Sentenza n. 235/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 582 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1978 dal
Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico di Zanone Gianni,
iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1983 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 14 aprile 1978 il Pretore di Varallo,
sul presupposto che l'art. 582 c.p. prevede due ipotesi delittuose a
diverso regime di procedibilità (lesioni lievi, procedibili d'ufficio;
lesioni lievissime, procedibili a querela) differenziate solo in base
al dato temporale della durata della malattia, sollevava questione di
legittimità costituzionale di detta norma, assumendone il contrasto
con l'art. 3 Cost.
Ad avviso del Pretore, contrasterebbe col principio di uguaglianza
sia la previsione dello stesso trattamento punitivo per comportamenti
di diversa portata oggettiva e soggettiva che diano luogo non ad eventi
diversi (essendo l'evento "sempre e solo l'alterazione anatomica e/o
funzionale") ma solo di diversa durata; sia la previsione dello stesso
regime di attivazione processuale per azioni lesive di diverso
contenuto volitivo che diano luogo ad evento (lesione) di durata
identica. Sarebbe inoltre irragionevole il prevedere che debba sempre
procedersi d'ufficio per il tentativo di lesioni personali: il che
consegue all'impossibilità di pronosticare quale sarebbe stata la
durata della malattia se l'evento si fosse realizzato, essendo tale
durata dipendente da imponderabili condizioni esterne ed estranee al
fatto (condotta e volontà) e non necessariamente collegate agli
elementi tangibili da esso rilevati, quali l'incisività dell'azione,
l'intensità del dolo, i mezzi usati.
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello
Stato osservava che le valutazioni sul rispetto del principio di
uguaglianza vanno fatte comparando non le azioni - come pretende
l'ordinanza - ma le situazioni, e che è principio generalmente
recepito nella legislazione penale che alla maggiore gravità del danno
derivato da una determinata azione consegua una diversa e più grave
pena.
Quanto alla censura prospettata in riferimento al delitto tentato,
l'Avvocatura osservava che, data la impossibilità di riscontrare ex
ante la durata delle lesioni, non è irrazionale che "il legislatore,
nella sua discrezionalità, abbia inteso, attraverso la procedibilità
d'ufficio, affidare sempre al giudice la valutazione della condotta del
reo e della pericolosità sociale della condotta stessa, prescindendo
dalle conseguenze che non ha avuto, ma tenendo conto delle conseguenze
che avrebbe potuto avere". Considerato in diritto :
Nell'ordinanza de qua non solo non è contenuta la specificazione
dei capi d'imputazione contestati, ma è omesso il benché minimo
riferimento idoneo ad individuare la fattispecie concreta oggetto del
giudizio.
La rilevanza della proposta questione, quindi, è solo affermata,
in modo apodittico, nel dispositivo dell'ordinanza; ma questa non
contiene in proposito alcuna motivazione, omettendo così di dar conto
degli effettivi termini di operatività della disposizione impugnata
nel giudizio a quo.
Non è stata, pertanto, osservata nel caso di specie la
prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al
giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della
questione; e di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130,
140, 257, 259, 344 del 1983, 44 e 109 del 1984), la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 582 c.p. sollevata in
riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Varallo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte