Sentenza n. 235/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1985 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 564,
comma primo, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 gennaio 1978 dal tribunale di Asti nel
procedimento civile vertente fra Raviola Olga e Follis Ninfa ed altra
iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Cavazza Vittoria ed altro contro
Ferrario Palmira e Ferrario Palmira contro Cavazza Vittorio ed altro
iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 5 gennaio 1978 (n. 139 del reg. ord.
1978), il tribunale di Asti sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 564, comma primo, del codice
civile, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione veniva proposta nel corso di un procedimento civile
promosso da Olga Raviola nei confronti della madre Follis Ninfa e della
sorella Giuliana, volto ad ottenere la declaratoria di nullità, ex
art. 781 del codice civile, della donazione (indiretta) fatta alla
Follis dal marito, deceduto nel 1971, attraverso la intestazione di
un'area fabbricabile e la successiva costruzione sulla medesima di un
edificio a più piani ad uso di abitazione. Tale domanda si proponeva
di far rientrare nella massa ereditaria il detto immobile quale unico
cespite successorio.
Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 1973,
che ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del
codice civile (divieto di donazione tra coniugi) si ebbe una
modificazione del petitum sicché l'attrice richiese farsi luogo
all'accertamento che il terreno edificabile era stato acquistato con
denaro del de cuius e che l'edificio era stato costruito da questi con
propri mezzi economici e per il tramite della propria impresa
(esercitava infatti attività edilizia); donde, conseguenzialmente,
l'attribuzione dell'immobile - o, subordinatamente, del denaro
impiegato nell'acquisto del terreno e nella costruzione dell'edificio -
alla massa ereditaria.
Da parte convenuta si eccepiva essere l'azione dell'attrice
preordinata a quella di riduzione; se ne chiedeva perciò
l'improponibilità in ragione del fatto che, essendosi aperta la
successione legittima, la Follis non era erede ma legataria ex lege in
forza dell'art. 581 del codice civile nel testo allora vigente, sicché
qualsiasi domanda, direttamente o indirettamente preordinata alla
riduzione delle donazioni, non avrebbe potuto essere proposta se non
previa accettazione con beneficio di inventario, ex art. 564 del codice
civile.
Il tribunale osservava che la accettazione beneficiaria e la
redazione dell'inventario, nei casi di cui al ricordato art. 564, si
giustificano in modo pressoché esclusivo per la necessità di
controllare la consistenza dell'asse ereditario e la fondatezza
dell'azione di riduzione. Ma quando, come nel caso di specie, il
legittimario sia un figlio non in possesso dell'eredità, che agisce
contro il coniuge superstite, legatario ex lege, in possesso dei beni
ereditari, si appaleserebbe un contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione in quanto il principio di eguaglianza e quello della
tutela incondizionata dei diritti soggettivi risulterebbero in
contrasto con una norma che vieta ad un soggetto (figlio o discendente,
erede legittimo o riservatario) di agire in giudizio per la tutela di
un proprio diritto se non previo esperimento di attività preordinata a
garantire obiettività e sincerità nell'accertamento della consistenza
dell'asse ereditario a chi (coniuge superstite in possesso di beni
ereditari) di siffatte garanzie non ha bisogno.
Infatti trattasi di possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i
beni ereditari sino al soddisfacimento di tutte le sue ragioni e
perciò nella condizione non solo di controllare la consistenza
dell'asse, ma anche, ove del caso, di compiere atti di appropriazione e
disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare; tale situazione
normativa sarebbe pertanto anche priva di razionale giustificazione.
Ma, sempre secondo il collegio a quo, emergerebbe anche un altro
motivo di disparità di trattamento (irrazionale), ove si ponessero a
confronto una situazione quale quella di specie e quella che si sarebbe
verificata nell'ipotesi di successione testamentaria con preterizione:
l'onere di accettare con il beneficio di inventario è prescritto per
il legittimario che sia anche chiamato alla successione come erede,
sicché ove si tratti di mero legittimario non chiamato perché
preterito nel testamento, l'onere dell'accettazione beneficiaria non
sussiste, trattandosi di persona estranea alla successione.
2. - Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato e chiedeva che la proposta
questione fosse dichiarata infondata.
Nel ribadire che la ratio della norma in esame consiste
precipuamente nella garanzia di obiettività e sincerità che
l'inventario offre ai soggetti passivi della riduzione non chiamati
come eredi (e perciò estranei alla successione) si osserva che l'erede
puro e semplice, nel subentrare nella posizione del de cuius, deve
integralmente rispettare "gli effetti degli atti da quest'ultimo
compiuti", nel che è la giustificazione logica della norma de qua.
Sussisterebbe perciò un contrasto logico ed insanabile tra la
responsabilità illimitata e l'azione di riduzione sicché il
legittimario, in quanto erede, sarebbe tenuto ultra vires al pagamento
dei debiti e dei legati, ove non avesse provveduto all'accettazione
beneficiaria.
Devesi anche considerare, sempre ad avviso dell'Avvocatura, che
l'accettazione con beneficio di inventario è stata posta dal
legislatore come condizione di ammissibilità dell'azione di riduzione
onde evitare che i creditori del de cuius possono soddisfare le loro
pretese sui beni conseguiti dall'erede in forza dell'azione suddetta,
essendo stato considerato ingiustificato il sacrificio dei terzi a
favore non già del legittimario ma dei creditori del defunto.
In punto di rilevanza l'ordinanza è adeguatamente motivata.
3. - Con ordinanza emessa in data 30 marzo 1982 (n. 652 del reg.
ord. 1982), la Corte di cassazione sollevava questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 564, primo comma, del codice
civile, per il tempo anteriore alla riforma del diritto di famiglia
(legge 19 maggio 1975, n. 151), per preteso contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione.
Premesso che nel caso di specie si trattava di azione di
simulazione concernente una compravendita immobiliare intervenuta tra
il padre dei ricorrenti - defunto prima del 1975 - e la
controricorrente, coniuge superstite; e che la giurisprudenza della
Cassazione aveva consolidatamente ritenuto applicabile la condizione
dell'accettazione beneficiaria anche alle azioni strumentali, quale
deve essere considerata quella esperita, ai fini dell'azione di
riduzione proposta senza preventiva accettazione con beneficio di
inventario, il collegio svolgeva, a sostegno della proposta questione,
argomentazioni largamente coincidenti con quelle già riportate e
contenute nell'ordinanza del tribunale di Asti. Viene inoltre
sottolineata la disparità di trattamento che si ingenererebbe nei
confronti del coniuge superstite. agente in riduzione quale
legittimario, cui non si applica la stessa condizione di proponibilità
in quanto non può, non avendo la qualità di erede, accettare con il
beneficio di inventario.
Non si aveva costituzione di parti né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri.
La rilevanza della questione è adeguatamente motivata. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze del tribunale di Asti e della Corte di
cassazione propongono alla Corte la stessa questione di legittimità
costituzionale. I relativi giudizi vanno quindi riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - I giudici rimettenti denunziano come sospetto di
illegittimità, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
l'art. 564 del codice civile il quale impone come condizione di
procedibilità dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da
parte dell'erede legittimario, che questi abbia accettato l'eredità
con beneficio di inventario, "salvo che le donazioni e i legati", dei
quali si chiede la riduzione, "siano stati fatti a persone chiamate
come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità".
Giurisprudenza e dottrina sono pressoché concordi non solo nel
ritenere pacifico che la norma sia sempre operante nel senso espresso
dalla lettera della disposizione, ma anche che il limite della
condizione di procedibilità dell'azione al solo caso che essa sia
esercitata verso terzi non coeredi trovi la sua razionale
giustificazione nel fatto che i terzi e non i coeredi, chiamati alla
riduzione, non avrebbero la possibilità di controllare la consistenza
dell'asse ereditario per verificare se esiste realmente la lesione dei
diritti del legittimario che esercita l'azione di riduzione. Inoltre,
precedentemente all'ordinanza di rimessione che, insieme con quella del
tribunale di Asti, ha promosso il presente giudizio di legittimità
costituzionale, la Cassazione aveva giudicato manifestamente infondata
la questione della illegittimità costituzionale, per contrasto con i
principi di razionalità e di eguaglianza, dell'art. 564, comma terzo,
del codice civile.
3. - Tanto il tribunale di Asti quanto la Cassazione nelle due
ordinanze all'esame della Corte affermano che la condizione di
procedibilità posta dall'art. 564, terzo comma, del codice civile,
giustificabile razionalmente quando l'azione è proposta da legittimari
nei confronti di terzi, perde ogni giustificazione quando è proposta
(come nella fattispecie all'esame dei due collegi) contro il coniuge
usufruttuario ex lege "possessore di tutti i beni ereditari", e perciò
in grado di "controllare la consistenza dell'asse" e anzi "anche di
compiere atti di appropriazione e disposizione quanto meno del
patrimonio mobiliare" (così la ordinanza del tribunale di Asti) e che
"nel più dei casi era in grado di controllare ex se la consistenza
della massa ereditaria, ma anche di modificarla con eventuale
appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai giudici di
merito" (così l'ordinanza della Cassazione).
In entrambi i casi sottoposti ai due collegi rimettenti la
rilevanza della questione derivava dal fatto che la domanda di
riduzione (rispetto alla quale era pacificamente ritenuta strumentale
nel caso del tribunale di Asti la domanda di conferimento alla massa
ereditaria di un immobile in possesso del coniuge superstite, come
appartenente al defunto; nel caso della Cassazione, l'azione di
accertamento della simulazione di una compravendita immobiliare fra
coniuge defunto e coniuge superstite) era rivolta a un coniuge non
erede ma legatario, come in entrambi i casi avrebbero dovuto essere
considerati i coniugi superstiti, essendo aperta la successione prima
della riforma del diritto di famiglia, che, modificando l'art. 581 del
codice civile, trasformava in erede il coniuge superstite legittimario
in concorso con i figli.
4. - La questione è inammissibile.
Il tribunale di Asti, facendo propria la ratio della disposizione
dell'art. 564 del codice civile, comunemente accettata, nel senso che
la condizione di proponibilità dell'azione è chiaramente preordinata
"a fornire garanzia di obiettività e sincerità nell'accertamento
della consistenza dell'asse ereditario", esclude - come si è già
ricordato - che tale garanzia fosse necessaria nel caso, come quello
sottoposto al suo esame, di un convenuto che è "in grado quale
possessore (usufruttuario ex lege) di tutti i beni ereditari sino al
soddisfacimento delle sue ragioni, non soltanto di controllare la
consistenza dell'asse, ma, in ipotesi, anche di compiere atti di
appropriazione e disposizione quanto meno del patrimonio mobiliare"; e
quindi propone d'ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 564, primo comma, del codice civile, per contrasto con gli
artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione (come leggesi nel
dispositivo dell'ordinanza) "nei limiti di cui alla premessa in fatto e
in diritto".
La questione è dunque posta in relazione a una situazione di fatto
specifica, quella di un coniuge superstite che si trova in possesso
dell'intero patrimonio già appartenente al coniuge defunto, il che
escluderebbe ogni possibilità di frode da parte del figlio che agisce
per il ripristino dei suoi diritti di legittimario.
Sicché o la disposizione dell'art. 564, primo comma, del codice
civile, dovrebbe cadere nel senso di escludere la necessità
dell'accettazione con beneficio di inventario in qualsiasi caso di
azione contro donatari e legatari non coeredi, o coeredi rinunzianti
all'eredità, e la richiesta di questa soluzione integrale non
troverebbe motivazione nell'ordinanza di rimessione; oppure la
legittimità della disposizione dovrebbe essere negata in relazione
alla fattispecie esaminata dal giudice di merito, appunto cioè "nei
limiti di cui alla premessa in fatto", come si esprime nel dispositivo
l'ordinanza di rimessione.
Ora una pronunzia di illegittimità di questo tipo, cioè
rapportata a una particolare situazione di fatto, non può essere
chiesta alla Corte costituzionale.
5. - Alla stessa conclusione di inammissibilità deve giungersi
esaminando la questione come posta nella ordinanza della Cassazione.
La Corte di cassazione esclude il contrasto fra le osservazioni del
tribunale di Asti, alle quali aderisce, "con quanto ritenuto da
precedente sentenza di questa Corte in relazione alla diversa ipotesi
di azione di riduzione proposta da legittimari nei confronti non di
coniuge superstite", e afferma che la condizione dell'accettazione
della eredità con beneficio di inventario è richiesta irrazionalmente
quando l'azione sia proposta nei confronti del coniuge superstite,
perché questi "quale usufruttuario ex lege (ripetesi ante riforma
1975), nel più dei casi era in grado non solo di controllare ex se la
consistenza della massa ereditaria, ma anche di modificarla con
eventuale appropriazione di beni, come, nella specie, accertato dai
giudici di merito".
Sicché anche in questo caso la norma impugnata dovrebbe essere
dichiarata illegittima in relazione a una situazione di fatto, e ciò,
come detto, non è possibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 564, comma primo, del codice civile, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal tribunale di Asti e dalla
Corte di cassazione con le ordinanze (n. 139 del reg. ord. 1978 e n.
652 del reg. ord. 1982) di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - FRANCESCO GRECO -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte