Sentenza n. 234/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/07/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 24d.P.R. 203/1988
- art. 15legge 183/1987
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 25d.P.R. 203/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1,
del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE nn.
80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), promosso con ordinanza emessa
il 16 aprile 1996 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a
carico di Florioli Guido, iscritta al n. 1047 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del
reato di cui all'art. 24, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
(Attuazione delle direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360, 85/203
concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183) - norma che punisce "chi inizia la costruzione di un
nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio
con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine
di chiusura dell'impianto", comminando la "pena dell'arresto da due
mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni" - il pretore di Brescia, con ordinanza del 16 aprile 1996,
pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1996, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale della norma incriminatrice, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, per violazione dei
criteri della delega fissati dall'art. 16, lettera c della legge 16
aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
Il remittente osserva che la legge di delega, sulla cui base è
stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del
1988, nel consentire la previsione di sanzioni penali per le
violazioni della normativa recata dai provvedimenti delegati,
stabiliva espressamente il limite della "ammenda da lire
duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino a tre
anni" (art. 16, comma 1, lettera c, della legge n. 183 del 1987),
contemplando così la sola pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda; laddove l'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988 prevede la pena congiunta
dell'arresto e dell'ammenda, e dunque un trattamento sanzionatorio
più grave di quello consentito, violando così i limiti della
delega. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata, avente ad oggetto l'eccesso di delega
in cui è incorso il decreto del Presidente della Repubblica n. 203
del 1988, per avere, all'art. 24, comma 1, previsto la pena congiunta
dell'arresto e dell'ammenda, è fondata.
L'art. 16 della legge n. 183 del 1987 detta i principi e i criteri
cui doveva informarsi l'esercizio della delega legislativa conferita
dall'art. 15 della stessa legge, concernente l'emanazione delle norme
necessarie per dare attuazione a direttive della Comunità economica
europea, indicate fra l'altro nell'elenco C allegato alla legge, fra
le quali sono comprese le direttive nn. 80/779, 82/884, 84/360,
85/203, attuate con il decreto del Presidente della Repubblica n.
203 del 1988 in materia di qualità dell'aria e di inquinamento
prodotto da impianti industriali.
Fra tali criteri figura quello enunciato nella lettera c di detto
art. 16, a tenore del quale "saranno previste, quando sia necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
delegati, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni
amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le eventuali
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi nei limiti,
rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire
due milioni o dell'arresto fino a tre anni".
Le sanzioni penali consentite sono dunque, alternativamente,
l'arresto o l'ammenda, nel limite quantitativo indicato dalla legge
di delega per ciascuna specie di pena. Né si può intendere
diversamente la norma della legge di delega, dato che, nel linguaggio
del legislatore penalistico, l'impiego della disgiuntiva "o" indica
la previsione alternativa delle due pene, laddove la congiunzione "e"
indica la previsione delle pene congiunte.
Il legislatore delegato, negli artt. 24, 25 e 26, ha previsto, in
relazione ad una molteplicità di fattispecie diverse, pene graduate
in relazione, evidentemente, alla maggiore o minore ritenuta gravità
della violazione sanzionata; e in quest'ambito, in particolare, ha
inteso riservare il trattamento più severo all'ipotesi,
ragionevolmente giudicata più grave, della costruzione o
dell'esercizio di un impianto in assenza di una efficace
autorizzazione o nonostante l'ordine di chiusura (art. 24, comma 1).
Tuttavia, nell'effettuare tale graduazione il legislatore delegato
non solo doveva restare, come in effetti è restato, entro i limiti
quantitativi previsti per ciascuna specie di pena dalla legge di
delega (tre anni per l'arresto e due milioni di lire per l'ammenda),
ma doveva altresì, nel caso di previsione tanto dell'arresto che
dell'ammenda, attenersi al criterio dell'alternatività fra le due
pene. La norma impugnata prevede invece le due pene congiuntamente, e
in tal modo, se fissa il massimo della pena detentiva ad un livello
inferiore a quello ammesso dalla legge di delega (due anni anziché
tre), impone in ogni caso l'irrogazione di entrambe le pene, in
contrasto con il criterio dell'alternatività prescritto dalla legge
di delega medesima.
Nemmeno è sostenibile che tali limiti potessero essere superati
trattandosi di violazioni già sanzionate penalmente nella
legislazione preesistente. Vero è, infatti, che la legge di delega
faceva salve espressamente "le norme penali vigenti". Ma la
fattispecie penale sanzionata dall'art. 24, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 è di nuova creazione,
in relazione alla introduzione, effettuata per la prima volta proprio
con tale decreto delegato, dell'istituto dell'autorizzazione alle
emissioni; e comunque la fattispecie che, nella legislazione
preesistente, più si avvicinava a quella ora delineata dal
legislatore delegato, vale a dire la violazione dell'obbligo di
eliminare gli inconvenienti riscontrati negli stabilimenti
industriali di cui si fosse accertata la non conformità alle volute
caratteristiche in relazione all'obbligo di possedere impianti e
dispositivi atti a contenerele emissioni (art. 20, quarto comma,
ultimo periodo, della legge 13 luglio 1966, n. 615), era assoggettata
alla sola pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire tre milioni;
e anche l'art. 674 del codice penale, che vieta le emissioni
pericolose o moleste nei casi non consentiti dalla legge, commina la
pena alternativa dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda fino a
lire quattrocentomila: onde in nessun caso il criterio della pena
congiunta adottato dal legislatore delegato potrebbe giustificarsi a
titolo di conservazione di previsioni sanzionatorie previgenti.
2. - Avendo previsto congiuntamente la pena detentiva e quella
pecuniaria, il legislatore delegato è incorso nella violazione dei
criteri della delega, e dunque dell'art. 76 della Costituzione. La
norma denunciata va pertanto dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui commina le pene congiunte dell'arresto
e dell'ammenda anziché la pena alternativa dell'arresto o
dell'ammenda.
3. - Poiché identica norma sanzionatoria, parimenti eccedente i
limiti della delega, è dettata dall'art. 25, comma 5, dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, in relazione
all'ipotesi - parallela a quella di cui all'art. 24, comma 1, ed
evidentemente giudicata dal legislatore della medesima gravità - di
chi "continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione
sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura
dell'impianto", anche tale disposizione va dichiarata
costituzionalmente illegittima negli stessi limiti, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE nn.
80/779, 82/884, 84/360, 85/203 concernenti norme in materia di
qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.
15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui
stabilisce, per le violazioni ivi previste e punite, "la pena
dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la pena dell'arresto da
due mesi a due anni o dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni";
Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 5, del d.P.R. 24
maggio 1988, n. 203, nella parte in cui stabilisce, per le violazioni
ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e
dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni" anziché "la
pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte