Sentenza n. 235/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 64legge 69/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo
comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 2
giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di
Bella Franco contro il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti ed altri, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Di Bella Franco e del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Corso Bovio per Di Bella Franco e Franco G.
Scoca per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Di Bella Franco, con ricorso notificato il 18 settembre 1990,
impugnava per cassazione la sentenza del 3 aprile 1990, con la quale
la Corte di appello di Milano, confermando la decisione del locale
Tribunale, aveva ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare
della censura ad esso ricorrente inflitta dal Consiglio Regionale
dell'Ordine dei Giornalisti con deliberazione del 13 dicembre 1982, e
confermata dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 28 marzo
1985.
L'adita Corte, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Di
Bella, con ordinanza del 2 giugno 1992 (R.O. n. 741 del 1992), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui, per le impugnazioni
davanti al giudice ordinario in primo e secondo grado dei
provvedimenti disciplinari emessi a carico di giornalisti, prevede il
rito camerale anziché l'udienza pubblica.
La Corte remittente ha rilevato che il procedimento disciplinare
de quo si articola in due fasi - una di carattere amministrativo, che
si svolge dinanzi al Consiglio regionale dell'ordine, e in sede di
impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale; e l'altra, di carattere
giudiziario, che riguarda le impugnazioni delle deliberazioni del
Consiglio nazionale -, e che si svolge dinanzi al Tribunale e alla
Corte di appello con il rito camerale, cioè in camera di consiglio
sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Ed ha ritenuto che
sussisterebbe violazione dell'art. 101 della Costituzione il quale,
secondo l'interpretazione datane da questa Corte (specialmente con la
sentenza n. 50 del 1989), prevede l'operatività del principio della
pubblicità delle udienze quale espressione di civiltà giuridica,
affermato anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950.
2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata
altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la
parte privata ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
La difesa della prima ha insistito per l'accoglimento
dell'eccezione di illegittimità costituzionale con argomenti
sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla Corte
remittente.
La difesa del secondo insiste, invece, per la declaratoria di
infondatezza della questione osservando che, alla stregua della
stessa giurisprudenza costituzionale citata nell'ordinanza di
rimessione, il principio della pubblicità delle udienze in relazione
alle peculiarità del procedimento di cui trattasi, può subire
eccezioni, il cui apprezzamento è affidato alla discrezionalità del
legislatore; che nella specie la deroga al principio suddetto trova
piena e ragionevole giustificazione nella esigenza di riservatezza
del giornalista inquisito nonché nella salvaguardia della sua
immagine professionale e dei diritti della persona.
3. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha
depositato una memoria con la quale ha sottolineato che alcuni
giudici di merito, nei procedimenti aventi ad oggetto l'irrogazione
di sanzioni disciplinari a carico di giornalisti, hanno ritenuto
applicabile la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e, di
conseguenza, hanno disposto la celebrazione di udienze pubbliche. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 64, primo comma,
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude
l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile e l'ivi
sancito principio di pubblicità delle udienze ai giudizi, davanti al
Tribunale ed alla Corte di appello, in materia di responsabilità
disciplinare dei giornalisti, violi l'art. 101 della Costituzione,
che sancisce l'operatività del detto principio, secondo
l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale ed in
conformità a quanto stabilito da vari atti internazionali.
2. - La questione è inammissibile.
Si è più volte affermato (sent. nn. 373/92, 69/91, 50/89) che la
pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi
giurisdizionali costituisce un cardine dell'ordinamento democratico
fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa
l'amministrazione della giustizia.
La validità del suddetto principio è sancita anche in vari atti
internazionali citati nelle sentenze richiamate, tra essi l'art. 6
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata
dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, e il secondo comma
dell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà
fondamentali, adottata dal Parlamento europeo con la risoluzione del
12 aprile 1989, secondo cui chiunque ha diritto a che la sua causa
sia trattata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole,
dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale istituito dalla
legge.
Il principio suddetto però non trova un'applicazione assoluta.
Possono essere posti limiti alla pubblicità delle udienze
nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza
nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o
della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi
della stessa giustizia.
Nella recente legge 12 aprile 1990, n. 74, per il procedimento
disciplinare a carico dei magistrati si è affermato il principio
della pubblicità delle udienze ma si sono anche previsti limiti alla
sua applicazione.
3. - Nella fattispecie la mancanza di pubblicità riguarda le fasi
del procedimento che si svolgono dinanzi al Tribunale e alla Corte di
Appello per cui potrebbe trovare applicazione il principio di cui
trattasi.
Tuttavia, anche in questo particolare procedimento possono venire
in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita
di relazione del giornalista, per cui la sua applicazione non può
essere assoluta ed incondizionata ma può essere necessario il
bilanciamento dei vari interessi in gioco; in particolare, di quelli
che fanno capo allo stesso giornalista e di quelli relativi alla
garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del
procedimento. Il suddetto bilanciamento e la correlativa definizione
degli eventuali limiti sono affidati alla discrezionalità del
legislatore, al quale non può sostituirsi questa Corte.
Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in
riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte