Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1982

Altra decisione · depositata il 22/12/1982 · relatore Antonino de Stefano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,

comma ultimo, 12, comma quarto, 46, comma primo, 47, comma primo, e 54,

comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) Ordinanza emessa il 18 aprile 1978 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Cremona sul ricorso proposto da Grasselli Antonio,

iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

2) sette ordinanze emesse, una il 13 ottobre, cinque il 10 novembre

e l'ultima il 24 novembre 1980, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Torino, sui ricorsi proposti da Cerutti Elsa, le prime due, da

Bonetto Lorenzo, la terza e la quarta, dalla s.n.c. B.D.C., la quinta,

dalla s.d.f. C.A.M.P., la sesta, e da Passarella Fabio la settima,

iscritte, rispettivamente, ai nn. da 249 a 254 e 455 del registro

ordinanze 1981, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

le prime sei al n. 255 del 16 settembre e la settima al n. 290 del 21

ottobre 1981;

3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Ancona sui ricorsi riuniti proposti dalla Ditta F.lli

Livio e Fiorenzo Brunelli, iscritta al n. 677 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del

27 gennaio 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate:

a) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona e dalla

Commissione tributaria di primo grado di Ancona, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, degli artt. 9, comma ultimo, 12, comma quarto, e 47,

comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in quanto

comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la

dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto

legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la

dichiarazione pervenga a quest'ultimo più di un mese dopo la scadenza

del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta

del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con più

di un mese di ritardo;

b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, questioni

di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella

proposta dalle Commissioni tributarie di Cremona e Ancona, ma

formulate, in tutte le ordinanze, in riferimento, oltre che all'art. 3,

agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, "tenuto presente

il disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n.

825", nonché, nelle prime sei ordinanze, nei confronti, oltre che

dell'art. 47, comma primo, degli artt. 46, comma primo, e 54, comma

primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre con la settima

ordinanza viene impugnato il solo art. 46, comma primo, e con riguardo,

altresì, alle sanzioni previste per dichiarazioni presentate ad uffici

non competenti, ma, nelle prime sei ordinanze in riferimento alla

dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'art. 7, comma primo,

del d.P.R. n. 600 del 1973, nella settima in relazione alla

dichiarazione, di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo, del

soggetto passivo d'imposta.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, stante la

identità, o la stretta connessione, delle sollevate questioni;

che successivamente alle indicate ordinanze di rimessione è

entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di

irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la

quale, agli articoli 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1,

rispettivamente dispone che:

a) le dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. n. 600 del 1973,

considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i

termini previsti dalla legge, sono considerate valide, a condizione che

siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31

agosto 1980;

b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene

pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo

comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;

che i giudizi a quibus - come viene precisato nelle ordinanze di

rimessione - vertono sulle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 47,

comma primo, e (in uno dei giudizi) dell'art. 46, comma primo, del

suddetto decreto legislativo, per l'avvenuta presentazione delle

dichiarazioni di sostituti d'imposta (e, in un caso, di un soggetto

passivo), ad uffici incompetenti;

che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche

dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alle Commissioni

tributarie sopra indicate, perché accertino, alla stregua della

sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 508 R.O. 1978, da 249

a 254, 455 e 677 RO. 1981;

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributane

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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