Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/11/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod.

proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1984 dal pretore

di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi Antonino e

Infantino Albino, iscritta al n. 1109 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltagirone ha sollevato, con ordinanza

del 24 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c. "nella parte

in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo

diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale

diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente,

di genitore convivente con il debitore";

che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma

censurata viola:

a) l'art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di

contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il debitore,

di agire in giudizio a tutela del proprio diritto;

b) l'art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra il

genitore convivente con il debitore ed altri terzi opponenti non

conviventi, i quali possono, invece, sulla base di altre

verosimiglianze - la professione o il commercio esercitato dal terzo o

dal debitore - provare con testimoni il loro diritto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,

conclude per l'infondatezza della questione, rilevando che essa è

stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza

n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 184 del

1970 e 223 del 1974.

Considerato che, come rilevato dall'Avvocatura, la questione

sollevata è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le

richiamate pronunce;

che, in particolare, la norma censurata - la quale ammette il

ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi

istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l'esistenza del

diritto dell'opponente "sia resa verosimile dalla professione o dal

commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - si inquadra in un

sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro

possibili fraudolenti simulazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni

da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore:

presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto

nei limiti autorizzati dalla legge;

che, pertanto, non vi è violazione dell'art. 24 Cost., essendo ius

receptum che l'esercizio del diritto di difesa può sottostare a

limitazioni imposte dall'esigenza di armonizzare contrapposti interessi

sostanziali; né dell'art. 3 Cost., in quanto, per le ragioni esposte,

la norma deve ritenersi rispondente a criteri di razionalità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., sollevata dal Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte