Sentenza n. 234/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
18 novembre 1996 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile
vertente tra la CIT Turin s.r.l. e il Fallimento Di Perna Leonardo
iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della CIT Turin s.r.l;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'avvocato Stefano Traldi per la CIT Turin s.r.l.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la inefficacia di
un pagamento eseguito nei confronti di un fallito, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 18 novembre 1996, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (legge fallimentare).
2. - Secondo la Corte rimettente, la norma denunciata, nel
disporre che i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione
(attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa
di fallimento sono immediatamente inefficaci nei confronti dei
creditori anche prima dell'affissione (alla porta esterna del
Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare e senza che
rilevi l'eventuale buona fede del solvens, si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione in quanto: a) non discriminerebbe,
quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della
sentenza dichiarativa di fallimento, tra coloro che abbiano avuti
rapporti con il fallito quelli consapevoli e quelli non consapevoli
di detta dichiarazione; b) discriminerebbe, senza ragionevole motivo,
coloro che abbiano avuti rapporti col fallito dopo la dichiarazione
di fallimento e coloro i quali abbiano avuti rapporti con il fallito
prima della dichiarazione di fallimento. È ben vero, aggiunge la
Corte, "che tra le due categorie si interpone la dichiarazione di
fallimento, ma appare analoga la posizione di entrambe sotto il
profilo psicologico - l'una rispetto alla consapevolezza dello stato
di insolvenza l'altra rispetto alla consapevolezza della
dichiarazione di fallimento - e solo nei confronti della prima si
prende in considerazione (ai fini della revocatoria fallimentare) lo
stato psicologico soggettivo del terzo".
2.1 - La questione viene infine ritenuta rilevante in quanto solo
l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione denunciata potrebbe consentire l'accoglimento del
ricorso.
3. - È intervenuta la parte privata, CIT Turin s.r.l., ricorrente
per cassazione, che, facendo propria la motivazione contenuta
nell'ordinanza di rimessione, ha concluso per l'accoglimento della
questione.
3.1 - Evidenzia la interveniente di aver acquistato in buona fede,
ignorando la situazione economica del venditore, partite di carni
dopo la dichiarazione di fallimento ma prima della affissione della
relativa sentenza ex art. 17 della legge fallimentare. Trattandosi di
contratti di vendita di merce deperibile con una quasi contestualità
tra "l'offerta, la consegna (della merce) ed il pagamento del
prezzo", l'acquirente potrebbe solo verificare l'effettiva
appartenenza del venditore agli usuali operatori commerciali del
settore, nonché il legittimo possesso delle merce venduta. Ma ciò
solo su basi intuitive o di esperienze settoriali essendogli inibita
- per le esigenze stesse di tale attività imprenditoriale - ogni
possibilità di accertare l'eventuale incapacità del venditore e la
conseguente invalidità ed inefficacia del pagamento. L'accertamento
dell'intervenuto fallimento del venditore sarebbe dunque possibile
per l'acquirente solo dopo l'affissione - ai sensi dell'art. 17 della
legge fallimentare - della relativa sentenza, restando invece il mero
deposito della stessa non conoscibile.
Su tali premesse la parte privata sottolinea:
come sia pacifico in giurisprudenza che i pagamenti effettuati in
buona fede dall'imprenditore al creditore apparente comportino la
liberazione del debitore il cui comportamento sia stato
caratterizzato, oltre che dalla ignoranza della difformità tra
realtà ed apparenza, anche dalla scusabilità ed incolpevolezza;
come la norma denunciata ignori i principi della buona fede del terzo
e dell'affidamento, diversamente da quanto disposto dall'art. 67
della stessa legge fallimentare per i pagamenti compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento; come la norma censurata,
nel determinare la inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito
dopo la pubblicazione - mediante deposito - della sentenza
dichiarativa di fallimento indipendentemente dal compimento delle
formalità previste dall'art. 17 della legge fallimentare e dalla
buona o mala fede del solvens, discrimini ingiustamente la posizione
dei terzi in buona fede rispetto ad altre identiche posizioni
tutelate dall'ordinamento;
come del tutto negative, sotto il profilo economico, sarebbero
per gli imprenditori commerciali, operanti nel mercato a pronti o al
minuto, le conseguenze di un mancato accoglimento della questione,
dovendo costoro fare necessario affidamento sul principio
dell'apparenza. Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione dubita - in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione - della legittimità costituzionale
dell'art. 44 della legge fallimentare nella parte in cui non esclude
che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione e l'affissione della relativa
sentenza - si riflettano sui terzi che, in buona fede, siano stati
destinatari degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamenti
ricevuti dallo stesso.
2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della
legge fallimentare è stata dichiarata non fondata da questa Corte
per la non pertinenza del parametro di riferimento allora individuato
nell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 228 del 1995). La stessa
norma viene ora denunciata per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, prospettandosi, in tal modo, una questione
sostanzialmente diversa da quella già esaminata e decisa.
3. - Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nel
sistema della legge fallimentare l'inopponibilità alla massa dei
creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente
dall'inefficacia conseguente all'utile esercizio dell'azione
revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo
cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di
deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e
disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della
procedura fallimentare. Principio finalizzato nella sua assolutezza
ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori.
L'irrilevanza, agli effetti dell'inopponibilità alla massa dei
creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito, dello stato soggettivo
di conoscenza del solvens, proprio in quanto necessario riflesso
dell'assolutezza del suddetto principio, trova, dunque,
giustificazione nell'esigenza di tutela della massa dei creditori.
Trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non
manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul
piano della legittimità costituzionale.
4. - Infondata è anche la censura di violazione dell'articolo 3
della Costituzione formulata in base al differente rilievo che assume
lo stato soggettivo di coloro che hanno avuto rapporti col fallito
prima della dichiarazione di fallimento e di coloro che tali rapporti
hanno avuto dopo detta dichiarazione.
La non omogeneità delle situazioni poste a raffronto,
caratterizzate, come riconosce la stessa Corte rimettente,
rispettivamente dalla mancanza e dall'esistenza della sentenza
dichiarativa di fallimento, vale, infatti, a legittimare la
diversità di disciplina che il legislatore detta in relazione alle
stesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte