Sentenza n. 233/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20d.P.R. 639/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, n. 1, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 (Imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni) promosso con ordinanza emessa il 21
aprile 1977 dal Tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente
tra Standa S.p.A. e VIDE s.a.s., iscritta al n. 356 del registro
ordinanze dell'anno 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272
del 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 21 aprile 1977, il Tribunale di
Perugia ha sollevato - in riferimento all'art. 77 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 n. 1 del d.P.R. 22 ottobre
1972, n. 633, per asserito contrasto con l'art. 12 n. 1 della legge di
delegazione 9 ottobre 1971, n. 825.
Secondo il giudice a quo, la norma legislativa delegata, non
escludendo del tutto i "locali di somministrazione e adibiti alla
vendita di prodotti al dettaglio" dall'applicazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, violerebbe il chiaro ed univoco disposto
della norma legislativa delegante: in vista del quale non sarebbe dato
distinguere la pubblicità effettuata all'interno dei locali predetti
da quella realizzata attraverso mezzi pubblicitari esposti nelle
vetrine e sulle porte d'ingresso (come nella specie all'esame del
giudice stesso).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo il rigetto dell'impugnativa.
L'Avvocatura dello Stato sostiene, infatti, che l'art. 12 n. 1
della legge n. 825, facendo espressamente propri "i criteri della legge
5 luglio 1961, n. 641", avrebbe per ciò solo mantenuta ferma la
contrapposizione fra la "pubblicità interna" e quella "esterna" ai
locali in questione: nei termini già fissati dall'art. 3 del decreto
legislativo 8 novembre 1947, n. 1417, cui la legge n. 641 operava a sua
volta un testuale richiamo. Considerato in diritto :
1. - Per temperare il rigore del testo unico sulla finanza locale,
che aveva sottoposto alla "tassa sulle insegne, entro il perimetro
dell'abitato, le iscrizioni, avvisi, richiami di pubblicità od
indirizzi,... tanto se collocati su porte o vetrate di accesso agli
esercizi, sulle facciate dei fabbricati, nelle finestre o nei balconi
ove gli esercizi stessi hanno sede, quanto se posti in località
diverse" (cfr. l'art. 201, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931, n.
1175), l'art. 3, primo comma, del d. leg. 8 novembre 1947, n. 1417, ha
stabilito che "non sono assoggettabili al pagamento dei diritti di
pubblicità gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti
nelle vetrine dei locali di commercio... o collocati sulle tariffe o
negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio
esercitato nei locali stessi" ovvero "a prodotti fabbricati dagli
esercenti...": sia pure nei limiti contestualmente fissati dal secondo
comma, ai sensi del quale si sono eccettuati i mezzi che "superino la
superficie di 50 decimetri quadrati", consentendo che per essi fosse
imposto il pagamento dei "diritti della rispettiva tariffa con una
riduzione non inferiore al 50 per cento". E questi criteri informano
tuttora, fondamentalmente, l'art. 20 n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 639, in tema di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, che
esenta fra l'altro dall'imposta stessa "i mezzi pubblicitari, escluse
le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali
(di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio),
purché si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino,
nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna
vetrina o ingresso".
Senonché il Tribunale di Perugia prospetta il dubbio che tale
disciplina sia viziata da un eccesso di delega legislativa, in
violazione del primo comma dell'art. 77 Cost.. Rileva infatti il
giudice a quo che l'art. 12, secondo comma n. 1, della legge delegante
9 ottobre 1971, n. 825, ha previsto "l'istituzione... di una imposta
comunale sulla pubblicità, sostitutiva della tassa sulle insegne e
dell'imposta comunale sulla pubblicità affine, seguendo i criteri
della legge 5 luglio 1961, n. 641", ed escludendo comunque "i locali di
somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio";
laddove la norma impugnata (erroneamente individuata con riguardo
all'art. 20 n. 1 di un inesistente d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633)
avrebbe reintrodotto i locali medesimi nell'ambito di applicazione
dell'imposta in esame, relativamente ai mezzi pubblicitari di certe
dimensioni.
2. - La questione non è fondata.
Per fissare l'effettiva portata della delega di cui si controverte,
va considerato l'intero contesto dell'art. 12, secondo comma n. 1,
della legge n. 825, nel quale assume un centrale rilievo il riferimento
alla legge 5 luglio 1961, n. 641 (contenente "Disposizioni sulle
pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine"): senza di che,
d'altra parte, si potrebbe dubitare che il legislatore delegante abbia
determinato con la necessaria precisione i principi e i criteri
direttivi atti a condizionare, sul punto, l'esercizio della funzione
legislativa delegata. Ora, è ben vero che l'art. 1 della legge n. 641,
nel comprendere "sotto la denominazione di pubbliche affissioni" ogni
"esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi
pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta od altro
materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o
dalle piazze pubbliche", lasciava espressamente salvi i "disposti di
cui ai commi primo e terzo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417" (cfr. il primo ed il
quarto comma dell'articolo stesso); ma non faceva menzione del secondo
comma, concernente appunto la tassabilità dei mezzi pubblicitari
superiori a 50 decimetri quadrati, esposti nelle vetrine o negli
ingressi dei locali di commercio. Giustamente, però, l'Avvocatura
dello Stato osserva che un tale silenzio non implicava affatto
l'abrogazione e la conseguente inapplicabilità del secondo comma
(anche ai fini della delega disposta dall'art. 12, secondo comma n. 1,
della legge n. 825 del 1971). Al contrario, il richiamo del terzo comma
del citato art. 3, che testualmente dichiarava "esenti dai diritti di
pubblicità, qualunque sia la loro superficie, i cartelli e gli altri
mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle
vetrine od all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle
associazioni d'interesse turistico", non avrebbe avuto un senso
compiuto, se non fosse rimasta in vigore la regola stabilita dal comma
precedente, quanto alla superficie minima tassabile e quanto alla
misura della relativa tassa.
Una sicura riprova si desume, del resto, dal seguito della legge n.
641 e, in particolare, dal comma finale dell'art. 8, là dove si
precisa che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947,
n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti publici
spettacoli": il che sta indubbiamente a significare che il detto
secondo comma non era divenuto incompatibile con la disciplina del
1961, malgrado la mancata menzione da parte dell'art. 1 l. cit.. E, non
a caso, fra le norme abrogate dal decreto presidenziale n. 639 del
1972, l'art. 58 del decreto stesso ricomprende ancora - senza operare
distinzioni di sorta - il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1417,
al pari della legge 5 luglio 1961, n. 641.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 ("Imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni"), in
riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte