Sentenza n. 235/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 14legge 319/1976
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5,
della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili
(art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 settembre 1994 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento
penale a carico di Cunotto Luigina Natalina, iscritta al n. 672 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 20 dicembre 1994 dal Pretore di Asti nel
procedimento penale a carico di Borello Armando, iscritta al n. 57
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Cunotto
Luigina Natalina - imputata del reato di cui all'art. 27 del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915, in relazione all'art. 1 della legge
regionale del Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, perché non osservava
tutte le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione della
Provincia di Asti dell'11 agosto 1992 in tema di spandimento dei
liquami su terreno ad uso agricolo -, il Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Asti ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1, comma 5, della
citata legge regionale, per violazione dell'art. 25 della
Costituzione.
Il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata, includendo
nel campo di applicazione del d.P.R. n. 915 del 1982 una condotta -
lo spandimento su terreno adibito ad usi agricoli dei reflui
provenienti da insediamenti civili o produttivi, nella specie liquami
derivanti da macellazione - la quale ha la propria compiuta
disciplina, anche penale, nella legge n. 319 del 1976, comporta come
conseguenza la qualificazione dello spandimento di liquami su suolo
agricolo come forma di smaltimento di rifiuti. Il che, peraltro,
sulla base di una ricostruzione sistematica del rapporto tra
disciplina degli scarichi e disciplina dello smaltimento dei rifiuti
e sulla base altresì dell'orientamento giurisprudenziale prevalente,
deve ritenersi contrario a Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, infatti, il contrasto tra la norma
regionale impugnata e l'art. 25 della Costituzione, appare evidente,
in quanto, come anche ripetutamente affermato dalla Corte
costituzionale, la legge regionale non può interferire sulla
competenza in materia penale, riservata esclusivamente allo Stato.
Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che, a seguito
dell'accoglimento della sollevata questione, non sarebbe più
configurabile l'imputazione contestata e il pubblico ministero
dovrebbe valutare la possibilità di contestare alla stessa il reato
di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 319 del 1976.
2. - È intervenuta in giudizio la Regione Piemonte, la quale,
riservandosi di svolgere in una successiva memoria le proprie difese,
chiede che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Borello
Armando - imputato tanto del reato di cui all'art. 21, comma primo,
della legge n. 319 del 1976, perché effettuava sul suolo scarichi di
liquami (feci, urine e acque di lavaggio) dell'allevamento di suini
costituente insediamento produttivo, senza aver richiesto la
prescritta autorizzazione, quanto del reato di cui all'art. 25 del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in relazione all'art. 1, punto 5,
della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, per aver
effettuato smaltimento su terreno sotto forma di trattamento dei
liquami provenienti dal proprio allevamento suinicolo - il Pretore di
Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, nei confronti
dell'art. 1, comma 5, della citata legge della Regione Piemonte n. 13
del 1990.
Il giudice a quo osserva, quanto alla rilevanza della questione,
che la disposizione impugnata si pone in contrasto macroscopico con
il quadro normativo risultante dalla legge n. 319 del 1976 e dal
d.P.R. n. 915 del 1982, laddove include nel campo di applicazione di
quest'ultimo le operazioni di spandimento su terreni agricoli di
liquami provenienti da insediamenti civili o produttivi, con
conseguente duplicazione di incriminazioni prodotta dalla
disposizione impugnata. Tale duplicazione, secondo il giudice,
potrebbe avvenire solo attraverso una dichiarazione di illegittimità
costituzionale, e non anche attraverso la disapplicazione della
disposizione stessa da parte del giudice.
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
osserva che, poiché la disposizione impugnata stabilisce l'equazione
"spandimento dei reflui provenienti dagli insediamenti civili o
produttivi" - "attività di smaltimento dei rifiuti sub specie di
trattamento degli stessi", il legislatore regionale non si è
limitato a specificare una previsione già contenuta nella normativa
statale, ma ha attuato un vero e proprio ampliamento dell'ambito di
operatività della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti,
concretando la violazione del principio di riserva allo Stato della
competenza in campo penale, derivante dal combinato disposto degli
artt. 25 e 117 della Costituzione. E ciò sia perché il concetto di
spandimento non può essere assimilato a quello di trattamento dei
rifiuti, sia perché l'attività di spandimento dei reflui di origine
animale sul suolo ai fini agricoli non realizza alcuna delle fasi di
smaltimento dei rifiuti, per le quali il d.P.R. n. 915 del 1982
richiede l'autorizzazione. La disposizione impugnata, infatti, non
distinguendo se si tratti di reflui prodotti da insediamenti propri o
di terzi e non richiedendo che venga necessariamente installato o
gestito un impianto di innocuizzazione o una discarica, ha l'effetto
di ampliare la previsione normativa statale, con l'ulteriore
conseguenza di assoggettare all'obbligo dell'autorizzazione e alla
possibile comminatoria di sanzioni penali attività che, in difetto
della stessa, ne sarebbero escluse.
4. - È intervenuta anche in questo giudizio la Regione Piemonte,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata,
così come è già stata dichiarata manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, della
medesima legge regionale, sul presupposto che lo spandimento di
liquami animali per uso agricolo o di deiezioni provenienti da
allevamenti di suini su terreni a fini agricoli non rientra nella
previsione dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, la quale
disciplina l'apertura e l'effettuazione di scarichi nelle acque
superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che
private, sul suolo o sottosuolo. Considerato in diritto Con le due ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Asti e il Pretore di Asti
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 25 e 117 della Costituzione, nei confronti
dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo
1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).
Secondo i giudici rimettenti, la disposizione impugnata, nel
prevedere che l'operazione di smaltimento ai fini agricoli dei reflui
provenienti da insediamenti civili e produttivi, considerata come
fase di trattamento dei reflui stessi, rientra nell'ambito di
applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, appare
contrastante con gli artt. 25 e 117 della Costituzione, per il fatto
che estende l'ambito di operatività del d.P.R. n. 915 del 1982 ad
attività rientranti nella disciplina degli scarichi stabilita dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319 e, così facendo, rende assoggettabili
tali attività alle sanzioni penali previste dal citato decreto
presidenziale, in violazione dei principi costituzionali che
riservano esclusivamente allo Stato la competenza ad adottare norme
incriminatrici.
Poiché le ordinanze hanno ad oggetto la medesima disposizione, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.
La questione è fondata.
La disposizione contestata contiene una norma diretta a definire
l'ambito di operatività del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,
stabilendo che lo spandimento dei reflui provenienti dagli
insediamenti civili o produttivi debba rientrare fra le attività di
smaltimento dei rifiuti sotto specie di trattamento degli stessi. Nel
far ciò, come osservano i giudici a quibus, il legislatore regionale
non si è limitato a specificare il contenuto di un precetto di legge
statale, assistito da una particolare sanzione penale, ma ha
modificato le classificazioni di attività stabilite dalle leggi
statali alterando, conseguentemente, il sistema sanzionatorio penale
previsto da tali leggi.
Stando a queste ultime, infatti, lo spandimento sul suolo agricolo
di liquami, non tossici o nocivi, provenienti da insediamenti
produttivi o civili e, in particolare, di liquami derivanti da
laboratori di macellazione o da allevamenti di bestiame rientra tra
le fattispecie normative disciplinate dagli artt. 1 e 4 della legge
n. 319 del 1976, ed è pertanto assoggettabile, ove sia compiuto in
violazione dei precetti ivi stabiliti, alle sanzioni, anche penali,
previste dall'art. 21 della predetta legge.
La disposizione di legge regionale oggetto di impugnazione,
invece, nell'attrarre la disciplina dello spandimento dei liquami
sopra indicati a quella dello smaltimento dei rifiuti e, in
particolare, alle norme stabilite per la fase del trattamento degli
stessi dal d.P.R. n. 915 del 1982, si pone in diretto contrasto con
l'art. 2, comma settimo, lettera d), dello stesso decreto
presidenziale, il quale espressamente esclude l'applicabilità di
quest'ultimo agli scarichi disciplinati dalla legge n. 319 del 1976
(e successive modificazioni), finendo per sovrapporre alle sanzioni,
anche penali, previste dalla legge appena citata il diverso sistema
sanzionatorio, incluse le norme incriminatrici, fissato nel titolo V
del d.P.R. n. 915 del 1982.
Poiché, dunque, al legislatore regionale non spetta il potere di
comminare o rimuovere sanzioni penali ovvero variare con proprie
norme le pene previste dalle leggi statali in una data materia e
poiché allo stesso legislatore è, conseguentemente, inibito
interferire con proprie disposizioni con il sistema sanzionatorio
penale stabilito dal legislatore statale esentando determinate
condotte dalla sottoposizione a norme penali o, in generale,
modificando, in meglio o in peggio, l'assoggettamento di determinati
comportamenti alle pene fissate dalle leggi dello Stato (v. ad
esempio sentenze nn. 213 e 117 del 1991, 309 e 43 del 1990, 370 del
1989), non resta che dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte n. 13 del
1990 per violazione degli artt. 25 e 117 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Piemonte 26 marzo
1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
degli scarichi civili (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte