Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal pretore

di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio e il

prefetto di Genova, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione avverso un

provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato dal

prefetto di Genova nei confronti di un automobilista per avere questi

invertito il senso di marcia della propria autovettura nello svincolo

di un casello autostradale - il pretore di Genova, con ordinanza

emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 176 e 218 del codice della strada;

che - rilevata la modesta gravità del fatto ascritto al

ricorrente e ritenuta inconciliabile l'imposizione della sospensione

della patente, quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art.

176, commi 19 e 22, con l'immediata applicazione della sanzione

amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera

dei verbalizzanti, e quindi del prefetto, stabilita dal successivo

art. 218 - osserva il rimettente come un simile duplice sistema

vìoli tanto il diritto di difesa quanto il principio di riserva di

giurisdizione penale, affidando la cognizione di parte della

fattispecie sanzionatoria all'autorità amministrativa prima che il

giudizio sul reato venga svolto;

che, pertanto, secondo il pretore a quo: a) gli artt. 176 e 218

del codice della strada ledono gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

"nella parte in cui pongono un doppio regime in merito alla

sospensione della patente, limitando nella sostanza le garanzie del

procedimento penale e prevedendo la preventiva e diretta applicazione

di parte della pena in sede amministrativa"; b) lo stesso art. 176

contrasta altresì con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in

cui impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso

di inversione su rampe ove non vi sia pericolo in concreto sia di un

minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli stessi

siti autostradali, nel caso in cui si siano verificati danni alle

persone, (la sospensione) è applicata per un periodo inferiore (ex

art. 222 del codice della strada)";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle sollevate

questioni.

Considerato che la questione sub a) risulta sollevata sul

presupposto che la sanzione accessoria della sospensione provvisoria

della patente di guida ad opera del prefetto, in caso di reato

inerente alla circolazione, faccia parte di un'unica fattispecie

sanzionatoria soggetta alla naturale cognizione del giudice penale;

che, viceversa, questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza

(già nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo, e

recentemente nelle ordinanze nn. 167, 168, 169 e 170 del 1998) come

sussista una radicale differenza di finalità e presupposti tra il

provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei

casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione

accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta -

all'esito del relativo accertamento - rispettivamente dal prefetto o

dal giudice penale, a seconda che sia stato commesso un mero illecito

amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);

che, infatti, pur costituendo anch'essa misura afflittiva -

connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo

di abilitazione alla guida, adottata a séguito (ed a cagione) della

violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della

circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997) -, la

sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva

spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente

preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale),

strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza

l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un

veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili

come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di

un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori

pericoli;

che, dunque, gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente

sistema di ripartizione, fra organi giurisdizionali e non, della

competenza ad adottare le diverse sanzioni risultano denunciati

esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva

ermeneutica;

che, inoltre, trattandosi nella presente specie di sanzione

provvisoria adottata a séguito della commissione d'un reato,

parimenti erronea si configura la denuncia dell'art. 218, col quale -

come già detto - viene disciplinato il diverso procedimento di

irrogazione del provvedimento prefettizio in caso di commissione di

un mero illecito amministrativo;

che questioni identiche a quella sub b) sono già state

dichiarate non fondate con la sentenza n. 373 del 1996 (anch'essa

ignorata dal rimettente) e manifestamente infondate con le ordinanze

nn. 89, 190 e 422 del 1997;

che in tali decisioni la Corte ha affermato come non spetti ad

essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore, né

di stabilire la quantificazione delle sanzioni (cfr. sentenze n. 217

del 1996 e n. 313 del 1995);

che va altresì ribadito come, in ogni caso, onde verificare il

rispetto del limite dell'uguaglianza e della ragionevolezza, il

raffronto tra diversi trattamenti sanzionatori non possa essere

compiuto prendendo in considerazione - nelle fattispecie indicate dal

rimettente quali tertia comparationis, con riferimento alle sanzioni

accessorie previste dall'art. 222, quando dalla violazione di norme

della circolazione stradale derivi un danno alla persona -

esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (appunto la sanzione

amministrativa accessoria) separato dalla pena detentiva principale

cui accede;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti

nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, le sollevate questioni devono essere tutte

dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 176 e 218 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte