza per territorio,
introdotta con l'art. 41-bis c.p.p., è stata dettata da una duplice
preoccupazione: a) che sia salvaguardata la indipendenza di giudizio
del giudice, chiamato a decidere, che sarebbe vulnerata da
condizionamenti psicologici - favorevoli o sfavorevoli all'imputato o
parte lesa - dovuti alla reciproca conoscenza e di rapporti
intersoggettivi che si determinano tra appartenenti al medesimo ufficio
giudiziario sia sul piano umano che su quello di servizio; b) che il
prestigio dell'organo giudicante non sia offuscato dal sospetto di
parzialità stante i rapporti interpersonali tra magistrati operanti
nello stesso ufficio.
Questa duplice preoccupazione - secondo la Corte di cassazione -
non sembra trovare adeguata salvaguardia nell'ipotesi in questione, ove
si consideri che il pretore del mandamento compreso nella
circoscrizione del tribunale competente per territorio può essere
stato chiamato a svolgervi - o può esserlo - determinate funzioni in
virtù di applicazione o supplenza, con le inevitabili conseguenze nei
rapporti con i giudici ivi stabilmente addetti.
Da ciò conseguirebbe da un lato che la diversità di disciplina
riscontrata in situazioni sostanziali uguali non troverebbe razionale
giustificazione, in contrasto con il principio di uguaglianza; d'altro
lato che la sottoposizione del pretore al giudizio del tribunale, nella
cui circoscrizione sia incluso il mandamento del pretore stesso, si
pone in contrasto con il principio di imparzialità che, previsto per
il buon funzionamento della amministrazione pubblica in genere
dall'art. 97 Cost., assume una rilevanza assolutamente preminente nella
amministrazione della giustizia.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, infatti, non esisterebbe un
contrasto fra l'articolo impugnato e l'art. 3 Cost., perché non può
essere assimilata la situazione del magistrato che sia imputato o
assume la qualità di parte lesa in relazione ad un reato di competenza
dell'ufficio giudiziario del quale egli eserciti le sue funzioni e
quella del pretore che sia imputato o assuma la qualità di parte lesa
in relazione ad un reato di competenza di un ufficio giudiziario
diverso dal proprio (anche se trattasi del tribunale nel cui
circondario sia ricompreso il mandamento nel quale il giudice eserciti
le sue funzioni).
Neppure sussisterebbe il contrasto allegato con l'art. 97, Cost.,
dato che, nelle ipotesi in esame, il principio di imparzialità della
pubblica amministrazione (in questo caso gli organi
dell'Amministrazione della giustizia) è garantito dalle norme
sull'astensione e sulla ricusazione.
Relativamente, poi, alla questione attinente al preteso contrasto
con l'art. 101, nessuna indicazione del preteso contrasto è data
nell'ordinanza.
Analoga questione, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost. è
stata sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Belluno,
nel corso di un procedimento a carico di un magistrato che aveva svolto
le funzioni di pretore di Belluno all'epoca dei fatti attribuitigli,
divenendo successivamente giudice presso il tribunale di quella città.
In tale ordinanza si deduce - a sostegno della rilevanza - la
competenza del tribunale di Belluno, affermandosi che
l'inapplicabilità delle deroga stabilita dall'art. 41-bis c.p.p. alla
competenza ordinaria per i reati attribuiti a pretori che siano di
competenza dei tribunali, implica anche l'inapplicabilità
dell'ulteriore deroga prevista dall'ultima parte dell'art. 41-bis per
il caso in cui il magistrato abbia assunto, successivamente al fatto
contestatogli, le funzioni dell'ufficio giudiziario che sarebbe
competente a norma del primo comma.
Anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile, in quanto dall'art. 41-bis c.p.p. deriverebbe che,
perché nei procedimenti nei quali un magistrato assume la qualità di
indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato, si applicano le
norme ordinarie della competenza, occorre che il caso non spetti, né
in primo grado né in appello, alla competenza dell'ufficio giudiziario
in cui al momento del fatto il magistrato esercitava le sue funzioni o
sia venuto, successivamente, ad esercitare le sue funzioni. In
ciascuna di dette due ipotesi, anche disgiuntamente considerate, la
norma detterebbe, infatti, lo spostamento della competenza: cosicché,
nel caso all'esame del giudice istruttore di Belluno, esso sarebbe
incompetente. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze in epigrafe hanno ad oggetto la medesima
disposizione di legge in ordine alla quale sollevano tutte una identica
questione di legittimità costituzionale in riferimento alle stesse
norme della Costituzione: i relativi giudizi vanno, pertanto, riuniti
ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Le ordinanze in epigrafe sollevano, con riferimento agli artt.
3, 24, 97 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41 bis c.p.p. (introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n.
879: "Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti
relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), nella parte in cui
non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso che
il pretore o vicepretore implicato in un processo penale appartenga al
mandamento sito nella circoscrizione del tribunale competente, dato che
costoro possono essere stati chiamati o potranno essere chiamati a
prestare la loro opera presso lo stesso tribunale in virtù di
applicazione o di supplenza, sicché in tal modo viene a verificarsi la
stessa situazione contemplata dall'art. 41 bis.
La questione è inammissibile.
3. - Con la citata legge n. 879 del 1980, il legislatore ha
ritenuto di dare una nuova disciplina al delicato problema del giudice
competente a pronunciarsi sui procedimenti penali nei quali sia
implicato, come indiziato, imputato o persona offesa dal reato, un
magistrato che al momento del fatto esercitava le sue funzioni presso
lo stesso ufficio giudiziario: si è, infatti, disposto che in tal caso
competente a giudicare è il giudice ugualmente competente per materia,
il cui ufficio sia situato nel capoluogo del distretto di corte
d'appello più vicino, salvo che in detto ufficio il magistrato stesso
sia venuto ad esercitare le sue funzioni.
Le ordinanze di rimessione rilevano che la norma ora citata non ha
provveduto per il caso (quello del pretore o del vice pretore
onorario), nel quale possono verificarsi gli stessi presupposti sui
quali è fondato l'art. 41 bis, in quanto la possibilità che un
pretore o vice pretore onorario appartenente a mandamento sito nella
circoscrizione del tribunale che dovrebbe giudicare sia chiamato a
prestare la sua opera presso detto tribunale pone in essere quei
rapporti interpersonali che possono turbare la serenità e la
imparzialità del giudizio. I giudici a quibus ritengono che il caso
possa essere risolto con la dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma nella parte in cui essa non ha provveduto al
caso ora citato.
Ma in realtà il caso indicato nelle ordinanze costituisce una sola
delle possibili situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che, a
causa di rapporti interpersonali di vario genere, può verificarsi una
qualche turbativa della serenità e della imparzialità dei giudizi.
Ed invero situazioni del genere possono nascere in conseguenza
dell'esercizio del potere di sorveglianza che gli artt. 14 e 16 del
r.d.lg. 31 maggio 1946, n. 511 ("Guarentigie della magistratura")
affidano ai capi delle magistrature e degli uffici del P.M. sui
magistrati addetti ad uffici minori; così come occorre tenere presente
anche la ipotesi di magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni
superiori che dovrebbero essere giudicati da magistrati addetti ad
uffici investiti di funzioni inferiori.
In tutte queste ipotesi, cioè, occorre valutare se ed in quale
misura situazioni ambientali che si pongono necessariamente in essere a
causa della complessità dell'organismo giudiziario e dei rapporti che
si creano fra organi e tra singoli possano influire sulla
determinazione della competenza e quali possano essere le soluzioni
più idonee, al fine della tutela del prestigio e dell'indipendenza
della magistratura, cui tutte le ordinanze si richiamano.
Ed allora è evidente che le ordinanze di rimessione,
necessariamente ancorate al requisito della rilevanza nei giudizi a
quibus delle norme denunciate e degli effetti delle decisioni di questa
Corte, hanno formalmente sottoposto al suo esame soltanto una delle
norme del c.p.p., ma nella realtà pongono in discussione il delicato
problema predetto nella sua globalità.
In tal modo il problema, ovviamente, si sposta nella competenza del
potere legislativo, al quale soltanto spetta di procedere alle
valutazioni del caso ed alla scelta delle soluzioni più idonee, che
possono essere diverse, come del resto è dimostrato anche dalla
varietà delle soluzioni che fino ad ora sono state adottate attraverso
il tempo o che sono state prospettate nella predisposizione di nuove
norme.
Ne consegue che questa Corte deve dichiarare inammissibile la
questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41 bis, c.p.p., introdotto con la legge 22
dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza dei
procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"),
sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte