Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del

codice di procedura civile in relazione all'art. 11 del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1999

dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il

Condominio "Piazza Monzoni 3" di Carrara e Federico Governatori ed

altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1999, il giudice

dell'esecuzione del tribunale di Bologna - nel corso di un

procedimento di esecuzione forzata a carico di un magistrato in

servizio nel distretto della Corte d'appello di Bologna, per

espropriazione di crediti da lui vantati verso terzi - ha proposto,

in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice

di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre

1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i

magistrati), ai sensi del quale, per le cause in cui sia comunque

parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello

comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del Capo I del

Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, la competenza

territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente

per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto,

individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;

che il rimettente - dato atto che il debitore ha cessato di

appartenere alla magistratura, per pensionamento, in epoca successiva

all'ultima notifica dell'atto di pignoramento - ritiene che

"comunque", in base all'art. 5 cod. proc. civ., la competenza si

determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al

momento della proposizione della domanda, onde, in applicazione della

norma impugnata, egli sarebbe incompetente;

che, peraltro, il criterio di competenza territoriale posto

dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nella parte in cui si applica

all'esecuzione forzata, in deroga all'art. 26 cod. proc. civ. -

appare al remittente in contrasto con i ricordati parametri

costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della

questione.

Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che il

magistrato assoggettato all'esecuzione, il quale al momento della

proposizione della domanda prestava servizio nello stesso distretto,

ha poi cessato di appartenere alla magistratura per pensionamento, e,

dall'altro, soggiunge che "comunque" ex art. 5 cod. proc. civ., la

competenza si determina in base allo stato di fatto ed alla legge

esistenti a quel momento, onde la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale della norma impugnata, che gli sottrae

una competenza altrimenti a lui spettante;

che tale motivazione sulla rilevanza è palesemente

insufficiente, giacché il rimettente non spiega perché non ha

tenuto conto del "diritto vivente" secondo cui il principio, posto

dall'art. 5 cod. proc. civ., della determinazione della competenza in

base allo stato di fatto ed alla legge esistenti al momento della

proposizione della domanda, è inapplicabile ove un mutamento dello

stato di fatto (nella specie, la cessazione del magistrato dal

servizio) faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando

competente non era;

che l'insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la

questione - secondo consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo,

ordinanza n. 566 del 2000) - manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101

della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di

Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte