Sentenza n. 234/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e
secondo comma, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984,
n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale regionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 maggio
1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui
ricorsi proposti dall'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali ed altri contro la Regione Lombardia, iscritte ai nn. 708 e
709 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avv. Roberto Gianolio per la Regione Lombardia;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -
investito da due ricorsi, proposti dall'ordine dei dottori agronomi e
dei dottori forestali della provincia di Milano e altre province, per
l'annullamento dei decreti del Presidente della Giunta della Regione
Lombardia del 25 maggio 1992, nn. 54746 e 54747, che indicono
concorsi pubblici per la copertura di posti nell'ottava qualifica
funzionale, figure professionali di funzionario per l'agricoltura,
zootecnia e forestazione (8.06), e per la difesa dell'ambiente,
pianificazione del territorio e delle fonti energetiche (8.07) - ha
sollevato con due ordinanze di identico tenore, in riferimento agli
artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge della
Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60. Tale normativa riserva il
50 per cento dei posti messi a concorso al personale di ruolo
appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità
di servizio effettivo di almeno cinque anni nella qualifica e il
titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di
appartenenza (primo comma dell'art. 11); il che vale anche per il
personale di ruolo in possesso del titolo di studio stabilito per
l'ammissione al concorso pubblico, indipendentemente dall'anzianità
di servizio (secondo comma).
La partecipazione, così ammessa, di dipendenti regionali
sprovvisti del diploma di laurea prescritto per gli altri
partecipanti, e la riserva a loro favore del 50 per cento dei posti,
è presente nel bando di concorso in applicazione del citato art. 11,
che sarebbe incostituzionale, innanzitutto, perché determina
disparità di trattamento, là dove esonera i dipendenti regionali
dal possesso del titolo di studio richiesto ai concorrenti "esterni".
E sarebbe inoltre contrario al principio di buon andamento
dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, visto
che la mancanza di un titolo di studio (per altri ritenuto
essenziale) può sminuire la competenza tecnica del personale
assunto. Vi sarebbe, infine, violazione dell'art. 117 della
Costituzione: la Regione ha, certo, potestà legislativa in materia
di organizzazione dei propri uffici, ma deve esercitarla entro i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla
Costituzione.
La riserva dei posti prevista anche per i dipendenti in possesso
del titolo di studio (art. 11, secondo comma) è così elevata -
conclude il giudice rimettente - da dar luogo, in pratica, a due
graduatorie, con detrimento della qualità della selezione, e con
ulteriore contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
2. - Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Lombardia,
sostenendo l'infondatezza della questione.
Non vi sarebbe lesione del principio di uguaglianza, perché la
posizione dei dipendenti di ruolo, che hanno già superato un
pubblico concorso e hanno un'anzianità di servizio, è diversa da
quella di chi lo affronta per la prima volta. Né vi sarebbe lesione
dell'art. 97 della Costituzione, perché l'art. 11 della legge
regionale n. 60 del 1984 prevede che tutti i concorrenti siano
sottoposti alle stesse prove selettive e sottende, inoltre, la
valutazione secondo cui l'esperienza e la conoscenza maturate per
cinque anni nella qualifica immediatamente inferiore sono quanto meno
equipollenti alle esperienze e conoscenze che derivano dal titolo di
studio.
La Regione, nell'ambito della sua autonomia organizzatoria, può
introdurre una disciplina a favore dei propri dipendenti al fine di
incentivarne professionalità e dedizione: la riserva dei posti messi
a concorso rientra infatti nella discrezionalità del legislatore
regionale; e, d'altra parte, la norma denunziata, ripropone un
principio che si rinviene nella legislazione statale (art. 14 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, e poi, con riferimento alla disciplina
dell'impiego presso gli enti locali, d.P.R. 25.6.1983, n. 347, e
d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268).
3. - Nell'imminenza dell'udienza, la Regione Lombardia ha
ribadito, in memoria, gli argomenti già svolti, osservando come
l'eventuale particolarità del profilo professionale per cui è
bandito il concorso, tale da richiedere un titolo di studio
specifico, comporterebbe l'illegittimità non della norma denunziata
- che è dettata in via generale - ma, in ipotesi, l'illegittimità
del bando di concorso. Sembra infatti certo che la norma debba
interpretarsi nel senso della sua inapplicabilità ai profili
professionali particolari. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con
due ordinanze di analogo tenore che vanno dunque esaminate e decise
con unica sentenza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e
117 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 11, primo
e secondo comma, della legge della Regione Lombardia 29 novembre
1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale regionale). Tale articolo prevede una riserva di posti,
pari al 50 per cento, in favore del personale di ruolo della
qualifica inferiore, con cinque anni di servizio effettivo, senza che
sia richiesto il titolo di studio necessario per i concorrenti
"esterni", ma solo quello per l'accesso alla qualifica funzionale di
appartenenza; mentre per il personale regionale di ruolo che sia in
possesso del prescritto titolo di studio prescinde dall'anzianità di
servizio. Questo meccanismo finirebbe per ledere il principio
introdotto dall'art. 97 della Costituzione; e, in ogni caso, la
riserva sarebbe così elevata da compromettere, di per sé, la
qualità della selezione concorsuale.
Oltre all'art. 97, sarebbero altresì vulnerati gli artt. 3 e 117
della Costituzione: la disposizione denunziata produrrebbe, infatti,
un'ingiustificata disparità di trattamento, nel momento in cui
esonera i dipendenti regionali dal possesso del titolo di studio
richiesto ai concorrenti "esterni", e sarebbe anche in contrasto con
i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. - Va esaminata per prima la censura mossa con riguardo all'art.
97 della Costituzione.
Questa Corte ha già chiarito che il legislatore gode di ampia
discrezionalità nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi,
nonché i sistemi e le procedure per la progressione in carriera dei
pubblici dipendenti nel rispetto, però, dei canoni di ragionevolezza
e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto ai requisiti concorsuali, occorre che la disciplina adottata
risulti congrua rispetto alle finalità cui la selezione è
preordinata (v., fra le varie, le sentt. nn. 51 del 1994 e 331 del
1988); sì che sono ammissibili la considerazione e la valorizzazione
delle attività pregresse del dipendente, ove esse possano
dimostrarne l'attitudine a ben svolgere le mansioni superiori, se e
in quanto tale valutazione risulti appunto congrua e razionale (cfr.
le sentt. 964 del 1988 e 81 del 1983).
Entro le linee generali così definite, è agevole superare il
dubbio di costituzionalità.
La riserva di posti introdotta dal citato art. 11 non presenta
caratteri di manifesta irragionevolezza: da una parte, essa vale per
il personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che
abbia almeno cinque anni di servizio effettivo, e solo a questa
condizione vi è il beneficio (prima descritto) circa il titolo di
studio richiesto. La riserva è altresì estesa al personale di
ruolo, indipendentemente dall'anzianità di servizio, che abbia il
titolo di studio stabilito in via generale per gli "esterni".
Non è irragionevole la valorizzazione dell'anzianità di
servizio, in ispecie quella acquisita nella qualifica immediatamente
inferiore: non tanto perché essa possa considerarsi una sorta di
"equipollente" del titolo di studio richiesto per la partecipazione
al concorso, ma perché l'esperienza all'interno dell'amministrazione
regionale sottende un profilo meritevole di apprezzamento da parte
del legislatore. Apprezzamento che non collide con il principio di
buon andamento, giacché i dipendenti beneficiari della riserva
dovranno superare le prove concorsuali, senza alcun privilegio
rispetto ai concorrenti esterni. Per tale via è, dunque, escluso
quel vulnus alla qualità della selezione concorsuale paventato dal
giudice a quo.
Dall'esame della legislazione regionale sullo stato giuridico del
personale, risulta inoltre che nella qualifica funzionale inferiore a
quella per la quale sono stati indetti i concorsi in oggetto sono
presenti figure professionali che possono corrispondere a quelle
della qualifica superiore (si veda, in attuazione della legge
regionale 14 febbraio 1987, n. 10, art. 3, commi 1, 2 e 3, la
deliberazione del Consiglio regionale del 29 luglio 1987, che
individua le figure professionali, articolandole per qualifiche
funzionali). È plausibile, perciò, che la Regione intenda
valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti della qualifica
inferiore, ammettendoli al concorso pubblico, pur se sprovvisti del
titolo di studio richiesto agli altri partecipanti.
3. - Sono poi infondate anche le censure mosse con riguardo agli
artt. 3 e 117 della Costituzione.
Non vi è ingiustificata disparità di trattamento a danno degli
"esterni", perché obiettivamente diversa è la situazione dei
dipendenti della qualifica inferiore, i quali, come si è già
rilevato, non sono affatto esonerati dalle prove concorsuali: non vi
è, quindi, un trattamento di privilegio che recherebbe, esso sì,
offesa al principio di eguaglianza. Né vi è contrasto con l'art.
117 della Costituzione, dal momento che l'istituto della riserva dei
posti è presente nella legislazione dello Stato (la difesa della
Regione richiama l'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312).
Invero, la riserva di posti è fissata dalla legge regionale al 50
per cento, mentre nella citata legge n. 312 essa è di entità più
modesta (il 30 per cento) per le qualifiche superiori, dalla quarta
in su, ed arriva al 50 per cento solo per la prima e la seconda
qualifica.
Questa Corte non può non riconoscere all'autonomia legislativa
regionale un margine di variabilità rispetto alla disciplina
generale del pubblico impiego, sì che la percentuale adottata dal
legislatore regionale - quantunque sollevi qualche perplessità - è
tuttavia espressione di un suo apprezzamento, non manifestamente
irragionevole.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge della Regione
Lombardia 29 novembre 1984, n. 60 (Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale regionale), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte