Corte costituzionale

Sentenza n. 235/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1993 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 64legge 69/1963

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo

comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della

professione di giornalista), promosso con ordinanza emessa il 2

giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di

Bella Franco contro il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Giornalisti ed altri, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Di Bella Franco e del Consiglio

Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Corso Bovio per Di Bella Franco e Franco G.

Scoca per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Di Bella Franco, con ricorso notificato il 18 settembre 1990,

impugnava per cassazione la sentenza del 3 aprile 1990, con la quale

la Corte di appello di Milano, confermando la decisione del locale

Tribunale, aveva ritenuto la legittimità della sanzione disciplinare

della censura ad esso ricorrente inflitta dal Consiglio Regionale

dell'Ordine dei Giornalisti con deliberazione del 13 dicembre 1982, e

confermata dal Consiglio Nazionale con deliberazione del 28 marzo

1985.

L'adita Corte, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal Di

Bella, con ordinanza del 2 giugno 1992 (R.O. n. 741 del 1992), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 della

legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui, per le impugnazioni

davanti al giudice ordinario in primo e secondo grado dei

provvedimenti disciplinari emessi a carico di giornalisti, prevede il

rito camerale anziché l'udienza pubblica.

La Corte remittente ha rilevato che il procedimento disciplinare

de quo si articola in due fasi - una di carattere amministrativo, che

si svolge dinanzi al Consiglio regionale dell'ordine, e in sede di

impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale; e l'altra, di carattere

giudiziario, che riguarda le impugnazioni delle deliberazioni del

Consiglio nazionale -, e che si svolge dinanzi al Tribunale e alla

Corte di appello con il rito camerale, cioè in camera di consiglio

sentiti il pubblico ministero e gli interessati. Ed ha ritenuto che

sussisterebbe violazione dell'art. 101 della Costituzione il quale,

secondo l'interpretazione datane da questa Corte (specialmente con la

sentenza n. 50 del 1989), prevede l'operatività del principio della

pubblicità delle udienze quale espressione di civiltà giuridica,

affermato anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la

parte privata ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

La difesa della prima ha insistito per l'accoglimento

dell'eccezione di illegittimità costituzionale con argomenti

sostanzialmente sovrapponibili a quelli fatti propri dalla Corte

remittente.

La difesa del secondo insiste, invece, per la declaratoria di

infondatezza della questione osservando che, alla stregua della

stessa giurisprudenza costituzionale citata nell'ordinanza di

rimessione, il principio della pubblicità delle udienze in relazione

alle peculiarità del procedimento di cui trattasi, può subire

eccezioni, il cui apprezzamento è affidato alla discrezionalità del

legislatore; che nella specie la deroga al principio suddetto trova

piena e ragionevole giustificazione nella esigenza di riservatezza

del giornalista inquisito nonché nella salvaguardia della sua

immagine professionale e dei diritti della persona.

3. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa della parte privata ha

depositato una memoria con la quale ha sottolineato che alcuni

giudici di merito, nei procedimenti aventi ad oggetto l'irrogazione

di sanzioni disciplinari a carico di giornalisti, hanno ritenuto

applicabile la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e, di

conseguenza, hanno disposto la celebrazione di udienze pubbliche. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 64, primo comma,

della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude

l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile e l'ivi

sancito principio di pubblicità delle udienze ai giudizi, davanti al

Tribunale ed alla Corte di appello, in materia di responsabilità

disciplinare dei giornalisti, violi l'art. 101 della Costituzione,

che sancisce l'operatività del detto principio, secondo

l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale ed in

conformità a quanto stabilito da vari atti internazionali.

2. - La questione è inammissibile.

Si è più volte affermato (sent. nn. 373/92, 69/91, 50/89) che la

pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi

giurisdizionali costituisce un cardine dell'ordinamento democratico

fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa

l'amministrazione della giustizia.

La validità del suddetto principio è sancita anche in vari atti

internazionali citati nelle sentenze richiamate, tra essi l'art. 6

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata

dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, e il secondo comma

dell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà

fondamentali, adottata dal Parlamento europeo con la risoluzione del

12 aprile 1989, secondo cui chiunque ha diritto a che la sua causa

sia trattata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole,

dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale istituito dalla

legge.

Il principio suddetto però non trova un'applicazione assoluta.

Possono essere posti limiti alla pubblicità delle udienze

nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza

nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o

della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi

della stessa giustizia.

Nella recente legge 12 aprile 1990, n. 74, per il procedimento

disciplinare a carico dei magistrati si è affermato il principio

della pubblicità delle udienze ma si sono anche previsti limiti alla

sua applicazione.

3. - Nella fattispecie la mancanza di pubblicità riguarda le fasi

del procedimento che si svolgono dinanzi al Tribunale e alla Corte di

Appello per cui potrebbe trovare applicazione il principio di cui

trattasi.

Tuttavia, anche in questo particolare procedimento possono venire

in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita

di relazione del giornalista, per cui la sua applicazione non può

essere assoluta ed incondizionata ma può essere necessario il

bilanciamento dei vari interessi in gioco; in particolare, di quelli

che fanno capo allo stesso giornalista e di quelli relativi alla

garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del

procedimento. Il suddetto bilanciamento e la correlativa definizione

degli eventuali limiti sono affidati alla discrezionalità del

legislatore, al quale non può sostituirsi questa Corte.

Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio

1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in

riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di

Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte