Sentenza n. 234/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4,
della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la
formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento),
promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1992 dal Pretore di
Imperia, nel procedimento penale a carico di Russo Mario ed altra,
iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento della Regione Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'accertamento del
reato previsto dagli artt. 6, primo comma, lettera d), e 25, primo
comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle
direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e
numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) a carico di Mario
Russo e Alma Badoino, accusati di aver esercitato attività di
smaltimento di rifiuti (demolizione di veicoli a motore) senza essere
in possesso della prescritta autorizzazione, il Pretore di Imperia ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,
comma 4, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1
(Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di
smaltimento) per violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, nel disporre per le attività di
rottamazione di veicoli a motore ed eventuale recupero di parti
un'autorizzazione provvisoria ex lege estesa a tutti coloro che
esercitavano le predette attività al momento dell'entrata in vigore
della legge impugnata, l'art. 21, comma 4, finisce per rendere
lecita, attraverso l'artificio di un'autorizzazione erga omnes,
un'attività che, solo se oggetto di un provvedimento amministrativo
di autorizzazione, emanato a seguito della verifica caso per caso
della rispondenza in concreto ai requisiti di legge, può essere
compiuta senza incorrere nell'illecito penale previsto dal d.P.R. n.
915 del 1982. Pertanto, la prevista autorizzazione generalizzata - un
provvedimento asseritamente provvisorio, ma di sostanziale sanatoria
-, comportando un assenso generico per svolgere le singole fasi dello
smaltimento dei rifiuti in luogo dell'autorizzazione espressa e
specifica richiesta per ogni fase di smaltimento stesso, viola tanto
l'art. 25 della Costituzione, per aver la Regione interferito
illegittimamente con la norma penale statale, quanto l'art. 3 della
Costituzione, per aver creato una disparità di trattamento fra i
rottamatori della Liguria e quelli di altre regioni.
2. - È intervenuta in giudizio la Regione Liguria, la quale, nel
chiedere che sia dichiarata la manifesta infondatezza della
questione, osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il
d.P.R. n. 915 del 1982 vincola le regioni soltanto nelle sue norme di
principio, riconosciute esclusivamente negli artt. 1 e 2 dello stesso
decreto, mentre, per le restanti norme, essenzialmente di dettaglio,
non si può negare lo svolgimento della potestà legislativa
regionale. Tantomeno, poi, continua la difesa della Regione Liguria,
può invocarsi una disparità di trattamento con altre regioni,
essendo quella ligure un'area a scarsa vocazione industriale e,
quindi, caratterizzata da esigenze di smaltimento di rifiuti molto
più modeste che altrove. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Imperia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
della Costituzione, nei confronti dell'art. 21, comma 4, della legge
della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la formazione
del piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento). Secondo il
giudice a quo, la disposizione impugnata, nell'autorizzare ex lege,
se pure in via provvisoria, le attività di rottamazione e di
recupero di parti di veicoli a motore in atto al momento dell'entrata
in vigore della legge regionale oggetto di contestazione,
interferirebbe illegittimamente con il divieto penale sancito dagli
artt. 6, primo comma, lettera d), e 25 del d.P.R. 10 settembre 1982,
n. 915 (Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e
nocivi), violando così la riserva statale stabilita in materia
penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione e creando,
conseguentemente, una disparità di trattamento in lesione dell'art.
3 della Costituzione.
2. - La questione è fondata, poiché la disposizione regionale
contestata configura una deroga a una previsione di legge statale in
materia penale, ponendosi così in contrasto con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione.
Come ha rilevato il giudice rimettente, l'attività di demolizione
di veicoli a motore e di eventuale recupero di parti degli stessi
veicoli rientra fra quelle contemplate dall'art. 15 del d.P.R. n. 915
del 1982 e, in forza dell'art. 6, primo comma, lettera d), dello
stesso decreto legislativo, può essere compiuta solo a seguito di un
provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla competente autorità
regionale (oltreché della licenza comunale prevista dal citato art.
15). In sintonia con la giurisprudenza di merito e della Corte di
cassazione, questa Corte ha affermato che tale autorizzazione deve
consistere in un provvedimento amministrativo, avente un contenuto
espresso di autorizzazione allo svolgimento della particolare fase di
smaltimento considerata, di modo che sia resa possibile una verifica
di conformità alla legge delle specifiche modalità con le quali
viene svolta in concreto l'attività di smaltimento in esame (v. ad
esempio sentenze nn. 194 del 1993, 437 e 302 del 1992, 504 del 1991).
In mancanza di siffatta autorizzazione, colui che svolge la
predetta attività è punibile con l'arresto e l'ammenda, ai sensi
dell'art. 25 dello stesso d.P.R. n. 915 del 1982.
La disposizione di legge regionale impugnata interferisce
indubbiamente con la disciplina statale appena descritta, poiché, in
luogo di uno specifico provvedimento autorizzatorio rilasciato
dall'amministrazione regionale, prevede una generale autorizzazione
contenuta nella stessa legge a favore di tutti coloro che al momento
dell'entrata in vigore esercitavano le ricordate attività di
rottamazione. Tale previsione, avente un inequivoco significato di
sanatoria generalizzata, svuota di ogni sostanza la disciplina penale
stabilita per effetto degli artt. 6, 15 e 25 del d.P.R. n. 915 del
1982, rendendo in effetti lecite condotte che le norme statali
considerano penalmente illecite. Da ciò consegue, come questa Corte
ha costantemente affermato (v. ad esempio sentenze nn. 117 del 1991,
309 e 43 del 1990, 370 del 1989), l'evidente violazione dell'art. 25,
secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 21, comma 4,
della legge della Regione Liguria n. 1 del 1990.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4,
della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme per la
formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte