Sentenza n. 234/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 903/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal
Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra
Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, iscritta al n. 225 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 19, prima serie speciale dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Carratù Bianca e della S.p.a.
Phenix Soleil nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Giulio Prosperetti per la S.p.a. Phenix Soleil e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Civitavecchia, in sede di rinvio nella causa
tra Carratù Bianca e la S.p.a. Phenix Soleil, con un numero di
dipendenti non superiore a 15, avente ad oggetto la reintegrazione
nel posto di lavoro dell'attrice licenziata al compimento del
cinquantacinquesimo anno di età, con ordinanza del 6 marzo 1992
(R.O. n. 225 del 1992), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, il quale,
secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, disporrebbe, per
il rapporto di lavoro delle lavoratrici ultracinquantacinquenni,
anche ai fini previdenziali, la stabilità prevista dall'art. 18
dello Statuto dei lavoratori quale che sia la dimensione
dell'impresa.
Secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della
Costituzione, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento
tra le suddette lavoratrici e i lavoratori della stessa azienda che
svolgono la loro attività nello stesso periodo (55-60 anni) senza
godere di stabilità.
In punto di rilevanza il giudice remittente ha osservato che solo
la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale lo
esonererebbe dalla applicazione del principio di diritto affermato
dalla Cassazione.
2. - Nel giudizio si sono costituite le parti private.
La Carratù ha eccepito la irrilevanza della questione in quanto
essa aveva invocato l'applicazione della legge n. 903 del 1977 e non
subisce alcuna discriminazione. Nel merito ha dedotto che il
contenimento della libertà di recesso del datore di lavoro attiene a
valutazioni discrezionali del legislatore così come la previsione di
favore delle donne lavoratrici rispetto ai lavoratori. Ha concluso
per la inammissibilità o, quanto meno, per la infondatezza della
questione.
2.1. - La difesa della Società ha svolto argomenti analoghi a
quelli del giudice remittente rilevando la necessità di non creare
ulteriori disparità in quanto le donne già godono del privilegio di
andare in pensione a cinquantacinque anni e che la ratio della norma
impugnata è quella di prolungare la durata del rapporto di lavoro in
regime di parità con gli uomini.
2.2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
preliminarmente per l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza in quanto: a) non risulta precisato l'oggetto specifico del
giudizio a quo; b) la questione è sollevata in termini astratti, non
essendo stata presa in considerazione la dimensione dell'azienda; c)
la dedotta discriminazione non ha effetti perché il giudizio
riguarda la prestazione di una lavoratrice.
Nel merito ha concluso per la infondatezza perché il diverso
trattamento della donna in ordine all'età pensionabile trova
adeguata giustificazione nelle peculiari sue condizioni e la
sottrazione, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, all'area
di libera recedibilità del datore di lavoro dal rapporto che a lei
fa capo, è necessaria per assicurare l'effettività del diritto a
lei riconosciuto di continuare a lavorare oltre il
cinquantacinquesimo anno di età.
3. - Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza la
difesa della Società ha osservato che l'interpretazione della
Cassazione risente degli effetti di quella dell'art. 6 della legge n.
54 del 1982, che ha previsto, sia per gli uomini che per le donne
fino a sessantacinque anni, l'opzione per il proseguimento
dell'attività lavorativa in regime di stabilità e che l'art. 4
della legge n. 108 del 1990 ha chiarito, invece, che il prestatore di
lavoro, uomo o donna, conserva lo stesso regime di tutela cui era
assoggettato prima dell'opzione. Tuttavia, ciò riguarda il rapporto
che si svolge successivamente agli anni sessanta. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 4 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui, secondo la interpretazione
della Corte di Cassazione (sentenza n. 11311 del 23 novembre 1990),
dispone che il rapporto delle lavoratrici ultracinquantacinquenni che
prosegue fino al limite di età previsto per i lavoratori, con
l'applicabilità anche delle altre disposizioni della legge 604 del
1966 in deroga all'art. 11 della stessa legge, nonché delle norme
modificatrici o integratrici della legge suddetta, sia assistito
dalla stabilità prevista dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
quale che sia la dimensione dell'impresa, violi l'art. 3 della
Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento rispetto
ai lavoratori ultracinquantacinquenni, cui non è concessa analoga
tutela.
2. - Va esaminata per prima l'eccezione di inammissibilità
sollevata dalla parte privata e dall'Avvocatura generale dello Stato.
Si è rilevato che la discriminazione lamentata non ha alcuna
incidenza nel giudizio a quo che ha per oggetto il rapporto di lavoro
di una donna.
2.1. - L'eccezione è fondata.
Si osserva che la discriminazione, concretante la dedotta
violazione dell'art. 3 della Costituzione, deriva dalla ritenuta
stabilità del rapporto di lavoro di una lavoratrice alla quale è
stato riconosciuto il diritto a continuare a lavorare nonostante il
raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Della suddetta hanno titolo a dolersi solo i lavoratori che ne
risulterebbero danneggiati.
Essi, però, non possono assolutamente ottenere alcun risultato
utile dall'esito del presente giudizio di legittimità
costituzionale, non essendo parti del giudizio a quo.
Pertanto, la questione sollevata difetta di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte