Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16,

comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni degli immobili urbani) promossi con tre ordinanze emesse dal

Tribunale di Gorizia il 30 settembre 1981, iscritte ai nn. 755, 756 e

757 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 75 del 1982 e n. 18 del 1983.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di procedimenti civili vertenti tra 1'INAIL,

locatore, e Garella Giorgio, Fornasieri Sergio e Dazio Fiorentina,

conduttori, ed aventi ad oggetto la determinazione del canone di

locazione ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge 27 luglio 1978 n.

392, il Pretore di Gorizia, con tre ordinanze del 30 settembre 1981 (in

G. U. n. 75 del 17 marzo 1982 e n. 18 del 19 gennaio 1983; reg. ord.

nn. 755, 756 e 757 del 1981), sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, primo comma, della stessa legge che, ai

fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di

moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;

che il Pretore riteneva che la norma potesse ledere il diritto del

conduttore di difendersi in giudizio, (in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, Cost.) perché questi, secondo lo stesso giudice a

quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro

l'accertamento catastale;

che l'INAIL si costituiva in tutte le tre cause e successivamente

presentava memoria illustrativa, deducendo l'infondatezza della

questione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva formulando

la stessa richiesta.

Considerato che le cause relative alle tre ordinanze suddette, per

l'identità del loro contenuto, vanno riunite e decise con unico

provvedimento;

che le questioni sollevate sono già state decise con sentenza 7

aprile 1983, n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato

l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di

individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso

alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,

da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento

illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E).

Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n.

392, sollevata dal Pretore di Gorizia con le ordinanze indicate nel

relativo registro ai nn. 755, 756 e 757 del 1981, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte