Sentenza n. 232/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e
10, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
9 giugno 1997 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 674 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Cianciaruso Salvatore e di
Giannetti Giovanni, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore
Guido Neppi Modona;
Uditi gli avvocati Pasquale Caroli e Alfredo Gaito per Cianciaruso
Salvatore, Pasquale Caroli per Giannetti Giovanni, e l'avvocato dello
Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investita di un ricorso promosso ex art. 311 del codice di
procedura penale avverso un'ordinanza del tribunale di Lecce, che in
sede di riesame aveva confermato l'applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere a carico di alcuni indiziati, la Corte
di cassazione, con ordinanza emessa il 9 giugno 1997, pervenuta a
questa Corte il 15 settembre 1997 (R.O. n. 674 del 1997), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, dell'art. 309, commi 5 e
10, cod. proc. pen. nella parte in cui "non è prevista la perdita
di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso
di non immediato avviso della presentazione della richiesta di
riesame all'autorità giudiziaria procedente".
Il remittente premette che avverso l'ordinanza del Tribunale di
Lecce avevano proposto ricorso per cassazione tutti gli indagati,
deducendo tra l'altro la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza
impositiva della misura per il mancato rispetto da parte del
presidente del collegio dell'obbligo, stabilito dall'art. 309, comma
5, cod. proc. pen., di dare immediato avviso all'autorità
giudiziaria procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di
riesame; e che la prima sezione penale della Corte di cassazione,
rilevata la possibilità dell'insorgenza di un contrasto
giurisprudenziale in ordine alla rilevanza e agli effetti
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5, dell'art. 309 cod.
proc. pen., aveva rimesso i ricorsi alle Sezioni unite con ordinanza
in data 25 marzo 1997.
In tale ordinanza si rilevava come, sebbene gli unici precedenti di
legittimità sul punto fossero nel senso del carattere non perentorio
della prescrizione di immediatezza dell'avviso e della conseguente
assenza di sanzione processuale in ipotesi di inosservanza, argomenti
testuali e sistematici avrebbero potuto consentire una diversa
lettura della disciplina. In particolare, il riferimento alla mancata
trasmissione degli atti "nei termini di cui al comma 5", contenuto
nel comma 10, potrebbe intendersi come comprensivo del termine
sotteso all'obbligo del presidente di dare immediatamente l'avviso
all'autorità giudiziaria procedente, assegnando anche alla
prescrizione di immediatezza dell'avviso valenza di termine
processuale e considerando l'ambito di applicazione della sanzione
della perdita di efficacia della misura cautelare esteso
all'inosservanza di tutti i termini prescritti nel comma 5, dell'art.
309; ritenendo, cioè, "il termine per la trasmissione degli atti
come necessariamente connesso e coordinato a quello per la
comunicazione dell'avviso e da questo inscindibilmente dipendente ai
fini della verifica della sua avvenuta osservanza".
Nell'ordinanza di rimessione alle sezioni unite si puntualizzava
inoltre che, in conformità a quanto già affermato dalle stesse
sezioni unite, la questione doveva ritenersi legittimamente proposta
innanzi alla Corte di cassazione, anziché davanti al giudice per le
indagini preliminari, in quanto erano state prospettate
contestualmente anche questioni concernenti la legittimità
originaria del provvedimento cautelare.
Con ordinanza in data 29 aprile 1997 i ricorsi venivano tuttavia
restituiti dalle sezioni unite alla prima sezione penale in ragione
della natura meramente ipotetica del contrasto giurisprudenziale
prospettato. Il collegio - nuovamente investito dei ricorsi, ma in
diversa composizione rispetto a quella che aveva adottato l'ordinanza
di rimessione alle sezioni unite - con l'ordinanza introduttiva del
presente giudizio di costituzionalità ha ritenuto non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e
10, cod. proc. pen. nei termini indicati.
2. - Nel merito, il giudice a quo afferma di assumere "alla stregua
di diritto vivente" e, comunque, a "necessaria premessa della
ritenuta non manifesta infondatezza della questione"
l'interpretazione che attribuisce valenza meramente ordinatoria
all'obbligo di immediato avviso all'autorità procedente, e dunque
l'assenza di sanzione processuale, in particolare di quella della
perdita di efficacia della ordinanza custodiale stabilita dal comma
10, dell'art. 309, per la violazione di tale obbligo. Tale
interpretazione sarebbe confortata, a giudizio della Corte
remittente, anche da un argomento esegetico desumibile dalla
formulazione dell'art. 172, comma 1, cod. proc. pen.: nel prevedere
che "i termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o
ad anni", tale disposizione non consentirebbe infatti di configurare
un vero e proprio termine nei casi in cui la norma si limiti, come
nella specie, a prescrivere genericamente un obbligo di "immediato"
compimento di un dato adempimento.
Così univocamente interpretata, la disciplina non si sottrarrebbe,
secondo il giudice a quo, a fondati sospetti di illegittimità
costituzionale per violazione degli artt. 3, primo comma, 13, primo
comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
Sotto il primo profilo, l'ordinanza osserva che il combinato
disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen.
determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra
situazioni omologhe e meritevoli di uguale tutela, in contrasto tra
l'altro con la finalità della legge 8 agosto 1995, n. 332, che nel
modificare le disposizioni impugnate ha inteso estendere le garanzie
dell'indagato colpito da misura custodiale ed assicurare la rapida
definizione del procedimento di riesame. Da un lato, infatti, viene
ad essere sanzionato con la caducazione dell'efficacia della misura
ogni ritardo, anche minimo, nella trasmissione degli atti necessari
al giudice del riesame, dall'altro si lascia priva di sanzione
processuale qualsiasi, anche rilevante, dilazione nella comunicazione
all'autorità procedente dell'avviso della presentazione della
richiesta di riesame, "così sostanzialmente vanificando
l'effettività delle garanzie introdotte dal legislatore e lasciando
inopinatamente affidata ad una variabile indipendente dal resto della
sequela procedimentale l'inizio del decorso del rigoroso termine
stabilito, a pena di inefficacia del provvedimento coercitivo, per la
trasmissione degli atti al tribunale".
Tale disciplina sarebbe contrastante con il principio di
ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, non
potendosi rinvenire alcuna plausibile ragione per la diversità di
regolamentazione di situazioni sostanzialmente omologhe. Essa sarebbe
altresì contrastante - prosegue il giudice remittente - con gli
artt. 13 e 24 della Costituzione, poiché da essa deriverebbe
"pregiudizio per una reale, e non meramente formale e nominalistica,
tutela della libertà personale e per la effettività del diritto di
difesa, non adeguatamente garantite da un meccanismo processuale che,
consentendo la persistenza di un passaggio procedimentale il cui
rispetto non è presidiato da sanzioni di sorta, risultando rimesso
esclusivamente alla diligenza dell'organo competente, rischia di
vanificare tutto il sistema di tutela approntato dal legislatore".
Ritiene, infine, il remittente che la questione sia rilevante nel
giudizio a quo, risultando documentalmente provato che il deposito
della richiesta di riesame era avvenuto il 23 ottobre 1996 e che solo
il 2 novembre 1996 il presidente aveva disposto che ne fosse dato
avviso all'autorità procedente: apparendo dunque "non opinabile"
l'inosservanza dell'obbligo di immediatezza di cui al comma 5 della
norma impugnata, da intendersi come equivalente alla prescrizione di
provvedere "non appena sia configurabile la possibilità giuridica e
materiale dell'adempimento". L'accoglimento della questione
imporrebbe infatti di dichiarare inefficace il provvedimento
coercitivo, cui gli indagati risultano tuttora sottoposti.
3. - Con distinte ma identiche memorie, una delle quali depositata
fuori termine, si sono costituite in giudizio le parti private,
chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle
norme impugnate, sulla base di considerazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute nell'ordinanza di rimessione. In
particolare si fa rilevare che la scelta del legislatore, compiuta
con le modifiche recate alle disposizioni in esame dalla legge 8
agosto 1995, n. 335, è stata quella di rendere certo il dies a quo
da cui decorre il termine di dieci giorni entro il quale deve
intervenire la decisione del tribunale del riesame.
Ora, secondo la parte, la scelta legislativa di imprimere ritmi
serrati all'attività di verifica del collegio de libertate
risulterebbe vanificata se i termini stabiliti come perentori per la
trasmissione degli atti e per la decisione fossero in fatto elastici
a causa del mancato ancoraggio ad un dies a quo certo e determinato,
con l'aggravante di lasciare proprio all'organo di controllo una
disponibilità del termine assegnatogli per la decisione. L'obbligo
di "immediato" avviso sarebbe espressione della volontà legislativa
tesa a conseguire la puntuale osservanza dei tempi scanditi per la
verifica della misura coercitiva: si deve provvedere subito, in modo
automatico e senza possibilità alcuna di ritardo, in quanto ciò che
rileva è la determinazione da parte del legislatore di un arco
complessivo di tempo (risultante dai due termini per la trasmissione
degli atti e per la deliberazione dell'organo di riesame) entro il
quale deve intervenire la decisione.
Il fine di massima celerità evidenziato dalla fissazione dei
termini processuali, coniugato con il rango primario del bene della
libertà personale, dovrebbe orientare l'interprete verso una lettura
delle norme coerente con i principi del favor libertatis e della
tassatività delle ipotesi di privazione della libertà personale.
Sarebbe, secondo la parte, evidente il pregiudizio al fine di
garanzia che deriverebbe dalla indeterminatezza del dies a quo da cui
prende impulso l'intera procedura di controllo e decorre il termine,
dal rispetto del quale dipende l'efficacia del titolo cautelare.
Sarebbe inoltre evidente la disparità di trattamento tra i soggetti
in vinculis derivante dalla celerità o meno dell'adempimento
presidenziale: disparità che si sostanzierebbe nella durata del
procedimento di riesame contenuta al massimo nei quindici giorni
qualora il Presidente provveda ad horas e nella durata di fatto
indeterminata tutte le volte in cui il Presidente del collegio
ritardi l'avviso all'autorità procedente.
Si avrebbe così l'anomalo effetto di far ricadere sul soggetto in
vinculis le conseguenze negative del mancato adempimento di un
obbligo posto dalla legge a carico di un ufficio giudiziario.
Consentendosi l'elusione dei limiti temporali stabiliti dalla legge
per le incombenze del procedimento di riesame si darebbe luogo, come
ha ritenuto la Corte remittente, a pregiudizio per la reale tutela
della libertà personale e per l'effettività del diritto di difesa.
Da ultimo la parte osserva che la prassi in vigore sarebbe di
dubbia conformità alle norme delle convenzioni internazionali,
richiamate dalla legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura, le quali sanciscono il diritto del soggetto privato della
libertà personale di fare ricorso ad un tribunale affinché questo
decida, entro brevi termini, sulla legalità della detenzione.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura, premesso che l'immediatezza deve essere intesa in
senso non solo cronologico (di "rapidità" dell'azione) ma
procedimentale (di consequenzialità di un'azione all'altra senza
"intermediazione" di atti diversi), fa rilevare che la disciplina
impugnata appare ragionevole in considerazione della "diversa
posizione del giudice chiamato al riesame di un atto da altri posto
in essere, rispetto alla posizione di questi, il cui atto è
contestato", "sicché può ben considerarsi giusto porre termini più
precisi per quest'ultimo".
A giudizio dell'Avvocatura, "le garanzie temporali della libertà
personale poste dall'art. 13 della Costituzione non appaiono lese,
nemmeno con riferimento al rinvio alla legge ordinaria previsto dal
suo ultimo comma", poiché si deve riconoscere all'aggettivo
'immediato' "un contenuto giuridico, valido pur al di là di un
termine cronologico preciso definibile in ore, giorni, mesi o anni
(art. 172 cod. proc. pen.)"; né sarebbe violato l'art. 24 della
Costituzione, poiché l'inviolabilità del diritto di difesa è
compatibile con la disciplina processuale dello stesso. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe il
combinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., da
cui discenderebbe, secondo l'interpretazione fatta propria dal
giudice a quo, che l'inosservanza dell'obbligo di dare "immediato
avviso" all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della
richiesta di riesame - avviso dal cui ricevimento decorrerebbe il
termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale
competente, che a sua volta deve decidere entro dieci giorni dal
ricevimento degli atti (comma 9 del medesimo art. 309) - non avrebbe
conseguenze processuali, in particolare non darebbe luogo alla
decadenza dell'efficacia della misura coercitiva, ai sensi del citato
comma 10.
Tale situazione normativa, secondo la Corte remittente,
confliggerebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe; con
l'art. 13, primo comma, per il pregiudizio che ne deriverebbe ad una
reale, e non meramente formale, tutela della libertà personale; con
l'art. 24, secondo comma, per la inadeguata garanzia della
effettività del diritto di difesa.
2. - La questione non è fondata nei sensi di seguito precisati.
L'art. 309 del codice di procedura penale, nella formulazione
originaria, prevedeva: la presentazione della richiesta di riesame
alla cancelleria del tribunale competente per il riesame medesimo
(comma 4); l'"immediato avviso", a cura del presidente della
presentazione della richiesta all'autorità procedente, che entro il
giorno successivo doveva trasmettere gli atti al tribunale (comma 5);
l'obbligo di questo di decidere entro dieci giorni dalla ricezione
degli atti (comma 9); la sanzione della perdita immediata di
efficacia della misura coercitiva "se la decisione sulla richiesta di
riesame" non fosse intervenuta "entro il termine prescritto" (comma
10).
Quest'ultima disposizione risponde all'esigenza di assicurare un
termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio,
dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia
della libertà personale, alla cui protezione la Costituzione
attribuisce particolare rilevanza; ciò anche alla luce delle norme
delle convenzioni internazionali, che sanciscono il diritto di chi
sia privato della libertà personale di ricorrere ad un tribunale
perché sia deciso "entro brevi termini" (art. 5, comma 4, della
convenzione europea firmata a Roma il 4 novembre 1950, per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) o
"senza indugio" (art. 9, comma 4, del patto internazionale di New
York, del 19 dicembre 1966, relativo ai diritti civili e politici),
sulla legalità della detenzione.
È evidente che in tanto può realizzarsi tale finalità di
garanzia, in quanto il termine fissato dalla legge decorra da un
momento a sua volta definito e determinabile con certezza. A poco
varrebbe infatti un termine breve e perentorio per la decisione,
assistito dalla sanzione processuale della perdita di efficacia della
misura in caso di inosservanza, se la decorrenza del termine medesimo
fosse determinata da eventi o adempimenti rimessi, sia pure sotto la
comminatoria di termini ordinatori, alla stessa autorità giudiziaria
che procede o che ha adottato la misura restrittiva, ovvero
all'autorità chiamata a decidere sulla richiesta di riesame. In tal
modo la garanzia della libertà personale, attraverso la tempestiva
decisione sul riesame, resterebbe di fatto affidata alla spontanea, e
non scontata, sollecitudine degli organi giudiziari.
Né basterebbe, ai fini di garanzia che si sono detti, l'ipotetica
responsabilità disciplinare dei titolari di uffici giudiziari che
colpevolmente ritardassero gli adempimenti loro rimessi, poiché la
sorte del destinatario della misura restrittiva resterebbe comunque
assoggettata ad andamenti temporali incontrollabili: si sa, del
resto, che, in assenza di termini perentori, le difficoltà
organizzative o le vischiosità delle prassi burocratiche possono
portare facilmente, anche al di fuori di dimostrabili negligenze
individuali, al protrarsi dei procedimenti nel tempo.
3. - Ben si comprende, quindi, che il legislatore abbia avvertito
il bisogno di perfezionare la disciplina in questione, e di rendere
effettiva la garanzia del breve termine perentorio per la decisione
sulla richiesta di riesame, stabilendo che non solo l'inosservanza di
questo termine, ma anche di quello, precedente e condizionante,
stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al tribunale -
trasmissione dalla quale lo stesso termine per la decisione è fatto
decorrere dall'art. 309, comma 9 - sia sanzionata dalla perdita di
efficacia de jure della misura coercitiva: in tal senso infatti si è
disposto con il nuovo testo dell'art. 309, comma 10, introdotto
dall'art. 16, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 332.
Contestualmente, il termine per la trasmissione degli atti,
originariamente fissato nel "giorno successivo", è stato portato a
"non oltre il quinto giorno" (comma 5 dell'art. 309, anch'esso
novellato dall'art. 16 della legge n. 332 del 1995): evidentemente
considerando che, atteso il carattere perentorio ora attribuito al
termine medesimo, esso dovesse essere ragionevolmente allungato per
tener conto delle eventuali difficoltà degli uffici nell'adempiere
subito all'obbligo di trasmissione degli atti, così da consentirne
il rispetto in ogni caso.
L'originario termine del "giorno successivo" è rimasto nella nuova
formulazione della disposizione, ad esso aggiungendosi l'inciso "e
comunque non oltre il quinto giorno". Ma, poiché non si possono,
evidentemente, considerare contemporaneamente perentori, agli stessi
effetti, due termini diversi per il medesimo adempimento,
l'imperfetta dizione del nuovo testo potrebbe intendersi solo in due
modi: o ritenendo che i due termini decorrano da diversi dies a quo,
e cioè l'uno, quello del "giorno successivo", dalla ricezione
dell'avviso, l'altro, quello del "quinto giorno", dalla presentazione
della richiesta di riesame (e allora potrebbe acquistare un senso il
riferimento del comma 10 al mancato rispetto dei "termini", al
plurale, "di cui al comma 5"); oppure ritenendo che l'unico termine
assistito dalla sanzione della perdita di efficacia della misura sia
quello, stabilito ex novo, di cinque giorni.
In quest'ultimo caso, il riferimento apparente a più "termini"
contenuto nel comma 10 dovrebbe ritenersi frutto di una difettosa
formulazione. Infatti, alla ricomprensione, fra i "termini" assistiti
dalla sanzione della decadenza della misura, di quello - ipotetico -
stabilito perché sia dato avviso alla autorità procedente della
presentazione della richiesta (secondo una interpretazione in un
primo momento considerata non implausibile dalla Corte di cassazione,
nel rimettere alle sezioni unite la questione interpretativa, da
queste poi non risolta ritenendosi inesistente un effettivo contrasto
giurisprudenziale), osta, sul piano testuale, il riferimento del
comma 10 al solo adempimento della "trasmissione degli atti", oltre
che, sul piano logico, la considerazione, fatta valere dalla Corte
remittente, che l'obbligo di avviso "immediato" non configura un vero
e proprio termine in sensotecnico-giuridico, non facendosi
riferimento ad alcuno spazio temporale scandito in ore, giorni, mesi
o anni, secondo quanto prevede l'art. 172, comma 1, cod. proc. pen.
per i termini processuali in generale: senza dire dell'incertezza,
contraria essa stessa alle esigenze di garanzia che dominano la
materia, e foriera di contenzioso, cui darebbe luogo la necessità di
valutare in concreto, caso per caso, se vi sia stata violazione
dell'obbligo di "immediatezza" dell'avviso, alla quale conseguirebbe
la sanzione processuale della perdita di efficacia della misura
coercitiva (come peraltro sarebbe necessario anche nell'ipotesi di
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme nel senso
prospettato dal giudice a quo).
In ogni caso, è decisiva la considerazione che la ratio del nuovo
termine perentorio stabilito dal legislatore del 1995 per la
trasmissione degli atti è quella di impedire che il termine per la
decisione decorra da un dies a quo lasciato alla determinazione degli
organi giudiziari, non astretti nei loro adempimenti a vincoli
temporali assistiti da sanzione processuale. In ciò sta il senso del
conferimento del carattere di perentorietà, a pena di decadenza
della misura, anche al termine per la trasmissione degli atti: in tal
modo l'indagato sa che, al massimo entro quindici giorni (cinque per
la trasmissione degli atti, e altri dieci per la decisione)
interverrà la risposta alla sua richiesta di riesame. E questo è
proprio l'effetto di garanzia che il legislatore ha voluto attribuire
alla rigida disciplina in questione.
4. - Ora, è evidente che questo effetto di garanzia verrebbe
ancora una volta frustrato, se lo stesso termine per la trasmissione
degli atti, che condiziona quello per la decisione, venisse fatto
decorrere da eventi o adempimenti rimessi alle determinazioni e alla
sollecitudine degli organi procedenti, senza il vincolo di termini
perentori e la relativa sanzione processuale. Questo è invece quanto
propriamente si verifica, se si assume - secondo l'interpretazione
finora adottata in giurisprudenza, e accolta anche dalla Corte
remittente - che il termine per la trasmissione degli atti non
decorre dalla presentazione della richiesta di riesame, bensì dalla
ricezione, da parte dell'autorità procedente, dell'avviso della sua
avvenuta presentazione, e che l'obbligo di "immediato avviso", a
cura del Presidente del tribunale del riesame, non è assistito, nel
caso di inadempimento, da alcuna sanzione processuale.
Una situazione normativa così ricostruita non potrebbe sfuggire
alle censure di incostituzionalità mosse dal giudice a quo, poiché
verrebbe meno, in un ambito particolarmente delicato com'è quello
dei rimedi apprestati dall'ordinamento a tutela della libertà
personale, la effettività del diritto di difesa, di cui fa parte il
diritto alla decisione "entro brevi termini" o "senza indugio"
secondo le convergenti previsioni delle convenzioni internazionali
sui diritti, sottoscritte dall'Italia sul ricorso al tribunale
chiamato a decidere se sussistano i presupposti legali per la misura
coercitiva.
5. - Tuttavia, la lettura del sistema normativo accolta dal
remittente non è l'unica possibile: prima di far luogo ad una
interpretazione che condurrebbe inevitabilmente al riconoscimento
della incostituzionalità delle norme, è dovere dell'interprete
esaminare se non si dia la possibilità di una diversa lettura,
compatibile col testo e con il sistema, tale da evitare la
conseguenza dell'illegittimità costituzionale; e, ove tale diversa
lettura sia possibile, è dovere dell'interprete procedervi
direttamente, secondo il canone, costantemente affermato da questa
Corte, dell'interpretazione conforme alla Costituzione.
Si è già chiarito come la scelta legislativa compiuta nel 1995
sia inequivoca, nel senso della volontà di sottrarre i tempi del
procedimento di riesame ad ogni determinazione degli organi
giudiziari non vincolata a termini certi e non disponibili, nemmeno
nel loro dies a quo, così da dare piena garanzia alla persona
colpita dalla misura circa i tempi massimi della decisione.
In questo contesto, la scelta di prevedere la presentazione della
richiesta di riesame alla cancelleria del tribunale competente, con
il successivo obbligo per l'autorità procedente, unica a disporre
degli atti, sulla cui base la misura restrittiva è stata adottata,
di trasferirli ad esso entro un termine perentorio, appare ispirata
all'intento di facilitare l'organizzazione dei procedimenti da parte
del tribunale del riesame, ma non certo a quello di inserire nel
procedimento una nuova fase, dotata di autonomo significato
processuale, come tale vincolata a specifici adempimenti formali e a
termini entro cui essi debbano essere compiuti. L'immediato avviso
che della presentazione della richiesta deve essere dato, a cura del
Presidente del tribunale del riesame, all'autorità procedente,
perché essa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce
cioè adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, ma
è solo la condizione materiale, per dir così, affinché l'autorità
procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di
trasmetterli.
Ciò significa che non si è introdotto un nuovo atto nella
sequenza procedimentale: occorre soltanto che l'ufficio presso cui la
richiesta è presentata ne dia immediata contezza all'autorità
procedente, così consentendo gli adempimenti richiesti e per i quali
sono imposti termini perentori, vale a dire la trasmissione degli
atti, e, conseguentemente, la decisione. L'avviso può essere dato in
qualsiasi modo, utilizzando i mezzi di comunicazione più opportuni,
compresi quelli che si avvalgono di forme di trasmissione che non
comportano intervallo fra "spedizione" e "ricezione" dell'avviso.
L'unica cosa che importa è che l'autorità procedente venga portata,
in qualsiasi modo, a conoscenza del fatto che deve trasmettere gli
atti per il riesame della misura adottata.
Libera essendo la forma dell'avviso, e semplice essendone il
contenuto (la comunicazione dell'avvenuta presentazione della
richiesta di riesame di un determinato provvedimento restrittivo), e
poiché esso si configura non come un atto singolarmente imputabile
al Presidente e da lui sottoscritto, ma come un adempimento materiale
dell'ufficio, che il Presidente deve solo "curare" sia compiuto, non
vi è nessun ostacolo giuridico a che l'avviso venga di norma
inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la
richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso con quello
della presentazione della richiesta stessa.
La prescrizione secondo cui l'avviso deve essere "immediato"
significa, appunto, che l'eventuale intervallo temporale fra la
presentazione della richiesta e l'avviso della avvenuta presentazione
non assume rilievo giuridico. Ciò che è "immediato", per
definizione, non tollera intervalli temporali predefiniti ( e quindi
termini), prima del decorso dei quali possa non ritenersi
giuridicamente compiuto l'adempimento.
Ma se è così, deve ulteriormente concludersi che il termine
perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione
processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento,
come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, che
non ha, come si è detto, giuridica autonomia, ma decorre dal giorno
stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio
temporale definito e giuridicamente rilevante (posto che i termini in
questione sono stabiliti a giorni) entro il quale si collocano sia la
presentazione stessa, sia l'avviso relativo all'autorità procedente.
Occorre solo precisare che - ferma la disciplina delle modalità e
dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, di cui
agli artt. 309, commi 1 e 4, 582 e 583 cod. proc. pen. - ai fini
della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la
trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la
richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame.
Dal punto di vista testuale, anche se il giorno "successivo" cui la
disposizione continua a riferirsi si intenda come quello
immediatamente seguente al giorno di ricezione dell'avviso da parte
dell'autorità procedente (che peraltro dovrebbe di norma coincidere,
per quanto si è detto, con il giorno di ricezione della richiesta da
parte del tribunale del riesame), in conformità a quanto tuttora
prevede l'art. 100, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nell'ambito
di una disciplina significativamente riferita agli adempimenti degli
uffici, a prescindere dall'obbligo del rispetto dei termini
processuali stabiliti dal codice, nulla vieta invece di considerare
che il "quinto giorno", entro il quale devono "comunque" essere
trasmessi gli atti, a pena di decadenza della misura ai sensi del
comma 10, sia il quinto giorno successivo alla presentazione (nel
senso precisato) della richiesta di riesame, potendosi ritenere
implicito il riferimento proprio a quell'atto (la richiesta) al quale
invariabilmente alludono i commi dell'art. 309 precedenti a quello in
esame.
Quanto poi agli ostacoli di fatto che si possano eventualmente
frapporre ad una cognizione effettivamente immediata, da parte
dell'autorità procedente, dell'avvenuta presentazione della
richiesta - dagli orari di chiusura degli uffici, ai ritardi nella
individuazione dell'autorità procedente o agli errori incorsi in
tale individuazione - essi, da un punto di vista di principio, non
assumono rilievo giuridico, in forza della preminenza attribuita
dalla legge all'esigenza di garanzia legata alla perentorietà del
termine per la trasmissione degli atti.
Dal punto di vista pratico, siffatte difficoltà dovranno essere
evitate o superate mediante le più opportune misure organizzative,
affidate ai responsabili degli uffici.
6. - L'obiezione secondo cui non si potrebbe far decorrere il
termine per la trasmissione degli atti, adempimento posto a carico
dell'autorità procedente, prima che quest'ultima abbia avuto
conoscenza, mediante l'avviso, dell'avvenuta presentazione della
richiesta di riesame, può (e deve) essere superata considerando che
nella specie il legislatore non ha configurato una sequenza
procedimentale in cui intervengano con atti e funzioni
processualmente autonomi le due istanze giudiziarie, il tribunale del
riesame e l'autorità procedente, ma un unico fatto idoneo a far
decorrere i termini, cioè la presentazione della richiesta,
lasciando che la comunicazione fra i due uffici avvenga in forma
libera, pur sempre entro l'unico arco temporale del primo termine
perentorio stabilito, quello per la trasmissione degli atti.
Il legislatore avrebbe potuto - e potrebbe, se facesse una diversa
scelta - prevedere, ad esempio, la presentazione della richiesta di
riesame alla stessa autorità procedente, così rendendo superflua la
comunicazione fra i due uffici giudiziari, e consentendo alla
medesima autorità di conoscere senz'altro, direttamente, la
circostanza che fa decorrere il termine perentorio per la
trasmissione degli atti. Ma la scelta effettuata, se può in ipotesi
essere valutata come inopportuna o foriera di difficoltà
organizzative, non può condurre a frustrare in via interpretativa la
ratio garantistica della statuizione di termini perentori per il
procedimento di riesame.
Né può ritenersi, tale scelta, priva di logica o palesemente in
contraddizione con le esigenze minime di organizzazione degli uffici
giudiziari. Nel bilanciamento fra queste esigenze e quelle, pur
sempre prevalenti, legate al favor libertatis e alla garanzia
effettiva di un rapido riesame delle misure coercitive, non è
illogico avere posto a carico degli uffici giudiziari l'onere di
comunicazioni informali idonee a consentire il compimento degli atti
processuali entro i termini perentori stabiliti. E non è
irragionevole l'aver ricompreso nel termine di cinque giorni dalla
presentazione della richiesta, stabilito per la trasmissione degli
atti - termine considerevolmente protratto, proprio per tener conto
del carattere perentorio ora ad esso attribuito, rispetto a quello
originariamente stabilito nel "giorno successivo" - tutti gli
adempimenti materiali necessari per rendere concretamente possibile
la tempestiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame.
7. - Questa Corte è ben consapevole che l'interpretazione da essa
proposta non coincide con quella che la giurisprudenza ha finora
seguito, e che peraltro la stessa autorità remittente ha mostrato di
voler mettere in discussione, contestandone la legittimità
costituzionale. È tuttavia la forza preminente dei principi
costituzionali relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di
libertà personale che impone di non dar seguito, anzitutto in sede
interpretativa, ad una ricostruzione del sistema, la quale si
tradurrebbe nella lesione di quei principi: fermo restando,
evidentemente, che il legislatore, se riterrà che dalla norma, come
qui interpretata, discendano eccessive difficoltà organizzative per
gli uffici, potrà introdurre altre modifiche della disciplina in
esame, sempre nell'ambito di un bilanciamento non irragionevole fra
gli interessi in gioco, senza vanificare la essenziale funzione di
garanzia che ai termini, e alle sanzioni processuali per la loro
inosservanza, si ricollega nel sistema vigente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli
3, 13 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte