Sentenza n. 232/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18legge 359/1987
citata
- art. 1legge 36/1931
- art. 18legge 460/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale
prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle
misure di cui allo stesso articolo 18, promosso con ordinanza emessa
il 17 giugno 1993 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile
vertente tra la s.p.a. I.G.A.P. ed il Comune di Cagliari, iscritta al
n. 746 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno
1993;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. I.G.A.P.;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento vertente tra l'I.G.A.P. Impresa Affissioni e
Pubblicità s.r.l. e il Comune di Cagliari in relazione
all'adeguamento dell'aggio e del minimo garantito per il servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni del Comune, il Tribunale di
Cagliari, con ordinanza emessa il 17 giugno 1993 e pervenuta alla
Corte costituzionale il 3 dicembre 1993, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, "in
relazione" all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36
(Modificazioni alle norme relative alla definizione delle
controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed
appaltatori), convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, nella
parte in cui demanda alla commissione arbitrale disciplinata dalla
seconda disposizione la revisione delle misure dell'aggio, del minimo
garantito e del canone fisso convenute nei contratti per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Rileva il giudice a quo che la fattispecie in questione rientra
nella figura dell'arbitrato (e non invece dell'arbitraggio), imposto
dalla legge come obbligatorio e non rimesso invece agli accordi tra
le parti; e che il collegio arbitrale di cui trattasi, presieduto
dall'Intendente di Finanza (organo appartenente alla pubblica
amministrazione), non assicura la garanzia di indipendenza e di
imparzialità di cui invece dispone il giudice ordinario. Ritiene
pertanto il Tribunale rimettente che la previsione di legge si ponga
in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per
legge (art. 25 della Costituzione), con la riserva di giurisdizione
di cui all'art. 102, primo comma, della Costituzione, con il divieto
di istituire giudici straordinari o giudici speciali di cui all'art.
102, secondo comma, della Costituzione, nonché con il diritto alla
difesa delle parti, di cui all'art. 24 della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte ha presentato atto di
costituzione la I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e Pubblicità
s.p.a., in data 16 febbraio 1994, chiedendo che la questione sia
accolta. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, quinto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge
29 ottobre 1987, n. 400, "in relazione" all'art. 1 del regio
decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (Modificazioni alle norme
relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di
consumo tra Comuni ed appaltatori), convertito nella legge 9 aprile
1931, n. 460, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale
disciplinata dalla seconda disposizione la revisione delle misure
dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei
contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
A parere del giudice rimettente, tale normativa sarebbe in
contrasto con gli artt. 24, 25 e 102, primo e secondo comma, della
Costituzione, sotto due distinti profili (per ciò che si deduce
dalla motivazione dell'ordinanza): in primo luogo, in quanto la
disposizione introduce nell'ordinamento un'ipotesi di arbitrato
obbligatorio; in secondo luogo, in quanto il collegio arbitrale di
cui trattasi, presieduto dall'Intendente di Finanza (organo
appartenente alla pubblica amministrazione), non garantirebbe circa i
requisiti di indipendenza e di imparzialità di cui invece dispone il
giudice ordinario.
Sebbene dunque dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non
sia specificato con chiarezza il rapporto tra la disposizione
rinviante e quella rinviata, sembra tuttavia evidente, in base
all'andamento complessivo dell'ordinanza, che il giudice a quo
intende sollevare due distinte questioni: la prima riguardante la
norma rinviante, nella parte in cui introduce una forma di arbitrato
obbligatorio; la seconda relativa alla norma rinviata, sospettata di
autonomo contrasto con i parametri costituzionali invocati anche nel
caso che alla commissione di cui trattasi si faccia ricorso
volontariamente dalle parti.
2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'atto di
costituzione dell'I.G.A.P. - Impresa Generale Affissioni e
Pubblicità s.p.a., in quanto depositato oltre il termine previsto
dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3. - La prima delle due questioni, relativa all'art. 18, quinto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella
legge 29 ottobre 1987, n. 400, è fondata.
Come in più occasioni affermato da questa Corte (da ultimo,
sentenze n. 206 e n. 49 del 1994), l'istituto dell'arbitrato non è
costituzionalmente illegittimo, nel nostro ordinamento,
esclusivamente nelle ipotesi in cui ad esso si ricorra per concorde
volontà delle parti: soltanto in tale circostanza, infatti, sono
consentite deroghe al fondamentale principio della statualità della
giurisdizione.
Nel caso di specie, invece, il rinvio della controversia ad una
commissione arbitrale stabilita per legge è operato direttamente
dalla disposizione oggetto della presente questione, prescindendo da
qualsiasi eventuale contrario avviso di una o di entrambe le parti
interessate.
Risulta pertanto evidente come tale disposizione si ponga in
contrasto con il principio di cui all'art. 102, primo comma, della
Costituzione, con connesso pregiudizio del diritto di difesa di cui
all'art. 24 della Costituzione.
4. - Risolta nel senso indicato la prima questione, la seconda,
relativa alla norma rinviata (art. 1 del regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460)
non ha più ragion d'essere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto
comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre
1987, n. 400, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale
prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle
misure di cui allo stesso articolo 18.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte