Sentenza n. 233/1998
Altra decisione · depositata il 23/06/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
citata
- art. 3legge 549/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Sardegna notificato
il 14 dicembre 1996, depositato in cancelleria il 20 successivo per
conflitto d'attribuzione sorto a seguito: a) dei telex del Ministero
delle finanze - Dipartimento dogane e imposte dirette - Direzione
centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi n.
2281 del 15 maggio 1996 e n. 2629 del 14 giugno 1996, recanti "art.
3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa
sulla benzina da destinare alle regioni"; b) della nota del Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale
per la finanza del settore pubblico allargato n. 166383 del settembre
1996, recante "Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una
quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n. 549); c) delle note della ragioneria provinciale
dello Stato di Cagliari n. 25944 del 29 ottobre 1996 e n. 27230 del
19 novembre 1996 e degli allegati prospetti di liquidazione delle
quote di spettanza della regione Sardegna dell'accisa sulla benzina
super e senza piombo, accertate per la provincia di Cagliari per i
periodi gennaio-giugno 1996 e luglio-agosto 1996, ed iscritto al n.
31 del registro conflitti 1996.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
Massimo Vari;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la regione Sardegna e
l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 12 dicembre 1996, la regione Sardegna ha
sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti della Stato in
relazione:
1) al telex del Ministero delle finanze - Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale della
imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi in data 15
maggio 1996, prot. n. 2281, avente ad oggetto "Art. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla
benzina da destinare alle regioni";
2) al successivo telex ministeriale, del medesimo ufficio ed
avente il medesimo oggetto, in data 14 giugno 1996, prot. n.
2629/I/P/C;
3) alla nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico
allargato, in data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot. n.
166383, avente ad oggetto "attribuzione alle regioni a statuto
ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12,
della legge 29 dicembre 1995, n. 549)";
4) alla nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari
in data 29 ottobre 1996, prot. n. 25944, ed agli allegati prospetti
di riliquidazione delle quote di accisa di spettanza della regione
Sardegna, accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno
1996;
5) alla successiva nota della medesima Ragioneria provinciale
dello Stato di Cagliari in data 19 novembre 1996, prot. n. 27230, ed
allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto
1996.
2. - Premette la ricorrente che - in base agli artt. 7 ed 8 del
proprio Statuto speciale, alle relative norme di attuazione ed agli
artt. 116 e 119 della Costituzione - la sua autonomia finanziaria,
imprescindibile presupposto dell'esercizio delle funzioni ad essa
costituzionalmente attribuite, si fonda sulla partecipazione al
gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale.
In particolare, l'art. 8, lettera e) dello statuto riserva alla
regione i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel suo territorio.
Nell'osservare, altresì, che l'autonomia regionale trova la sua
garanzia, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere
unilateralmente alla modificazione della quota di spettanza
regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o,
comunque, basate su intese fra Stato e regione e, dall'altro,
nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante
dal tributo erariale, si sostiene che tale autonomia sarebbe stata
violata a seguito della erronea interpretazione, da parte dello
Stato, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ritenuta applicabile
anche alla regione Sardegna.
Rammenta il ricorso che, in base all'art. 3, comma 12, di detta
legge: 1) a decorrere dal 1 gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla
benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla
benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32)
per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuita, a
titolo di tributo proprio, alla regione a statuto ordinario nel cui
territorio avviene il consumo; 2) l'ammontare della predetta quota,
versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita
contabilità speciale di girofondi, aperta presso la sezione della
Tesoreria provinciale dello Stato, viene trasferito mensilmente in
apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato; 3) la ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei
quantitativi erogati, nell'anno precedente, nelle varie regioni,
dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal
registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del d.-l. 5 maggio
1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio
1957, n. 474 e successive modificazioni.
3. - Secondo la ricorrente, la menzionata disposizione non avrebbe
dovuto comportare alcuna variazione nella percentuale della accisa
percetta in Sardegna e ad essa spettante, dovendosi calcolare (e
prelevare) la quota da attribuire alle regioni a statuto ordinario
sulla accisa percetta nel territorio delle sole stesse regioni che ne
beneficiano.
Ed invero l'amministrazione statale aveva, in una prima fase,
interpretato e correttamente applicato in tal senso la suddetta
disciplina normativa, come da note della Ragioneria provinciale dello
Stato di Cagliari del 23 maggio, 8 luglio e 4 settembre 1996.
Senonché, successivamente, la stessa ragioneria, con la menzionata
nota 29 ottobre 1996, prot. 25944, ha trasmesso alla regione
Sardegna tre prospetti di riliquidazione (relativi ai primi tre
bimestri del 1996), con cui sono stati nuovamente calcolati, in
misura assai inferiore alla precedente, gli importi dovuti alla
regione.
A seguito di specifica richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha
appreso che la riduzione è dipesa dal fatto che l'amministrazione
statale ha applicato la disciplina dell'art. 3 della legge n. 549 del
1995, nel senso che essa imponga di effettuare il pagamento della
quota di accisa, da destinare alle regioni a statuto ordinario, anche
nelle regioni a statuto speciale, con la conseguente sua detrazione
dal gettito complessivo sul quale va calcolata la quota d'accisa
(9/10) attribuita alla regione Sardegna.
Successivamente, la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza degli
altri atti indicati in epigrafe e cioè:
- il telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996
(prot. n. 2281), con il quale, nel dichiarato intento di risolvere le
perplessità che si sarebbero manifestate in ordine all'esatta
applicazione degli obblighi di pagamento di cui al predetto art. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995, si comunica, alle direzioni
compartimentali in indirizzo, tra cui quella di Cagliari, che "...
poiché al momento dell'immissione in consumo non è possibile
stabilire il luogo di destinazione finale del prodotto, tale
pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni comprese quelle
a statuto speciale" e, al tempo stesso, che "la ripartizione delle
somme da versare alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata
sulla base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su
tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in tutto il
territorio nazionale";
- il successivo telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n.
2629) del medesimo ufficio, con il quale si ribadisce che il
pagamento della quota di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della
legge n. 549 del 1995 "... deve essere effettuato all'atto della
immissione in consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali
ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale ...";
- la nota della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 166383)
del settembre 1996, indirizzata alle ragionerie provinciali ubicate
nel territorio delle regioni a statuto speciale, con la quale, nel
trasmettere il citato telex del Ministero delle finanze in data 15
maggio 1996, si rileva che, a seguito dell'afflusso della quota
spettante alle regioni su apposita contabilità speciale aperta
presso le Tesorerie provinciali dello Stato, "la rimanente quota di
spettanza erariale, che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del
bilancio statale, subisce, per conseguenza, una contrazione che
potrà anche essere sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati
non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno".
Sarebbe, così, risultato confermato e chiarito che la
"riliquidazione" delle quote dell'accisa sulle benzine, effettuata
dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con i prospetti
inviati con la nota del 29 ottobre 1996, è dipesa dalla
determinazione della amministrazione dello Stato di modificare i
criteri già impiegati per il calcolo della parte di spettanza
regionale.
Questo più recente ed errato indirizzo applicativo dell'art. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995 avrebbe trovato ulteriore
conferma nella nota del 19 novembre 1996, con la quale la Ragioneria
provinciale dello Stato di Cagliari ha inviato alla regione Sardegna
il prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale
relative al quarto bimestre 1996.
4. - Tanto premesso, la ricorrente si duole del fatto che l'erronea
interpretazione della legge n. 549 del 1995 comporti un'ingente
riduzione della quota regionale dell'imposta di fabbricazione, alla
quale consegue la menomazione delle attribuzioni costituzionali e
della sfera di autonomia della regione, non solo dal punto di vista
finanziario e di bilancio, ma anche da quello amministrativo e
programmatorio.
La ricorrente, nell'osservare che, dalla legge n. 549 del 1995, si
evince che la quota attribuita alle regioni a statuto ordinario deve
essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel solo
territorio delle regioni che ne beneficiano, richiama il canone
secondo il quale, fra le varie possibili interpretazioni di una
disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a
Costituzione, rilevando, altresì, che una diversa interpretazione,
avendo per effetto la riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel
territorio della regione sarda su cui si deve effettuare il calcolo
della quota spettante a quest'ultima, comporterebbe violazione
dell'art. 8, lettera e) dello statuto sardo, nonché dell'art. 54,
quarto comma, del medesimo, che consente di modificare la disciplina
del precedente art. 8 con legge ordinaria, ma solo sentita la
regione. Onde la Corte dovrebbe sollevare innanzi a sé la relativa
questione di costituzionalità.
Nel far presente, infine, di essersi resa conto del nuovo indirizzo
interpretativo solo dal confronto tra i nuovi prospetti di
liquidazione del tributo ad essa accreditato e quelli precedenti, la
regione lamenta che lo Stato abbia adottato un mutamento di indirizzo
tanto rilevante per le finanze regionali, senza consultare e nemmeno
informare previamente la parte interessata e senza neppure un
chiarimento successivo, così violando il principio di leale
collaborazione.
Conclusivamente la regione chiede che la Corte voglia dichiarare
che non spetta al Ministero delle finanze, né al Ministero del
tesoro, imporre il pagamento anche nella regione Sardegna della quota
dell'accisa sulle benzine destinata alle regioni a statuto ordinario
di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995; né,
conseguentemente, gli spetta di ridurre la quota dell'accisa di
spettanza della regione Sardegna sottraendo dall'importo complessivo
dell'accisa percetta nel territorio regionale - su cui si deve
applicare l'aliquota stabilita dall'art. 8, lettera e) dello statuto
sardo - la quota asseritamente destinata alle regioni a statuto
ordinario; in subordine, che comunque non spetta allo Stato di
adottare le determinazioni suddette senza prima aver consultato la
regione ricorrente.
5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, nel chiedere che il ricorso venga rigettato, propone
una diversa lettura degli atti impugnati.
Secondo la difesa erariale, le direttive impartite dal Ministero
delle finanze non si tradurrebbero in lesione della quota (9/10)
riservata alla regione autonoma, posto che le 350 lire al litro,
sebbene versate in una distinta contabilità speciale, non
cesserebbero di rappresentare parte del tributo percetto in Sardegna,
così concorrendo a formare il gettito complessivo cui commisurare
l'entrata regionale.
In realtà, alla distinzione contabile predisposta per ciascun
pagamento dell'accisa, da versarsi, cioè, in parte, su speciale
contabilità e, in parte, sull'ordinario capitolo d'entrata, non
corrisponderebbe anche una giuridica separazione del gettito
complessivo del tributo percetto in Sardegna. Secondo l'Avvocatura,
ove le benzine siano assoggettate all'accisa al momento
dell'estrazione dal deposito fiscale in Sardegna le stesse dovrebbero
intendersi giuridicamente consumate in detta regione. Quest'ultima
continuerebbe, perciò, a ricevere quanto di sua spettanza,
ancorché in tempi diversi ed in relazione agli opportuni, eventuali,
conguagli, da operarsi in relazione ai separati capitoli di afflusso
dell'accisa percetta sul territorio regionale.
6. - In prossimità dell'udienza, la regione Sardegna ha depositato
una memoria, in cui si manifesta la sostanziale concordanza con
l'interpretazione data dall'Avvocatura dello Stato che, sebbene
diversa da quella privilegiata nel ricorso introduttivo (per cui
neppure contabilmente sarebbe possibile la separazione della quota di
lire 350 al litro), riconosce tuttavia la spettanza alla regione
Sardegna dei 9/10 di tutta l'accisa. Nel rilevare che, tuttavia,
nessuna ragione giustifica la mancata immediata comunicazione, da
parte degli uffici statali, dell'importo presunto di spettanza
regionale, né modalità e tempi differenziati nella effettiva
erogazione delle somme alla regione, si osserva che lo Stato,
attraverso il capitolo 1409, è sempre pienamente in grado di
trasferire contestualmente alla regione tutta l'accisa ad essa
spettante. Il meccanismo di applicazione della disciplina stabilita
dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, ipotizzato dalla
difesa della Presidenza del Consiglio, costituisce, perciò, una
complicazione contabile inutile e dannosa, perché determina ritardi
ed incertezze.
In ogni caso, secondo la regione, le considerazioni svolte
confermano anche la piena ammissibilità del ricorso, dal momento
che, diversamente dal caso esaminato dalla sentenza n. 467 del 1997,
il contrasto fra le parti non attiene, nella specie, alla
interpretazione della legge applicabile, ma esclusivamente ad atti e
comportamenti di organi dello Stato che, non essendo meramente
esecutivi della disciplina legislativa, hanno, come tali, un'autonoma
attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.
Nel merito, la ricorrente, rilevato che gli atti statali impugnati
non corrispondono affatto alla tesi conciliativa dell'Avvocatura, si
riporta all'ulteriore documentazione che viene allegata (prospetti
dell'Ufficio tecnico di finanza di Cagliari a partire dalla nota 3
marzo 1997 e prospetti della Ragioneria provinciale dello Stato di
Sassari, a partire dalla nota 6 febbraio 1997) dalla quale risulta
che l'amministrazione dello Stato sta applicando la legge in modo
diverso da quanto ipotizzato dalla difesa erariale la quale, del
resto, non è stata in grado di depositare neppure un documento che
valga a confermare la sua tesi.
Nel ribadire le doglianze già prospettate e nell'osservare che
l'autonomia e le attribuzioni regionali risultano, comunque, lese per
il fatto che la regione non può più avere certezza di quali siano
le sue entrate finanziarie, si rileva che, nonostante reiterate
richieste, l'amministrazione dello Stato non ha mai dichiarato in
modo esauriente, definitivo e soprattutto chiaro, come essa ritenga
di dovere continuare a calcolare l'accisa di spettanza della regione;
atteggiamento questo protratto anche in epoca successiva alla
proposizione del ricorso all'esame della Corte, tanto è vero che non
è stato trasmesso alla ricorrente il prospetto del fabbisogno
relativo al 1996, e cioè il documento da cui potere desumere
l'entità dell'accisa sulle benzine percetta nel 1996 e della quota
che, secondo lo Stato, è dovuta alla regione Sardegna. Considerato in diritto
1. - Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae
origine dalle lettere con cui il Ministero delle finanze (prot. 2281
del 15 maggio 1996 e prot. 2629 del 14 giugno 1996) ed il Ministero
del tesoro (prot. 166383 del settembre 1996) hanno impartito agli
uffici dipendenti le direttive per l'applicazione dell'art. 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale riserva alle
regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo,
una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per
autotrazione nella misura di lire 350 al litro.
Secondo la ricorrente, tali direttive, fondandosi sull'errato
presupposto che la quota destinata alle regioni a statuto ordinario
debba essere calcolata e prelevata anche nelle regioni a statuto
speciale, ne avrebbero comportato la detrazione dal gettito
complessivo dell'imposta, sul quale va computata la parte spettante
per statuto (9/10) alla regione Sardegna. Detto censurabile indirizzo
risulterebbe recepito nelle note del 29 ottobre 1996 (prot. 25944) e
del 19 novembre 1996 (prot. 27230), con le quali la Ragioneria
provinciale dello Stato di Cagliari, dopo avere, in un primo momento,
correttamente interpretato e applicato la suddetta disciplina
normativa, ha trasmesso alla regione stessa nuovi prospetti di
"riliquidazione" della quota di pertinenza regionale accertata per la
provincia di Cagliari, relativamente ai periodi gennaio-giugno e
luglio-agosto 1996.
2. - La regione Sardegna, nel sollevare, perciò, conflitto in
relazione agli atti sopra menzionati, lamenta che essi ( in
violazione degli artt. 3, 4, 7, 8, lettera e), 54 dello Statuto
speciale, nonché degli artt. 116 e 119 della Costituzione -
comportino un'ingente riduzione della quota regionale dell'imposta di
fabbricazione, che si traduce in menomazione delle sue attribuzioni,
per il pregiudizio che ne deriva alla sua sfera di autonomia. Questa
risulterebbe pregiudicata non solo dal punto di vista finanziario e
di bilancio, ma anche dal punto di vista delle funzioni
amministrative e programmatorie; e ciò, sia in prospettiva, in
ragione della futura rilevante contrazione delle entrate finanziarie
e patrimoniali, sia attualmente, in ragione dello sconvolgimento dei
bilanci regionali relativi all'anno 1996, già approvati od in corso
di approvazione, come pure dei programmi di intervento regionale.
Nel rilevare, poi, che la tesi, secondo la quale la quota
attribuita alle regioni a statuto ordinario va calcolata sulla (e
prelevata dalla) accisa percetta nel solo territorio delle regioni
che ne beneficiano, risponde all'esigenza, che, fra le varie
possibili interpretazioni di una disposizione, venga privilegiata
quella conforme a Costituzione, la ricorrente osserva che,
diversamente, dovrebbe assumersi il contrasto dell'art. 3 della legge
n. 549 del 1995 con gli artt. 8, lettera e), e 54 dello Statuto
sardo. Onde la Corte non potrebbe non sollevare innanzi a sé la
relativa questione di costituzionalità.
Ci si duole, al tempo stesso, della violazione del principio di
leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le regioni, che,
nella specie, risulterebbe disatteso da un mutamento di indirizzo,
tanto rilevante, per le finanze regionali, da comportare addirittura
una riduzione degli importi delle quote di accisa già liquidati;
indirizzo assunto, tuttavia, senza consultare od almeno informare
previamente la parte interessata e senza neppure fornire i
chiarimenti successivamente richiesti, tanto che la ricorrente ne
avrebbe avuto cognizione solo attraverso le già citate note della
Ragioneria provinciale di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre
1996, salva l'ulteriore conferma, a seguito dei chiarimenti richiesti
e dell'acquisizione degli altri atti nei cui confronti viene
sollevato il conflitto.
3. - Va dichiarata, anzitutto, concordemente con quanto assunto
dalla ricorrente, l'ammissibilità del presente ricorso, non
riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri di mera esecuzione
della legge che la Corte, in altra recente occasione (sentenza n. 467
del 1997), ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto di
attribuzione. Infatti, il dettato legislativo, sul quale essi si
fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, di per sé
non privo, come si vedrà, di difficoltà, del raccordo fra la
disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995, che prevede
l'attribuzione di una quota dell'accisa sulla benzina in favore delle
regioni a statuto ordinario,
e la previsione statutaria che riserva alla regione Sardegna i 9/10
delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio.
4. - Nel merito il ricorso è fondato.
Onde definire il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca
il presente conflitto, va rammentato che l'art. 8, lettera e), dello
statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, e alle successive modificazioni ed integrazioni)
annovera, fra le varie entrate spettanti alla regione, i "nove decimi
dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano
gravati, percetta nel territorio della regione".
In virtù di tale disposizione, rientra, fra le entrate di
quest'ultima, anche una parte dell'accisa (o imposta di
fabbricazione) sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29
e 2710 00 32) per autotrazione, prevista a favore dell'erario dalle
varie disposizioni fiscali succedutesi nel tempo e, da ultimo,
dall'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
(recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative). In vigenza di tale assetto dei rapporti finanziari
fra lo Stato e la regione, è intervenuto l'art. 3, comma 12, della
legge n. 549 del 1995, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1
gennaio 1996, una quota dell'accisa sulle predette benzine, "nella
misura di lire 350 al litro, è attribuita alla regione a statuto
ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo
proprio". La cennata disposizione stabilisce, altresì, che
l'ammontare della predetta quota sia versata dai soggetti obbligati
al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di
girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato, prevedendo, nel contempo, che le relative somme vengano
trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale, in vista della successiva ripartizione fra le
regioni a statuto ordinario, in base ai quantitativi erogati,
nell'anno precedente, dagli impianti di distribuzione di carburante
esistenti nel territorio di ciascuna di esse.
5. - Come è dato rilevare, il descritto quadro normativo appare
caratterizzato dalla divaricazione tra il momento in cui sorge il
diritto della regione Sardegna alla propria quota di gettito - in
corrispondenza temporale con l'estrazione del prodotto dai depositi
fiscali, evento che realizza, per definizione, anche il presupposto
dell'imposizione dell'accisa - ed il momento in cui viene ad
esistenza il diritto di ciascuna regione a statuto ordinario a
vedersi riconosciuta "a titolo di tributo proprio" la quota
spettante, legata al quantitativo erogato dagli impianti di
distribuzione di carburante esistenti nel suo territorio.
In relazione a tale disciplina, la ricorrente, muovendo
evidentemente dal presupposto che una diminuzione della quota di
pertinenza erariale comporti la riduzione della base di
commisurazione dell'introito ad essa dovuto, interpreta l'art. 3,
comma 12, della legge n. 549 del 1995 nel senso che la parte di
accisa spettante alle regioni a statuto ordinario debba essere
calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo
territorio delle regioni che ne beneficiano. Tale tesi, tuttavia,
non trova riscontro nel disposto legislativo, ove si consideri che lo
stesso, da un canto, non distingue, nell'individuare il presupposto
del pagamento, fra i depositi situati nelle regioni a statuto
ordinario e quelli situati nelle regioni a statuto speciale; e,
dall'altro, commisura l'entrata di spettanza di ciascuna regione a
statuto ordinario al quantitativo di carburante nella medesima
erogato; quantitativo che può non corrispondere (per eccesso ovvero
per difetto) al quantitativo estratto dai depositi in essa esistenti.
Ciò non significa, però, che dal predetto art. 3 della legge n.
549 del 1995 possa farsi discendere una decurtazione del gettito
statutariamente riservato alla ricorrente. Come rileva anche
quest'ultima, tra varie possibili interpretazioni di una
disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a
Costituzione. Proprio per questo, si deve ritenere che né le
modalità di acquisizione della quota di spettanza delle regioni a
statuto ordinario, né la qualificazione di "tributo proprio", che lo
stesso articolo riserva a detta quota, possano incidere sulla base di
riferimento cui va commisurata l'entrata di spettanza della regione
Sardegna.
Quanto al primo elemento, occorre osservare che il versamento ad
opera del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa nell'apposita
contabilità speciale, con il suo successivo trasferimento alla
Tesoreria centrale, rappresenta una modalità di accantonamento
dell'introito genericamente destinato alle regioni a statuto
ordinario, da considerare oltretutto di carattere provvisorio,
giacché non essendo possibile stabilire, come rileva lo stesso
Ministero delle finanze (nella già citata lettera del 15 maggio
1996, prot. n. 2281), al momento dell'immissione in consumo, il luogo
di destinazione finale del carburante, non è dato nemmeno
determinare, a priori, l'entità dell'ammontare complessivo da
corrispondere alle regioni a statuto ordinario.
Quanto al secondo elemento, occorre rilevare che l'art. 8, lettera
e), dello statuto, commisura testualmente la quota di spettanza della
ricorrente ai "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati percetta nel territorio della regione".
La stessa Avvocatura dello Stato, nelle sue difese, afferma, del
resto, che le 350 lire al litro, sebbene versate in una distinta
contabilità speciale, non cessano di rappresentare parte del tributo
percetto in Sardegna, così concorrendo a formare il gettito
complessivo cui commisurare i 9/10 di imposta: la regione autonoma
continuerebbe dunque a ricevere integralmente quanto di sua
spettanza, ancorché in tempi diversi ed in relazione agli opportuni,
eventuali, conguagli da operarsi in relazione ai separati capitoli di
afflusso dell'accisa percetta nel territorio regionale. Al riguardo
può, peraltro, obiettarsi che, essendo il gettito spettante alla
Sardegna suscettibile di calcolo immediato sulla base delle
complessive riscossioni, la prospettata eventualità del conguaglio
non vale a giustificare né il diniego, né la moratoria; e, ancor
meno, vale a giustificare l'indugio nella comunicazione delle
spettanze, del quale la ricorrente parimenti si duole, quale fatto in
sé pregiudizievole, per le difficoltà che ne conseguono ai fini
della conoscenza delle risorse su cui fare affidamento.
6. - Occorre, perciò, concludere che gli atti in relazione ai
quali è stato sollevato il conflitto - ed in particolare le lettere
del Ministero delle finanze 15 maggio e 14 giugno 1996 nonché la
lettera del Ministero del tesoro del settembre 1996 - sono da
considerare illegittimi, non tanto per la direttiva in sé di
disporre il prelievo della quota di lire 350 anche nelle regioni a
statuto speciale, quanto per il significato che essi assumono nel
contesto degli atti, anche successivi, che è complessivamente tale
da dare fondamento alla doglianza della regione, secondo la quale
viene negato quanto ad essa dovuto. Diniego, come nota la ricorrente,
ormai suffragato da vari elementi desumibili, oltre che dagli atti
impugnati, da quelli ulteriormente prodotti nel corso del giudizio,
tra cui i prospetti dell'ufficio tecnico di finanza di Cagliari (a
partire dalla nota 3 marzo 1997) e i prospetti della Ragioneria
provinciale dello Stato di Sassari (a partire dalle note 6 febbraio
1997), dai quali le spettanze della regione Sardegna risultano
conteggiate secondo i criteri di cui si duole la ricorrente.
L'Avvocatura dello Stato, per avvalorare la sua tesi che
l'integrale corresponsione di quanto dovuto avverrebbe comunque in un
secondo momento, ha depositato una lettera del Ministero del tesoro
(prot. n. 26561 del 16 aprile 1997), dalla quale risulta che,
nell'ambito del "meccanismo di acconti per l'esercizio in corso e di
saldi conteggiati a consuntivo sull'effettivo gettito riscosso nel
territorio", si "terrà conto anche della quota di accisa ...
conteggiata separatamente e affluita sull'apposita contabilità
speciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549". Ora, a parte il non
incontrovertibile significato di tale lettera, sta di fatto che la
stessa, anche a volerla intendere in senso favorevole alla
ricorrente, non espone, salvo l'accenno al futuro conguaglio, alcun
plausibile motivo atto a validamente giustificare il ritardo nella
corresponsione di quanto dovuto alla regione Sardegna. Ben più
significativa appare, invece, la documentazione prodotta in udienza
da quest'ultima (e cioè la nota della Direzione regionale delle
entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, prot. n. 2206
del 4 marzo 1998), dalla quale risultano i dati relativi al
"fabbisogno definitivo" della quota di imposta di fabbricazione per
il 1996; dati calcolati, per l'appunto, con lo scomputo e il
recupero, a carico della regione stessa, dell'importo derivante dalla
legge n. 549 del 1995.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato negare alla regione Sardegna la
corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel
territorio della stessa regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26,
2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710
00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente,
annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui
comportano detto diniego.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte