Sentenza n. 232/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/05/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992 dal
Consiglio regionale avente per oggetto: "Interpretazione autentica
dell'art. 27 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 5, recante
l'ordinamento organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale", promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
28 aprile 1992, depositato in cancelleria il 6 maggio successivo ed
iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1992.
Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il ricorrente, e
l'avv. Paolo Tesauro per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri è
sollevata, in via principale, questione di legittimità
costituzionale della delibera legislativa della Regione Molise,
approvata una prima volta il 3 febbraio 1992 e quindi, a seguito del
rinvio governativo, una seconda volta il 24 marzo 1992 nell'identico
testo, recante "Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge
regionale n. 5 del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo
dell'Ente risorse idriche Molise; stato giuridico e trattamento
economico del personale".
Il ricorrente ricorda che l'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.
218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), nel
prevedere il trasferimento alle regioni del personale periferico
della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio di opere
realizzate da detta Cassa, ha disposto per tale personale la
conservazione dei "diritti acquisiti sotto forma di assegno personale
assorbibile dai futuri miglioramenti .. e comunque delle posizioni
economiche e di carriera nonché della complessiva anzianità di
servizio maturata". Ricorda altresì che la Regione Molise, nel dare
attuazione tardiva a tale disposizione, con l'art. 24 della propria
legge 7 febbraio 1990, n. 5, ha inquadrato "il personale ex
dipendente della Cassa per il Mezzogiorno", in servizio alla data del
17 febbraio 1990, nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (ERIM)
"a far tempo dal 1° novembre 1983", distinguendo al secondo comma la
decorrenza giuridica da quella economica e prevedendo che
quest'ultima sia "fissata alla data di inquadramento" ovverosia in un
momento successivo; l'art. 27 della stessa legge regionale ha, poi,
individuato il trattamento economico da conservare nel "maturato
economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge
(ovverosia al 17 febbraio 1990), derivante dall'applicazione dei
contratti di provenienza operanti alla suddetta data".
Ad avviso della difesa dello Stato, la delibera legislativa ora
impugnata, asseritamente di "interpretazione autentica", ma in
realtà di sostanziale modifica anche retroattiva dell'art. 27 cit.,
nel precisare che i contratti di provenienza sono "anche quelli
relativi all'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno", intenderebbe
migliorare ulteriormente, in modo illegittimo, il trattamento
economico del personale in questione considerandolo come se fosse
rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il
Mezzogiorno e da questa fosse transitato non già alla Regione ma
all'Agenzia (subentrata alla Cassa) e solo in un momento successivo
alla Regione o meglio all'Ente da essa dipendente e ciò in
considerazione del fatto che (come si legge nella relazione
illustrativa della delibera regionale) "al detto personale sarebbe
stato mantenuto per oltre otto anni lo stesso trattamento economico
goduto nel 1983".
Nel considerare invece che proprio il "blocco" delle retribuzioni
al 1983 avrebbe sostanzialmente dato attuazione al riassorbimento
previsto dal citato art. 147 del testo unico delle leggi sul
Mezzogiorno, l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la
rimozione anche retroattiva del detto blocco (che intenderebbe
operare la legge ora impugnata) con parametri di riferimento estranei
ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'ERIM, oltre a
sollecitare pesanti richieste di arretrati, contrasterebbe proprio
con il principio del riassorbimento e con i principi di
omogeneizzazione e perequazione.
La nuova delibera legislativa regionale, infatti, concederebbe un
secondo ed autonomo beneficio rispetto alla previsione dell'art. 27
della precedente legge regionale n. 5 del 1990, che avrebbe anch'essa
aggirato il principio del riassorbimento disponendo che "l'eventuale
eccedenza" di retribuzione, goduta al 17 febbraio 1990 (data di
entrata in vigore della legge regionale da ultimo citata), sia
consolidata nella nuova retribuzione mediante l'artificiosa
attribuzione di scatti o altre modalità di progressione economica.
Ma mentre tale previsione, dopo il riferito prolungato blocco, ha
avuto un'incidenza relativamente contenuta e forse per ciò è stata
"tollerata" in sede di controllo, del tutto diversa è la portata
della nuova norma che si vorrebbe introdurre e che per di più
determinerebbe nei ruoli dell'Ente la compresenza di dipendenti con
retribuzioni differenziate a parità di qualità e quantità di
lavoro, tale da innescare probabili rincorse salariali. Né la
delibera regionale può trovare alcuna giustificazione nel ritardo,
attribuibile solo alla Regione, con cui essa ha dato attuazione alla
norma statale (art. 147 cit.).
Sarebbero, in conclusione, violati gli artt. 97 e 117 della
Costituzione e le "norme interposte" offerte dall'art. 4 della legge
quadro 29 marzo 1983, n. 93 e dall'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218, nonché dall'art. 3 della citata legge n. 93 del 1983 "dal
momento che la legge si sostituirebbe all'accordo" nella
determinazione del trattamento economico di quel personale.
Per completezza l'Avvocatura dello Stato osserva che, ove
occorresse, la Corte potrebbe sollevare dinanzi a sé stessa la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, comma 2, e
27 della menzionata legge regionale n. 5 del 1990, pur rilevando che
tale incidente può non apparire necessario se la delibera
legislativa in esame sia dichiarata incostituzionale e non abbia
quindi la possibilità di "potenziare" i contenuti delle menzionate
norme della legge regionale precedente.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Molise eccependo in
via preliminare la inammissibilità delle questioni sollevate in
riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in quanto non
suffragate da articolate motivazioni.
Nel merito afferma che la delibera impugnata, lunghi dal
modificare l'art. 27 cit., ne chiarisce il significato e la portata
originaria al fine di eliminare i dubbi interpretativi sorti in
ordine alla concreta individuazione dei "contratti di provenienza
operanti" cui fare riferimento, e che, per effetto della legge
regionale n. 5 del 1990, erano già quelli in essere alla data del 17
febbraio 1990 e quindi mai quelli operanti nel 1983, come asserito
dalla parte ricorrente.
Dopo aver ricordato che il ritardo nell'inquadramento ha alterato
le posizioni giuridiche ed economiche del personale già dipendente
dalla Cassa, al quale non sono stati corrisposti né gli aumenti dei
dipendenti regionali né quelli dei dipendenti della Cassa stessa, la
Regione Molise osserva che la normativa regionale in argomento ha
proceduto ad un diretto trasferimento del personale in questione
dalla Cassa all'ERIM, prescindendo dall'inquadramento nei ruoli
regionali; ciò sarebbe comprovato dall'art. 24 della legge n. 5 del
1990 che fissa la data di decorrenza dell'inquadramento a fini
giuridici presso l'Ente del personale ex Cassa al 1° novembre 1983,
data che coincide appunto con quella di trasferimento di detto
personale dalla Cassa per il Mezzogiorno, mentre la decorrenza
dell'inquadramento a fini economici è fissata al momento dell'unico
reale inquadramento previsto presso l'ERIM, avvenuto in una data
successiva alla legge n. 5 del 1990 cit., che ne ha dettato la
specifica disciplina.
La Regione medesima osserva che, dopo la soppressione e messa in
liquidazione della Cassa, la posizione degli ex dipendenti fino al
loro definitivo inquadramento in altri enti o presso l'Agenzia per il
Mezzogiorno è stata disciplinata, senza soluzione di continuità
giuridica ed economica, con delibere del Commissario liquidatore
prima e dell'Agenzia poi, come continuazione dei contratti già in
atto precedenti la messa in liquidazione non ancora ultimata. Tale
disciplina contrattuale deve quindi essere osservata come parametro
di riferimento, essendo l'Agenzia subentrata alla Cassa, e ciò nel
rispetto dell'art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.
Né, ad avviso della stessa Regione, può sostenersi che i
contratti di provenienza, cui si riferisce l'art. 27 cit., debbano
essere quelli operanti per i dipendenti regionali alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990, perché, se
così fosse, la distinzione temporale tra inquadramento a fini
giuridici e inquadramento a fini economici non avrebbe ragione
d'essere, dal momento che il trattamento economico del personale ERIM
è equiparato a quello dei dipendenti regionali e nessuna differenza
economica può sussistere tra le due posizioni. Diversamente, se si
posticipa la decorrenza economica solo per i dipendenti ex Cassa,
nell'assunto che questi fossero divenuti già dipendenti regionali,
ne deriverebbe per essi un inammissibile trattamento peggiorativo
determinato solo dal ritardo nell'inquadramento.
Quanto al presunto blocco delle retribuzioni al 1983, è lo stesso
art. 147 del testo unico cit. che non consente l'"automatico"
riassorbimento stipendiale asserito dalla parte ricorrente. Infatti
il richiamo, contenuto in quella norma, all'art. 12 del d.P.R. n.
1079 del 1970 rende manifesto che il riassorbimento può avvenire
solo per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per
promozione o per passaggio di carriera, ovviamente previo
l'inquadramento giuridico nei nuovi ruoli.
Quanto infine alla presunta disparità che si verrebbe a creare
tra dipendenti dello stesso ente (ERIM), la Regione Molise osserva
che, essendo il personale dell'ente composto anche da ex dipendenti
dei disciolti consorzi del Molise, per essi è stata prevista
l'analoga distinzione tra inquadramento giuridico e inquadramento
economico ed è stata loro applicata la disciplina contrattuale
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale del settore
vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del
1990; e ciò confermerebbe l'illegittimità di un trattamento diverso
e peggiorativo per i dipendenti ex Cassa nel senso voluto dal
ricorrente. Considerato in diritto
1. - È stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, la delibera
legislativa della Regione Molise riapprovata a seguito di rinvio
governativo il 24 marzo 1992 che, qualificandosi "di interpretazione
autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio
1990", ha stabilito che, ai fini della determinazione del trattamento
economico del personale trasferito alla Regione dalla Cassa per il
Mezzogiorno con decorrenza dal 1° novembre 1983, come "contratti di
provenienza" debbono intendersi anche quelli relativi all'Agenzia per
la promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno operanti alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990 citata.
2.1. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Regione Molise nell'assunto della
genericità del ricorso, che non specificherebbe le ragioni del
contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
Osserva in proposito la Corte che da tutto il contesto del ricorso
tali motivi risultano in modo sufficientemente chiaro, atteso il
preciso riferimento alle "norme interposte" costituite dagli artt. 3,
n. 1, e 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e
dall'art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato
con d.P.R. n. 218 del 1978, rispetto alle quali il contrasto viene
ravvisato appunto nel riferimento a contratti collettivi che non
possono essere considerati tali in base ad una corretta
interpretazione di dette norme statali.
2.2. - Quanto all'altra eccezione di inammissibilità - sollevata
dalla stessa Regione nell'assunto che la legge impugnata offrirebbe
l'unica interpretazione compatibile con l'art. 27 della legge
regionale n. 5 del 1990, che non è stata a suo tempo impugnata - il
suo esame potrà avvenire congiuntamente al merito della questione,
perché suppone risolto il problema interpretativo riguardante il
complesso normativo cui la norma impugnata si collega.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
L'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, dispose che "il
personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno che alla data
dell'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183 risulti
impegnato nell'esercizio di opere ( ..) è trasferito alle Regioni"
interessate conservando "i diritti acquisiti sotto forma di assegno
personale assorbibile dai futuri miglioramenti ( ..) e comunque le
posizioni economiche e di carriera, nonché la complessiva anzianità
di servizio maturata. Al personale (predetto) si applicano le norme
transitorie previste dalle singole Regioni in ordine al primo
inquadramento del personale statale trasferito alle regioni".
Successivamente la Regione Molise con l'art. 13 della legge 2
settembre 1980, n. 31, dispose: "Sono trasferite all'Ente risorse
idriche del Molise (E.R.I.M.) le opere già realizzata dalla Cassa
per il Mezzogiorno ( ..). Il personale periferico della Cassa per il
Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere anzidette è del
pari trasferito alla Regione ed assegnato all'E.R.I.M. ( ..)".
Come è risultato a seguito di istruttoria espletata da questa
Corte, fu emanato, in attuazione di tali disposizioni, il decreto del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 4
aprile 1983 di trasferimento del personale periferico della Cassa per
il Mezzogiorno alla Regione Molise con decorrenza dal 1° novembre
1983, nonché il decreto ministeriale 28 ottobre 1983, integrativo
del primo.
La legge regionale 7 febbraio 1990 n. 5, recante l'ordinamento
organizzativo dell'E.R.I.M. nonché lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dell'ente stesso, ha stabilito,
all'art. 24, che il personale ex dipendente della Cassa per il
Mezzogiorno trasferito alla Regione ed in servizio presso detto ente
alla data di entrata in vigore della legge è "inquadrato nei ruoli
dell'Ente a far tempo dal 1° novembre 1983, secondo le norme di cui
alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 13" (primo comma) e che "la
decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici è fissata al 1°
novembre 1983; la decorrenza ai fini economici è fissata alla data
dell'inquadramento" (secondo comma). L'art. 27 della legge stessa
(nel testo risultante dalla legge ora impugnata che nel titolo
dichiara di interpretarlo autenticamente) ha disposto poi che, "in
analogia a quanto previsto dagli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 268 del
13 maggio 1987, l'eventuale eccedenza tra il maturato economico in
godimento all'entrata in vigore della presente legge derivante
dall'applicazione dei contratti di provenienza, intendendosi come
tali, nel caso del personale proveniente dalla Cassa per le opere
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa
per il Mezzogiorno), anche quelli relativi all'Agenzia per la
promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno, operanti alla suddetta
data, viene corrisposta a tutti i dipendenti in dodicesimi e concorre
ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità".
4. - Muovendo dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 27 citati,
in collegamento con la normativa che li ha nel tempo preceduti e cui
essi si richiamano, non può condividersi l'assunto della Regione che
esclude, riferendosi all'espressa autoqualificazione interpretativa
contenuta nel titolo della delibera legislativa impugnata, carattere
innovativo alla precisazione di questa circa il significato da
attribuirsi all'espressione "contratti di provenienza".
Anche a prescindere dal rilievo già formulato da questa Corte
(sent. n. 233 del 1988) circa il carattere innovativo proprio di
qualunque legge interpretativa, per l'inevitabile modificazione che
essa produce nell'assetto normativo in cui si inserisce, va
considerato che, nella specie, la delibera legislativa impugnata introduce certamente un elemento di novità rispetto alla legge
regionale n. 5 del 1990, perché in questa non risulta affatto
pacificamente sottinteso che si voglia far assumere rilevanza, ai
fini della determinazione del maturato economico, a contratti
collettivi stipulati per il personale dipendente da enti o
amministrazioni, come nella specie l'Agenzia, con le quali il
personale, già appartenente alla Cassa per il Mezzogiorno e
trasferito alla Regione, non abbia mai avuto alcun rapporto di
lavoro. Né questo effetto può ritenersi insito nell'art. 24 della
stessa legge regionale n. 5 del 1990 - cui l'art. 27 è collegato,
come sostiene la Regione resistente - il quale distingue la
decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici al 1° novembre 1983 e
la decorrenza ai fini economici "alla data dell'inquadramento". La
non univocità di questa formula ed il fatto che la locuzione
"inquadramento" non ha alcun preciso riscontro nella normativa e nei
provvedimenti ministeriali che hanno regolato il trasferimento del
personale della Cassa per il Mezzogiorno alle regioni, fanno sì che
non si possa attribuire a tale disposizione un significato che non
risulti aderente ai principi generali che escludono la possibilità
di attribuire trattamenti economici che non siano stati oggetto di
contrattazioni tra le parti interessate, salvo che ciò non dovesse
risultare da una norma prodotta da una fonte idonea a derogare a
detti principi.
Ebbene, tra le possibili interpretazioni dell'art. 24 della legge
regionale n. 5 del 1990, il significato più attendibile, da
attribuirsi alla distinzione tra decorrenza ai fini giuridici e ai
fini economici, è quello conforme a tali principi e, quindi, è da
ritenersi che la distinzione fra le due decorrenze indicate in detto
articolo possa essere stata fatta allo scopo di computare - per la
determinazione del maturato economico da assumersi come base per
stabilire il trattamento definitivo di detto personale, trasferito
con effetto dal 1° novembre 1983 - anche eventuali miglioramenti che,
ancorché concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno (successivamente
soppressa) dopo la data del trasferimento del suo personale
periferico, abbiano avuto una decorrenza anteriore al trasferimento
del personale in questione alle Regioni. Ciò può spiegare anche la
ragione per cui, come è risultato dall'istruttoria (v. supra n. 3),
la Regione Molise, pur dopo tale trasferimento, abbia ancora fatto
riferimento in via provvisoria alle retribuzioni corrisposte dalla
Cassa al proprio personale.
In altri termini la distinzione fra le due decorrenze contenuta
nell'art. 24 della legge del 1990 n. 5, può attendibilmente
ritenersi dettata dalla considerazione che, se al momento del
trasferimento il personale transitato alla Regione riceveva ancora un
trattamento economico provvisorio in acconto su quello definitivo
solo successivamente stabilito dalla Cassa, sia quest'ultimo
trattamento - ancorché determinato dalla Cassa stessa
successivamente al trasferimento del personale alla regione - quello
di cui si debba tener conto ai fini del computo del maturato
economico ai sensi dell'art. 27 della legge stessa.
Essendo questo uno dei possibili effetti della distinzione,
contenuta nell'art. 24 della legge regionale n. 5 del 1990, fra
decorrenza giuridica e decorrenza economica, non può condividersi la
tesi sostenuta dalla regione secondo cui per attribuire un
significato alla norma sarebbe necessario far discendere da essa,
come unico possibile effetto, la previsione, sia pure sottintesa, e
poi esplicitata nella delibera impugnata, della rilevanza dei
miglioramenti economici concessi dall'Agenzia.
Di conseguenza, sciogliendo la riserva, deve essere disattesa
l'eccezione di inammissibilità del ricorso dello Stato avverso la
delibera legislativa impugnata, dedotta nell'assunto che questa si
sarebbe limitata soltanto a precisare il significato della formula
"contratti di provenienza", adoperata nella legge regionale n. 5 del
1990, che già avrebbe sottinteso i contratti stipulati dall'Agenzia.
Osserva invece la Corte che questo significato è riconducibile, come
si è rilevato, per la prima volta, in modo certo, alla delibera
legislativa ora impugnata e non alla legge regionale n. 5 del 1990,
perché in questa la distinzione fra le due decorrenze non dà adito,
per le ragioni anzidette, a far necessariamente ritenere che quanto
stabilito nella delibera anzidetta, sul punto rispetto al quale si
lamenta la violazione dei parametri invocati, fosse già enunciato
nella legge del 1990 a suo tempo non impugnata.
5. - Nel merito sono fondate le censure formulate nel ricorso,
perché il far assumere rilevanza, ai fini della individuazione dei
contratti di provenienza, a quelli stipulati dall'Agenzia per la
promozione e lo sviluppo per il Mezzogiorno con i propri dipendenti,
significa adottare termini di riferimento estranei ai connotati
specifici del rapporto di lavoro con l'E.R.I.M. Il personale
trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Molise non è
difatti preventivamente transitato nell'Agenzia per la promozione e
lo sviluppo per il Mezzogiorno, un ente, quest'ultimo, distinto dalla
soppressa Cassa e costituito successivamente al già avvenuto
trasferimento del personale alla Regione e nel quale è confluito
solo il personale rimasto presso la Cassa perché non transitato né
alle regioni né altrove. Assumere come "contratti di provenienza"
anche quelli stipulati dall'Agenzia con i propri dipendenti,
costituisce un'insanabile contraddizione rispetto alla formula
adoperata, perché il personale in questione non proviene
dall'Agenzia, e significa perciò attribuire al personale stesso un
trattamento economico del tutto disancorato dalla disciplina e dai
principi che hanno regolato le modalità del trasferimento.
6. - Quanto alla obiezione della Regione, secondo cui, assumendo
come maturato economico quello riferito alla data del 1° novembre
1983, si determinerebbe per questo personale, una situazione
deteriore, va rilevato che, una volta stabilito tale maturato come
punto di partenza, risulta evidente che, in base ai principi, tutti i
miglioramenti che da tale momento siano stati concessi ai dipendenti
regionali (al cui trattamento economico, per ammissione della stessa
Regione, è equiparato quello dei dipendenti dell'E.R.I.M.) dovranno
essere computati per la determinazione del trattamento economico
definitivo del personale in questione, a conguaglio dei miglioramenti
che a titolo provvisorio siano stati ad esso nel frattempo
corrisposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa
della Regione Molise, riapprovata il 24 marzo 1992, recante
"Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5
del 7 febbraio 1990: ordinamento organizzativo dell'Ente risorse
idriche del Molise, stato giuridico e trattamento economico del
personale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte