Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma

primo, prima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con ingiuria o

minaccia contro superiore ufficiale) promosso con ordinanza emessa il

15 ottobre 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino, nel

procedimento penale a carico di Orlando Antonio, iscritta al n. 380 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Orlando Antonio,

imputato di insubordinazione continuata con minaccia nei confronti di

superiori ufficiali, il Tribunale militare territoriale di Torino ha

impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189, primo

comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un

superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza

n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. limitatamente alla

parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il

reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore

ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di

Torino, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in

epigrafe e già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n.

103 del 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte