Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

promossi con ordinanze emesse il 25 maggio, il 9 marzo e il 22 agosto

(n. 3 ordinanze) 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri 709, 749, 750, 751 e

752 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 48 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Michela Giannini, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della

Lombardia, su ricorsi per l'annullamento del verbale della

Commissione di esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati con cui

erano stati determinati i criteri di correzione e per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere le

prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato,

con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli

artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, l'espressione sintetica

costituita dal voto numerico assegnato in sede di valutazione delle

prove d'esame, considerata sufficiente dalla giurisprudenza del

Consiglio di Stato, non sarebbe idonea ad esprimere le precise

ragioni, fra quelle, svariate, che indurrebbero ad una valutazione

negativa; né potrebbe essere condivisa l'interpretazione dell'art. 3

della legge n. 241 del 1990, nel senso che la motivazione sarebbe

obbligatoria solo per gli atti provvedimentali, non per quelli

valutativi;

che, in definitiva, vengono avanzati dubbi di legittimità

costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma

citata, che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi

espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione

professionale, per l'incidenza sui principî di difesa in giudizio, di

tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della

pubblica amministrazione;

che, a tal fine, il giudice a quo chiede alla Corte

costituzionale una "valutazione chiarificatrice", e "in subordine",

ove si ritenga tale interpretazione conforme al dato normativo,

chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma,

in rapporto ai parametri costituzionali indicati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che richiamandosi all'ordinanza n. 466 del 2000 di questa

Corte, chiede dichiararsi la manifesta inammissibilità della

questione;

che una delle parti ricorrenti davanti al tribunale

amministrativo regionale, Michela Giannini, si è costituita

adducendo l'ammissibilità della questione sollevata, la rilevanza e

la fondatezza nel merito, e confermando, con memoria depositata in

prossimità dell'udienza, che il giudice rimettente non prospetta

semplicemente un dubbio interpretativo, ma dubita della legittimità

costituzionale del diritto vivente, e nel merito, che l'espressione

numerica del giudizio, è priva di contenuto logico e di significato

giuridico.

Considerato che, concernendo le ordinanze identica questione, i

relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con ordinanza n. 466 del 2000, ha già

dichiarato la questione manifestamente inammissibile, perché diretta

in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale,

ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata

interpretazione (attività questa rimessa al giudice di merito),

tanto più che si è in presenza di indirizzi giurisprudenziali non

stabilizzati;

che non si manifestano elementi tali da indurre a diverse

conclusioni, anche se si assiste al consolidarsi della giurisprudenza

nel senso della sufficienza, alla luce dell'art. 3 della legge n. 241

del 1990, del voto numerico;

che il rimettente vorrebbe estendere l'obbligo di motivazione

ai giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per

l'iscrizione all'albo degli avvocati, ma non trae le conseguenze

applicative dell'interpretazione che egli considera conforme ai

parametri costituzionali, deducendo l'esistenza della giurisprudenza

del Consiglio di Stato, che segue l'interpretazione da lui non

condivisa;

che, viceversa, nulla impedisce al rimettente di adottare

l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri

costituzionali (v. ordinanza n. 20 del 2001);

che in definitiva, il rimettente sottopone a questa Corte

principalmente una questione di interpretazione dell'art. 3 della

legge n. 241 del 1990, e, solo in subordine, una questione

concernente il contrasto tra il significato che egli assume dover

attribuire alla norma da applicare e i parametri costituzionali

evocati;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte