Sentenza n. 233/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 27/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo
comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), promosso con
ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dalla Corte d'appello di Genova
nel procedimento vertente tra Bellotto Piero e Ministero delle
finanze, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile di appello - promosso da
Bellotto Piero contro il Ministero delle finanze, al fine di sentir
dichiarare la nullità delle notificazioni di alcuni avvisi di
pagamento ed ingiunzioni dell'Ufficio del registro di Massa Carrara,
relative alla tassa automobilistica per gli anni 1983-1990 di
un'autovettura originariamente di proprietà dell'attore, e la
prescrizione della relativa azione dell'amministrazione convenuta -
la Corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 13 luglio 1995,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3,
ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al
sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche). Secondo
la Corte d'appello rimettente, la norma censurata si pone in
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, "nella parte in
cui non prevede, in materia di tasse automobilistiche,
l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del
preventivo ricorso amministrativo avverso l'ingiunzione di pagamento
dell'ufficio del registro".
Il giudice a quo - premesso che il Tribunale di Genova,
relativamente a parte della domanda, ne aveva dichiarato
l'improponibilità, in ragione, per un anno, della proposizione
dell'azione oltre il termine di decadenza di sei mesi dalla
notificazione della decisione dell'Intendenza di finanza in merito al
ricorso dell'appellante e, per altri due anni, della mancata
presentazione del previo ricorso in sede amministrativa - deduce che
il contrasto della norma censurata con gli indicati parametri
costituzionali discende dalla stabilita subordinazione
all'esperimento dei ricorsi amministrativi della tutela
giurisdizionale, altrimenti preclusa decorsi i termini di decadenza
ivi specificamente previsti.
Affermata, dunque, la rilevanza della questione, il cui
accoglimento consentirebbe di passare alla delibazione delle
eccezioni di merito sollevate dall'appellante, la Corte d'appello di
Genova osserva che, nella specie, il "condizionamento" dell'azione
giudiziaria non sembra giustificato da esigenze di carattere generale
o da superiori finalità di giustizia, mentre esso ha certamente
l'effetto di rendere eccessivamente difficoltosa la tutela dei
diritti.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che - alla luce
della giurisprudenza di questa Corte in analoghe questioni - non ha
contestato la fondatezza della sollevata eccezione di
incostituzionalità. L'accoglimento della quale, tuttavia, non deve
comportare - secondo la tesi svolta dall'Avvocatura dello Stato anche
in una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio -
l'eliminazione del previsto termine di decadenza (peraltro non
espressamente censurato dal giudice a quo), che non è affatto
incompatibile (essendo anzi quasi connaturale) con l'azionabilità
della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Genova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio
1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse
automobilistiche). Secondo il collegio rimettente, la norma censurata
- "nella parte in cui non prevede... l'esperibilità dell'azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo
avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro" - si
pone in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in
quanto il condizionamento dell'azione giudiziaria, altrimenti
preclusa dal decorso dei previsti termini di decadenza, non risulta
giustificato da esigenze di carattere generale o da superiori
finalità di giustizia e produce l'effetto di rendere eccessivamente
difficoltosa la tutela dei diritti.
2. - La questione è fondata.
2.1. Il primo comma dell'art. 3 della legge n. 27 del 1978 dispone
che contro l'ingiunzione di pagamento, emessa dal competente ufficio
del registro (ex art. 2, settimo comma) in caso di mancato o
insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche da parte del
proprietario del veicolo, può essere proposto ricorso all'Intendente
di finanza, la cui decisione in merito diventa definitiva ai sensi
del quarto comma dello stesso art. 3. Questo, poi, nel comma oggetto
dell'odierno scrutinio di costituzionalità, sancisce che l'azione
giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi
dalla notifica di detta decisione definitiva, con facoltà comunque,
per il ricorrente, di adire l'autorità giudiziaria quando siano
trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia
stata notificata la relativa decisione.
In tal modo - secondo la premessa interpretativa da cui muove il
giudice a quo che trova riscontro nella scarsa ma pacifica
giurisprudenza in materia - la tutela giurisdizionale del soggetto
ingiunto viene subordinata al previo esperimento del ricorso
amministrativo.
2.2. Ebbene, questa Corte, investita del vaglio di
costituzionalità di altre normative strutturate in maniera
sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, che disciplina le tasse sulle concessioni governative;
art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, relativo all'imposta
sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
concernente l'imposta di bollo), ha sempre ritenuto che
l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo
esperimento di rimedi amministrativi, con conseguente differimento
della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla
data di presentazione del ricorso, è legittimo soltanto se
giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità
di giustizia, fermo restando che, pur nel concorso di tali
circostanze, il legislatore deve contenere l'onere nella misura meno
gravosa possibile. E in relazione a ciò, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni
(rispettivamente con sentenze n. 56 del 1995, n. 360 del 1994 e n.
406 del 1993), perché contrastanti con gli artt. 24 e 113 Cost.
La sostanziale simmetria di dette previsioni legislative con la
disciplina del contenzioso in materia di tasse automobilistiche fa
sì che la ratio decidendi sottesa a quelle decisioni non possa non
essere operativa anche nel presente giudizio. L'ampiezza della
copertura offerta dai princi'pi posti dai richiamati parametri
costituzionali è infatti tale da colpire, non solo l'esclusione
della tutela giurisdizionale, soggettiva od oggettiva, ma anche
qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche difficile
l'esercizio. E ciò, segnatamente allorquando si tratti di
controversie - come quella oggetto del giudizio a quo attinente solo
all'an della pretesa creditoria della pubblica amministrazione,
essendo l'entità della soprattassa normativamente predeterminata -
che non implicano accertamenti tecnici in funzione dei quali appaia
necessario, o quantomeno opportuno, che la fase giurisdizionale sia
preceduta da un esame in sede amministrativa.
Si impone, quindi, la dichiarazione dell'illegittimità
costituzionale della denunciata norma, nella parte in cui non prevede
l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del
preventivo ricorso amministrativo.
2.3. Giova precisare che la declaratoria d'incostituzionalità
rimane circoscritta in tali limiti - corrispondenti del resto a
quelli segnati dalla stessa prospettazione della questione, quale
risulta dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione nonché dalle
argomentazioni che lo sorreggono, e conformemente al modello già
altre volte adottato da questa Corte (v. in particolare le sentenze
n. 40 del 1993 e n. 15 del 1991) - perché nell'ipotesi in cui il
soggetto si sia avvalso del procedimento amministrativo previsto dai
precedenti commi dell'art. 3 in esame, il rispetto dei termini di
decadenza stabiliti nel denunciato comma si configura come
ragionevole, in quanto congruo, onere collegato alla libertà di
scelta della specifica forma di tutela legislativamente riconosciuta
al soggetto interessato.
È appena il caso di aggiungere che spetterà poi al giudice di
fronte al quale l'azione è proposta, di verificare - alla stregua
del diritto vigente - il quomodo ed il quando della sua concreta
esperibilità (v. ordinanza n. 315 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema
sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in
cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del
registro, l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza
del preventivo ricorso amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1996
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1996:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte