Sentenza n. 236/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 159/1976
- art. 3legge 689/1976
- art. 1d.l. 759/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3
legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10
agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30
aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente
disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori
modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile
1976, n. 159) che ha modificato l'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159
promossi con ordinanze emesse il 28 gennaio 1978 dalla Sezione
Istruttoria della Corte d'appello di Bologna, il 20 novembre 1978 dal
Tribunale di Oristano, il 20 settembre 1979 dalla Corte d'appello di
Cagliari, il 17 dicembre 1980 dal Tribunale di Livorno, il 27 ottobre
1980 dal Tribunale di Salerno (tre ordinanze), il 2 aprile, il 1 aprile
e il 12 marzo 1982 dal Tribunale di Napoli, il 30 marzo 1982 dal
Tribunale di Salerno e il 15 giugno 1982 dal Tribunale di Genova,
iscritte rispettivamente al n. 267 del registro ordinanze 1978 e ai nn.
305 e 833 del registro ordinanze 1979; ai nn. 85, 278, 279 e 280 del
registro ordinanze 1981; ai nn. 506, 507, 508, 603 e 799 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 243 del 1978, n. 168 del 1979, n. 15 del 1980, nn. 123 e 200 del
1981, nn. 344 e 357 del 1982 e n. 101 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pignatti
Romano, imputato del delitto di contrabbando doganale (artt. 216 e 287
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) per avere, dal 1973, introdotto nel
territorio doganale italiano un natante a vela battente bandiera
inglese, la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Bologna, con
ordinanza del 28 gennaio 1978 R.O. 267/78), sollevava d'ufficio, in
riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (sostitutivo dell'art. 2
della legge 30 aprile 1976, n. 159), nella parte in cui rende
obbligatoria per i cittadini italiani possessori di navi o natanti non
nazionalizzati, la regolarizzazione della situazione di acquisizione di
detti beni nello Stato, esonerandoli dalle sole sanzioni amministrative
previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto e
non anche dalle sanzioni penali che il medesimo fatto dell'introduzione
di essi nello Stato comporta.
La Sezione osservava innanzitutto: a) che - contrariamente a quanto
ritenuto dal G.I. del Tribunale di Rimini con sentenza di
proscioglimento del 26 ottobre 1977, appellata dal Procuratore Generale
- il contestato delitto di contrabbando doveva ritenersi nella specie
astrattamente sussistente, in quanto esso si consuma non solo quando il
natante battente bandiera straniera sia immatricolato in violazione
degli obblighi doganali, ma anche quando, come nella specie, sia
introdotto e destinato "al consumo" nel territorio doganale senza che
ricorrano le condizioni per la sua temporanea importazione (artt. 2 e
30 della Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, approvata e resa
esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553); b) che il fatto che
l'immatricolazione del natante nei pubblici registri navali italiani ed
il suo trasferimento al nome dell'imputato non fossero avvenuti entro
il termine del 19 maggio 1977 fissato dalla norma impugnata (nella
specie la dichiarazione d'importazione era stata presentata solo il 22
giugno 1977 ed il natante era stato sequestrato nel porto di Rimini il
30 giugno 1977) non poteva nella specie comportare l'inapplicabilità
del beneficio dell'esonero dalle sanzioni amministrative e la
sussistenza del reato dalla medesima disposizione previsto per
l'inosservanza di tali prescrizioni, in quanto le relative pratiche
risultavano iniziate fin dal febbraio 1977 ed il loro mancato
compimento nel termine era da addebitare ad un ingiustificato ritardo
dell'Ufficio del Registro navale italiano.
Tanto premesso, la Sezione istruttoria osservava che la lettera
della norma prevede l'esonero dalle sole sanzioni amministrative e non
anche da quelle penali; e che, se scopo della sanatoria è di favorire
il rientro nel territorio della Repubblica di beni ed utilità
attraverso la loro intestazione ai cittadini italiani che ne erano già
effettivamente proprietari - anche al fine di sottoporli, per essi, al
giusto regime tributario - "tale scopo sarebbe chiaramente frustrato
dall'applicabilità delle norme sul contrabbando doganale, le quali
prevedono (come obbligatoria) la confisca del bene introdotto nel
territorio doganale da chi abbia la abituale residenza nel territorio
dello Stato". E cioè, una norma intesa a far coincidere la proprietà
dichiarata e registrata, in capo ad un cittadino italiano, sortirebbe
l'effetto di trasferire quel bene allo Stato, anziché al cittadino cui
si promette impunità se provvede a intestarsela.
Ma poiché tale azione (di intestarsi il bene che egli aveva già,
di fatto, all'estero) non costituisce una semplice facoltà, ma un
obbligo penalmente sanzionato "la norma comporterebbe la ulteriore
conseguenza di obbligare, sotto comminatoria della pena anche della
reclusione, il cittadino a denunciare se stesso per il reato di
contrabbando, consistente nell'introduzione nel territorio doganale,
ovvero nell'iscrizione nei pubblici registri italiani, di quel bene
che, in forza della citata legge n. 159 del 1976, è tenuto ad
intestarsi, a far registrare e ad introdurre nel territorio dello
Stato".
Di qui, ad avviso della Sezione, l'irragionevolezza del mancato
esonero (anche) dalle sanzioni penali ed il contrasto tra
l'autodenuncia scaturente necessariamente dall'osservanza delle norme
di sanatoria valutaria ed il diritto di difesa garantito dall'art. 24
Cost., che non consente che alcuno sia tenuto a confessare di aver
commesso un reato.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge n. 159/1976, sostituito dall'art. 3 della legge n.
689/1976, veniva altresì sollevata, sempre in riferimento all'art.
24, secondo comma, Cost. e con argomentazioni analoghe a quelle sopra
riferite: a) dal Tribunale di Oristano con ordinanza del 20 novembre
1978 emessa nel procedimento penale a carico di Cruciani Umberto ed
altro R.O. 305/1979); b) dalla Corte d'Appello di Cagliari con
ordinanza del 20 settembre 1979 emessa nel procedimento penale a carico
di Bianco Carmine R.O. 833/79); c) dal Tribunale di Salerno con quattro
ordinanze emesse il 27 ottobre 1980 nei procedimenti penali a carico di
Ventra Domenico, Malafronte Antonio e Nesta Luigi R.O. 278, 279 e 280
del 1981) ed il 30 marzo 1982 in quello a carico di Pezzullo Sossio
R.O. 603/82); d) dal Tribunale di Napoli con tre ordinanze emesse
rispettivamente il 12 marzo, 1 aprile e 2 aprile 1982 nei procedimenti
penali a carico di Bruglia Antonio ed altro, Castellano Lidia, Monaco
Lucrino ed altro R.O. 506, 507 e 508 del 1982).
In tutti i predetti casi, i procedimenti avevano ad oggetto il
delitto di contrabbando doganale addebitato a residenti in relazione al
possesso ed uso nello Stato di natanti da diporto battenti bandiera
straniera, e gli imputati risultavano aver adempiuto alle prescrizioni
necessarie per fruire della sanatoria prevista dal quinto comma
dell'art. 2 della legge n. 159/76, nel testo sostituito con l'art. 3
della legge 689/76.
3. - Alle argomentazioni dell'ordinanza 28 gennaio 1978 della
Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna (v. sopra, punto
1), da "intendersi qui integralmente richiamate versandosi in analoga
fattispecie", si riferiva espressamente il Tribunale di Livorno nel
sollevare - con ordinanza del 17 dicembre 1980 R.O. 85/81) emessa nel
corso del procedimento penale a carico di Trevisani Adalberto per
contrabbando doganale di un natante battente bandiera panamense - una
questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni
(artt. 2 della legge n. 159/1976 e 3 della legge n. 689/1976):
questione che peraltro veniva testualmente riferita all'art. 3 Cost.
Il Tribunale di Livorno, inoltre, prospettava - sempre in
riferimento all'art. 3 Cost. - un ulteriore profilo d'illegittimità
costituzionale, rilevando che in base al testo dell'art. 2 legge n. 159
la sanatoria ivi prevista, in quanto riferita alle "sanzioni valutarie
e fiscali", avrebbe operato anche per il delitto di contrabbando, a suo
avviso ricompreso in questa ultima "ampia e generica dizione", e che,
viceversa, l'art. 3 legge n. 689/1976 ha espressamente limitato la
sanatoria alle sole "sanzioni amministrative previste dalle norme
valutarie e fiscali", con ciò evidenziando la volontà del legislatore
di escluderla per le sanzioni penali conseguenti a fatti di
contrabbando.
Ciò premesso, il Tribunale osservava che "tale ultima norma è
intervenuta in pendenza del termine stabilito dalla legge n. 159 del
1976 per la osservanza delle prescrizioni comportanti
l'inapplicabilità delle sanzioni sia di natura amministrativa che di
natura penale, conseguenti a fatti di contrabbando, cosicché si è
creata di fatto una situazione di disparità di trattamento tra coloro
che hanno osservato le prescrizioni suddette prima dell'entrata in
vigore della legge n. 689/76 e coloro che hanno adempiuto a dette
prescrizioni successivamente all'entrata in vigore della nuova
normativa, ma anteriormente alla scadenza del termine originariamente
prescritto facendo ragionevolmente affidamento sulla applicabilità
della sanatoria".
Di qui, ad avviso del giudice a quo, una disparità di trattamento
priva di una qualsivoglia giustificazione razionale.
4. - Un'ulteriore ordinanza sul medesimo tema veniva emessa dal
Tribunale di Genova il 15 giugno 1982 nel corso di un procedimento
penale a carico di Bozzo Ferdinando R.O. 799/82). Nel caso di specie
erano stati contestati - in relazione al possesso, anteriore al 6
marzo 1976, di un'imbarcazione da diporto battente bandiera straniera
acquisita per interposta persona - non solo il delitto di contrabbando
(art. 282, lett. f), T.U. n. 43/1973) e la connessa evasione dell'IVA
all'importazione (capi a) e b)) ma anche il delitto valutario di cui
agli artt. 2 e 2 bis legge 30 aprile 1976, n. 159 per aver omesso
l'adempimento delle prescrizioni di cui al medesimo art. 2 (capo c)).
Tenuto conto di quest'ultima imputazione, ed ai fini della rilevanza
rispetto ad essa della questione sollevata, il Tribunale di Genova
impugnava - non (come le precedenti ordinanze) la prima parte, bensì -
la seconda parte del quinto comma del citato art. 2 legge n. 159/76
(come modificato dall'art. 3 legge n. 689/76), in quanto essa
assoggetta a sanzione penale chi non osservi le prescrizioni di cui ai
precedenti commi del medesimo art. 2, "senza prevedere l'esonero dalla
pena nei confronti di chi ometta la osservanza di tali prescrizioni al
fine di non rendere, con le dichiarazioni impostegli dalla norma, una
confessione di fatti costituenti reato". In tal modo, secondo il
giudice a quo, da un lato la questione si palesava rilevante rispetto
al reato contestato per tale omissione (capo c), e dall'altro si
evitava la censura ascrivibile alla prospettazione delle precedenti
ordinanze, e cioè quella di disparità di trattamento tra chi avendo
osservato le citate prescrizioni - andava esente da pena non solo per
le violazioni valutarie, ma anche per quelle di altro tipo (doganali,
finanziarie, societarie) e chi, avendo commesso solo queste ultime,
doveva invece soggiacere alle relative sanzioni.
In punto di non manifesta infondatezza il Tribunale affermava che
"l'imposizione di una sanzione criminale nella ipotesi di omessa
osservanza di prescrizioni, il rispetto delle quali implicherebbe
necessariamente la scoperta di reati precedentemente commessi
dall'obbligato a detta osservanza, comporta a carico di costui una
menomazione del diritto di difesa che è garantito come inviolabile
dalla Costituzione, e di cui aspetto essenziale è l'inammissibilità
di un dovere, penalmente sanzionato, di confessarsi autore di un
reato"; rimettendo poi alla Corte - in relazione a tale assunto - di
valutare se la garanzia del diritto di difesa si estenda a fasi
anteriori a quella processuale e se non debba affermarsi la esistenza
nell'ordinamento penale di una causa scriminante non codificata,
relativa alla non punibilità di chi commetta un fatto-reato per
esservi stato costretto dalla necessità di evitare l'accertamento a
suo carico di un altro reato, da lui precedentemente commesso.
Le predette ordinanze, tutte ritualmente notificate e comunicate,
venivano pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 243
del 30 agosto 1978 R.O. 267/78); n. 168 del 20 giugno 1979 R.O.
305/79); n. 15 del 16 gennaio 1980 R.O. 833/79); n. 123 del 6 maggio
1981 R.O. 85/81); n. 200 del 22 luglio 1981 R.O. 278, 279, 280/81); n.
344 del 15 dicembre 1982 R.O. 506, 507, 508/82); n. 357 del 29 dicembre
1982 R.O. 603/82); n. 101 del 13 aprile 1983 R.O. 799/82).
5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenendo in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel giudizio promosso con la
sopracitata ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'Appello
di Bologna, osservava che il comportamento la cui esecuzione è
prescritto che sia compiuta nel termine del 19 maggio 1977 non è -
come ritenuto dalla Sezione istruttoria - la registrazione o
intestazione del bene in capo al cittadino italiano bensì la semplice
domanda di importazione (quarto comma dell'art. 3 citato) come tale
dipendente dalla sola iniziativa dell'interessato e non anche da
formalità amministrative successive. Se quindi tale domanda non fosse
stata nella specie presentata nei termini - come all'Avvocatura sembra
di poter dedurre dal riferimento fatto nell'ordinanza a formalità del
tutto diverse - non vi sarebbe stata esecuzione dello specifico
comportamento obbligatorio previsto dalla norma, e quindi la questione
sollevata si appaleserebbe irrilevante.
Nel merito l'Avvocatura "pur non sottovalutando le incertezze che
possono essere ingenerate dalla formulazione non esplicita del testo
legislativo", riteneva che l'interpretazione logica e sistematica di
esso debba condurre a concludere che "la dichiarazione di importazione
del natante valga a regolarizzare in toto la posizione del natante
stesso non solo per quanto concerne l'aspetto valutario ma anche per
quanto concerne l'eventuale precedente violazione di norme vietanti
l'uso da parte di residenti di natanti di bandiera estera, ammessi ad
importazione temporanea a nome di proprietari fittizi stranieri".
Poiché infatti la norma (art. 3, lett. d)) autorizza espressamente il
"trasferimento della proprietà" (senza corrispettivo) al cittadino
possessore del natante e prevede tale operazione come coonestata con
quella di importazione, la "finzione" cui essa è complessivamente
ispirata non dovrebbe ritenersi limitata al solo trasferimento del
bene, ma estesa "alla assunzione formale, anche ai fini delle leggi
doganali, di una posizione corrispondente a quella di un continuato
possesso del bene da parte del proprietario straniero, posizione
escludente per incompatibilità ad ogni effetto legale il rilievo di
eventuale diversa utilizzazione o uso del bene stesso". Realizzandosi
cioè la fattispecie normativa "con il regolare trasferimento del
natante al cittadino italiano e con la contestuale importazione", si
darebbe "rilievo formale ed esclusivo alla situazione simulata di
appartenenza "di esso ad uno straniero, con ciò riassorbendosi
logicamente ogni diversa (ed incompatibile) situazione di fatto: il che
esclude che le dichiarazioni volte a rendere operativa l'importazione -
da considerare a tutti gli effetti come regolare - possano costituire
autodenuncia per violazioni precedentemente perpetrate.
L'Avvocatura dello Stato interveniva anche nei giudizi promossi con
le sopracitate ordinanze dei Tribunali di Oristano R.O. 305/79),
Salerno R.O. 278, 279, 280/81, 603/82), Napoli R.O. 506, 507 e 508/82)
e Livorno R.O. 85/81), riportandosi, nelle relative memorie, alle
deduzioni già svolte nel merito rispetto all'ordinanza della Sezione
istruttoria di Bologna.
Rispetto alla disparità di trattamento ravvisata dal Tribunale di
Livorno - mancata estensione alle sanzioni penali conseguenti a fatti
di contrabbando della sanatoria prevista dall'art. 3 della legge n.
689/76 in rapporto a quanto, invece, disponeva l'art. 2, secondo comma,
legge n. 159/76 per il periodo in cui è rimasto in vigore nel suo
testo originario l'Avvocatura osservava che quanto già da essa
sostenuto rispetto al citato art. 3 (che cioè tale norma "non può
comportare l'insorgere di una situazione per la quale sia contestabile
il reato di contrabbando a colui che opera la regolarizzazione del
possesso dei beni anteriormente detenuti in condizioni di
illegittimità") fa venir meno il presupposto in base al quale tale
disparità di trattamento è stata prospettata.
Anche rispetto alla censura prospettata dal Tribunale di Genova,
l'Avvocatura ribadiva la tesi secondo cui l'adempimento delle
prescrizioni previste per fruire della sanatoria valutaria vale ad
impedire la stessa prospettabilità di una "importazione illegittima".
Questa, invero, essendo assunta ad elemento della fattispecie normativa
di sanatoria, non potrebbe logicamente fungere da presupposto dei
delitti - di contrabbando doganale o di evasione dell'IVA,
all'importazione - che su di essa si fondano, mentre le medesime
conseguenze (a smentita di quanto paventato dal citato Tribunale) non
potrebbero verificarsi rispetto a quei reati - societari o finanziari -
che non presentano tali caratteristiche. Considerato in diritto :
1. - Le dodici ordinanze di rimessione propongono questioni
identiche od analoghe, aventi per oggetto alcuni disposti dell'art. 2
della legge 30 aprile 1976, n. 159 - di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 - nel testo sostituito
dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 di conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 10 agosto 1976, n. 543. I relativi
giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - "Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie", con il decreto legge 4
marzo 1976, n. 31, l'esportazione all'estero, senza la prescritta
autorizzazione, di valuta nazionale o estera, titoli azionari e
obbligazioni, titoli di credito ovvero altri mezzi di pagamento, è
stata punita con la multa dalla metà al triplo del valore dei beni
esportati (art. 1, primo comma).
Del pari, "chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato, a
favore proprio o di altri, disponibilità valutarie o attività di
qualsiasi genere senza l'autorizzazione prevista dalle norme valutarie
è punito con la multa dalla metà al triplo del valore delle
disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate" (art. 1,
secondo comma).
I successivi commi del medesimo art. 1 prevedono ipotesi aggravate
(commi terzo, quarto e quinto), l'obbligo della confisca (sesto
comma), l'equiparazione del reato tentato a quello consumato (settimo
comma).
Il d.l. n. 31 del 1976 venne convertito in legge, con la legge 30
aprile 1976, n. 159, che, all'art. 1, ha introdotto talune
modificazioni al testo del decreto convertito.
La medesima legge n. 159 del 1976, all'art. 2, ha istituito per i
possessori all'estero di disponibilità valutarie o di altre attività
costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del
fatto, l'obbligo di farne dichiarazione, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della legge stessa (19 maggio 1976), all'Ufficio italiano dei
cambi e di far rientrare in Italia, nei tre mesi successivi, i
capitali, ovvero di depositare i titoli esteri, mentre per gli
immobili, fermo l'obbligo della dichiarazione predetta, l'interessato
era tenuto a far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
L'osservanza di tali disposizioni - recita l'art. 2, secondo comma
- "rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle
leggi vigenti al momento del fatto".
Di converso, l'inosservanza delle disposizioni del primo comma
entro i termini ivi fissati è punita a norma dell'art. 1 del d.l. n.
31 del 1976 (terzo comma).
3. - Con il d.l. 10 agosto 1976, n. 543, entrato in vigore il 12
agosto dello stesso anno, venne prorogato al 19 novembre 1976 il
termine previsto dal succitato art. 2 della legge n. 159 del 1976 per
la presentazione della dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi;
termine che secondo l'originaria disposizione di legge sarebbe venuto a
scadere il 19 agosto 1976.
Il d.l. n. 543 del 1976 venne a sua volta convertito in legge con
la legge 8 ottobre 1976, n. 689 (art. 1).
La stessa legge, per quanto interessa nel presente giudizio, con
l'art. 3 sostituisce interamente l'art. 2 della legge n. 159 del 1976.
Giova riprodurre il testo novellato nelle parti che rilevano ai
fini della decisione: "art. 3 - L'art. 2 della legge 30 aprile 1976,
n. 159 è sostituito con i seguenti:
Art. 2 - Chiunque alla data del 19 novembre 1976 possiede
all'estero direttamente o indirettamente disponibilità valutarie o
attività di qualsiasi genere, costituite anteriormente al 6 marzo
1976, in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto,
è tenuto, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi,
a farne dichiarazione all'Ufficio stesso entro il 19 novembre ed a
provvedere ai seguenti altri adempimenti: ... d) vendere o liquidare
entro il 19 maggio 1977 le attività mobiliari diverse da quelle
indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o a una
banca agente le disponibilità valutarie liquide e trasferibili
ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data
della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da
aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali,
i possessori entro la detta data possono importarli trasferendone la
proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici
registri nazionali secondo le formalità stabilite dal ministro per il
commercio con l'estero, di concerto con i ministri competenti.
(Quarto comma) - L'obbligo della dichiarazione previsto nei commi
precedenti si considera assolto qualora si provveda direttamente alla
cessione di cui alle lettere (a), c) d)) (o al deposito di cui alla
lettera b) e alla domanda di importazione di cui alla lettera d)).
(Quinto comma) - L'osservanza delle prescrizioni di cui ai
precedenti commi rende inapplicabili le sanzioni amministrative
previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto.
Chi non osserva le prescrizioni stesse è punito con la multa fino a
lire 500 mila ovvero se la violazione si riferisce a disponibilità o
attività di valore superiore a 15 milioni di lire, con la reclusione
da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto
valore".
"Art. 2 bis - I residenti che, tramite l'interposizione di non
residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni
estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi
genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19
maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo
adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente art. 2
dei quali ricorrano i presupposti.
Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti
stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo.
La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti
all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio
stesso.
Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si
considerano effettuate a titolo oneroso".
Infine, con il d.l. 19 novembre 1976, n. 759 (convertito in legge
23 dicembre 1976, n. 863), la data del 19 novembre 1976 di cui all'art.
2 della legge n. 159 del 1976, nel testo novellato dall'art. 3 della
legge n. 689 dello stesso anno, è stata sostituita con quella del 3
dicembre 1976.
4. - Dalla ricognizione della normativa in esame - a prescindere da
qualsiasi considerazione sulla tecnica usata emerge con chiarezza che
il legislatore ha inteso disciplinare le infrazioni valutarie
sottoponendo i trasgressori, fino ad allora soggetti soltanto a
sanzioni amministrative, a sanzioni penali. Nello stesso tempo, in via
transitoria e cioè entro limiti temporali oggi e da tempo superati,
il legislatore medesimo - per citare le parole del Ministro per il
commercio con l'estero in sede di discussione, avanti la Commissione
giustizia del Senato della Repubblica, del disegno di legge di
conversione del decreto legge n. 543 del 1976 - ha inteso "impedire
l'esportazione di capitali all'estero comminando sanzioni penali;
effettuare una ricognizione dei patrimoni di cittadini italiani ivi
costituitisi; facilitare il rientro dei capitali nonché
"rinazionalizzare" beni siti in Italia fittiziamente intestati a
nominativi esteri" (al che provvedeva l'art. 2 bis della legge 159 nel
testo introdotto con l'art. 3 della legge n. 689 del 1976).
Per raggiungere questi obiettivi il legislatore, da un lato ha
imposto l'obbligo della dichiarazione all'Ufficio italiano cambi delle
disponibilità valutarie e delle attività costituite all'estero in
violazione delle norme valutarie, con l'ulteriore obbligo del rientro
dei capitali o del ricavato della vendita o liquidazione di taluni beni
(analogamente disciplinando le diverse situazioni di cui all'art. 2 bis
sopra richiamato); e, dall'altro ha garantito che, ove le prescrizioni
imposte fossero state puntualmente ed esattamente adempiute, non
avrebbero trovato applicazione le sanzioni amministrative previste
dalle norme, valutarie e fiscali, vigenti al momento del fatto, le
uniche, cioè, applicabili in virtù della normativa previgente.
Con l'art. 3 della legge n. 689 del 1976, poi, per la prima volta,
venne presa specificatamente in considerazione la posizione di quanti,
nel novero di coloro che avevano illecitamente costituito all'estero
attività mobiliari, possedessero aeromobili, navi o natanti.
A costoro la legge, fermo l'obbligo della dichiarazione all'UIC,
ha imposto o di vendere o liquidare il bene, cedendo le disponibilità
valutarie liquide e trasferibili ricavate alla Banca d'Italia o ad una
banca agente; o di importarli, trasferendone la proprietà a loro nome
ma senza corrispettivo, e di iscriverli nei pubblici registri
nazionali, il tutto entro il termine del 19 maggio 1977.
Quel che preme sottolineare si è che la normativa in esame (art. 3
della legge n. 689 del 1976) disciplina una fattispecie legale ben
definita: il fatto cioè di chi abbia costituito all'estero
anteriormente al 6 marzo 1976, in violazione delle norme valutarie
vigenti all'epoca, disponibilità valutarie o attività di qualsiasi
genere. A tali soggetti è stato imposto di regolarizzare la loro
situazione provvedendo nei termini stabiliti a determinati adempimenti.
Analoghe disposizioni sono state dettate per quanti possedevano in
Italia, alla medesima data del 6 marzo 1976, beni fittiziamente
registrati a nominativi stranieri (art. 2 bis sopra citato).
5. - A fronte della normativa sin qui esaminata, la grande
maggioranza dei giudici remittenti, chiamati a giudicare soggetti
imputati soltanto o anche del delitto di contrabbando doganale,
dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,
lettera d) e quinto comma della legge n. 159 del 1976, nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge n. 689 del medesimo anno (con la
modifica di cui al d.l. 19 novembre 1976, n. 759, convertito in legge
con legge n. 863/1976).
Secondo i giudici a quibus, le disposizioni di legge censurate, che
da un lato impongono ai cittadini residenti nel territorio nazionale
possessori all'estero, alla data del 3 dicembre 1976 e da data
anteriore al 6 marzo 1976, di natanti non iscritti nei pubblici
registri nazionali, l'obbligo, penalmente sanzionato di dichiararne il
possesso (entro il 3 dicembre 1976) e di venderli o nazionalizzarli a
proprio nome (entro il termine del 19 maggio 1977) e, dall'altro,
ricollegano all'osservanza di tali prescrizioni l'esonero dalle sole
sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali,
violerebbero il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma,
Cost..
Ciò perché, secondo i giudici rimettenti, l'esecuzione degli
adempimenti prescritti dalla legge darebbe necessariamente luogo ad una
autodenuncia per il delitto di contrabbando doganale del natante, così
che il mancato esonero dalle relative sanzioni (penali)
comprometterebbe il diritto di difesa, in forza del quale nessuno può
essere tenuto a confessare di aver commesso un reato.
6. - Così posta la questione, al fine di verificarne la rilevanza
e la fondatezza, in ognuno dei giudizi a quibus, è necessario aver
presente quale è la fattispecie del reato di contrabbando doganale
contestata agli imputati nei giudizi medesimi.
Il secondo comma dell'art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43
(Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia
doganale), punisce con le pene previste per il reato di contrabbando
l'uso nel territorio dello Stato, tra l'altro, delle imbarcazioni di
cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva in
Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, che fruiscono del regime
di temporanea importazione, "quando manchino o siano venute a cessare
le condizioni indicate" nella convenzione predetta. Tali condizioni
sono: che si tratti di imbarcazioni adibite ad uso privato, che
appartengano a persone che hanno la loro normale residenza al di fuori
dello Stato di importazione e che vengano utilizzate da persona non
avente la sua residenza nello Stato di importazione (artt. 1 e 2 della
Convenzione di Ginevra).
Il reato, dunque, si consuma tanto se l'imbarcazione introdotta nel
territorio dello Stato italiano in regime di temporanea importazione
appartiene a persona che ha la normale residenza nel territorio dello
Stato stesso, quanto se una tale imbarcazione, pur appartenendo a
persona che abbia la sua normale residenza fuori del territorio dello
Stato di importazione, venga utilizzata nel territorio italiano da
soggetto ivi residente.
7. - Da quanto sin qui detto è consentito dedurre che diversi e
distinti sono i fatti disciplinati dalla legge n. 689 del 1976, da un
lato e dall'art. 216, secondo comma, del d.P.R. n. 43 del 1973,
dall'altro.
Una cosa, invero, è il fatto consistente nel possesso all'estero
di un natante in violazione delle norme valutarie, altra cosa è il
fatto dell'introduzione del natante stesso e della sua utilizzazione
nel territorio dello Stato da parte del possessore medesimo ivi
residente, per beneficiare indebitamente del regime di temporanea
importazione in franchigia previsto dalla Convenzione di Ginevra, sopra
citata, nonché delle connesse agevolazioni fiscali per dotazioni e
provviste di bordo.
Tra il primo ed il secondo fatto non sussiste alcun rapporto di
conseguenzialità necessaria, dal momento che nulla impone al cittadino
residente nel territorio dello Stato il quale, in violazione delle
norme valutarie, abbia conseguito all'estero il possesso di un natante,
di introdurre tale natante nel territorio italiano, in regime di
temporanea importazione, per ivi utilizzarlo.
La conseguenza si è che le dichiarazioni e gli adempimenti di cui
all'art. 3 della legge n. 689 del 1976 attengono a fatti diversi da
quelli costitutivi del delitto di contrabbando e non possono quindi
essere considerati, di per sé, autodenuncia del reato medesimo,
eventualmente commesso in epoca precedente.
Se poi per avventura si ritenesse che il fatto-reato di
contrabbando coincida col fatto del residente che, possedendo
all'estero un natante in violazione delle norme valutarie, abbia reso
in termini la dichiarazione di possesso del medesimo (art. 3, primo
comma, primo periodo legge n. 689) ed adempiuto, pure tempestivamente,
alle ulteriori prescrizioni di cui al successivo comma d), secondo
periodo e quarto comma; ebbene, è evidente che in tale ipotesi
(peraltro del tutto astratta e comunque non ricorrente in alcuno dei
giudizi a quibus) il soggetto non sarebbe punibile a titolo di
contrabbando per un simile fatto, dal momento che egli avrebbe agito
nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica (art. 51,
primo comma, del codice penale).
8. - Prima di trarre le conseguenze dalle considerazioni sopra
svolte, si deve osservare che le ordinanze del Tribunale di Oristano
R.O. n. 305 del 1979) e della Corte d'Appello di Cagliari R.O. n. 833
del 1979) non spendono parola per motivare la rilevanza delle proposte
questioni e neppure contengono riferimenti (di fatto) che consentano di
formulare un giudizio in proposito. Secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte (cfr, tra le tante, le ordinanze nn. 22, 102, 140, 272,
305, 347, 371, 377/83, 57/84), le questioni così proposte devono,
perciò, essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Un autonomo profilo di inammissibilità è desumibile anche
dall'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna R.O. n. 267 del 1978)
dalla quale, mentre non è dato ricavare se l'imputato abbia adempiuto
in termini all'obbligo della dichiarazione di cui al primo comma,
primo periodo dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976, risulta - come
giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato - che egli ha provveduto
ad adempimenti del tutto diversi da quelli imposti dalla successiva
lettera d) e dal comma quarto del medesimo articolo di legge.
Non è quindi neppure prospettabile la questione di legittimità
costituzionale di un disposto di legge che non ha trovato e non può
trovare applicazione nel giudizio a quo; talché la questione medesima
deve, per questo preliminare ed assorbente motivo, essere dichiarata
inammissibile.
9. - Le ordinanze del Tribunale di Salerno R.O. nn. 278, 279, 280
e 603 del 1982) e del Tribunale di Napoli R.O. nn. 506, 507 e 508 del
1982) presuppongono tutte una interpretazione del quinto comma
dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976 per cui resta escluso l'esonero
dalle sanzioni penali eventualmente applicabili (nella specie, per il
già commesso reato di contrabbando) nei confronti di chi, avendo
posseduto natanti all'estero, in violazione delle norme valutarie, da
epoca anteriore al 6 marzo 1976, abbia poi puntualmente provveduto agli
adempimenti di cui al primo comma, primo periodo e lettera d), e quarto
comma del citato art. 3.
Le ordinanze qui considerate - muovendo da tale interpretazione del
quinto comma, primo periodo, dell'art. 3 della legge n. 689 del 76 e
affermato che tutti gli imputati hanno tempestivamente provveduto a
tutti gli adempimenti imposti dal primo comma, primo periodo e lettera
d), e dal quarto comma del medesimo articolo di legge - denunziano, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. le disposizioni che
impongono l'obbligo della dichiarazione e degli adempimenti ivi
previsti, la cui omissione è sanzionata penalmente. Ciò perché essi
adempimenti avrebbero contenuto sostanziale di autodenuncia ovvero
anche di confessione del reato di contrabbando.
La censura investe, dell'art. 3, anche il quinto comma sia nel
primo che nel secondo periodo, essendo diretta a colpire i presupposti
per la loro applicabilità.
Per quanto sopra detto sub 7, la prospettazione dei giudici a
quibus non può però, essere condivisa; ma occorre precisare che la
questione, nei termini in cui è stata proposta, prima che infondata,
è irrilevante.
Invero, una eventuale pronuncia di accoglimento non spiegherebbe
alcun effetto nei procedimenti penali a quibus, nei quali i giudici non
sono chiamati a fare applicazione delle norme da loro censurate, posto
che nessun imputato è chiamato a rispondere del reato omissivo di cui
al quinto comma, secondo periodo dell'art. 2 della legge n. 159 del
'76, nel testo come sopra sostituito; nei quali, ancora, il fatto
costitutivo del reato di contrabbando doganale, consistente (come
recita anche l'emendamento governativo, più sopra riportato)
"nell'indebita utilizzazione" del natante battente bandiera estera, è
diverso e anteriore rispetto a quello che gli attuali imputati erano
tenuti a dichiarare o che è desumibile dagli altri adempimenti cui
essi hanno provveduto in ottemperanza a quanto previsto dalle
disposizioni di legge censurate.
10. - Per completezza si deve aggiungere che le quattro ordinanze
del Tribunale di Salerno e le tre ordinanze del Tribunale di Napoli
prospettano, nella parte motiva, anche una questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 3 della legge n. 689 del 1976
ritenendolo viziato da intrinseca irrazionalità e, per questo
contrastante con l'art. 3 Cost.
Valgono, al proposito, le stesse considerazioni qui sopra svolte,
volta che presupposto della censura è il ritenuto rapporto di
conseguenzialità necessaria tra il fatto del possesso illecito del
natante all'estero da parte del residente e il fatto del reato di
contrabbando doganale, così che la condotta penalmente imposta
dall'art. 3 della legge n. 689 del 1976 costituirebbe autodenuncia o
confessione del reato di contrabbando.
Si è visto che così non è e che taluni reati (non solo il
contrabbando doganale, ma anche il falso in bilancio, le false
comunicazioni sociali, la frode fiscale e via dicendo) non sono affatto
conseguenze astrattamente necessarie e inevitabili del fatto di
possedere all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi
genere in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del
medesimo, ma semplici eventualità di fatto.
È opportuno, in proposito, notare che il Tribunale di Salerno
sembrerebbe far coincidere, nei casi di specie, il fatto del reato di
contrabbando (e cioè l'introduzione e l'utilizzazione nel territorio
dello Stato, in regime di temporanea importazione, e la iscrizione nei
pubblici registri nazionali del natante battente bandiera straniera da
parte del residente) con il fatto degli adempimenti penalmente imposti
dall'art. 3 della legge n. 689 del 1976, cui l'imputato avrebbe
puntualmente provveduto (nella quale ipotesi, come si è detto,
ricorrerebbe la causa di non punibilità di cui all'art. 51, primo
comma, del codice penale). Un tale assunto è però smentito dalle
ordinanze stesse, là dove danno conto della circostanza che i natanti
sono stati sequestrati nei mesi di giugno e luglio del 1976;
anteriormente, cioè, all'entrata in vigore della legge n. 689 del
1976, che, all'art. 3, primo comma, lett. d) e quarto comma, per la
prima volta attribuiva ai possessori di natanti all'estero, la facoltà
di importarli per il trasferimento senza corrispettivo a loro nome e la
conseguente iscrizione nei pubblici registri nazionali.
Anche questa questione, proposta dalle sette ordinanze qui
considerate peraltro, prima che infondata, è irrilevante e perciò
inammissibile per le ragioni medesime che già si sono esposte al
precedente n. 9.
11. - Il Tribunale di Livorno R.O. n. 85 del 1981) dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 159 del 1976,
nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 689 del medesimo anno,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto un duplice profilo.
Sotto un primo aspetto, il giudice a quo fa riferimento "alle
argomentazioni poste a fondamento dell'ordinanza in data 28 gennaio
1978 dalla Sezione istruttoria della Corte di Appello di Bologna" "che
devono intendersi qui integralmente richiamate". Ora, anche a
prescindere dalla circostanza che la citata ordinanza R.O. 267 del 1978
di cui sopra sub 8) non ha formalmente sollevato questione alcuna in
riferimento all'art. 3 Cost., la questione proposta dal Tribunale di
Livorno, nei termini qui riferiti - e cioè con motivazione per
relationem - è manifestamente inammissibile, secondo la già
richiamata costante giurisprudenza di questa Corte.
Sotto un secondo profilo, il Tribunale di Livorno dubita, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale del
quinto comma, primo periodo dell'art. 3 della legge n. 689 del 1976.
Il disposto di legge denunziato, garantendo, in caso di osservanza
delle prescrizioni di cui al medesimo art. 3, l'inapplicabilità delle
sanzioni amministrative valutarie e fiscali vigenti al momento del
fatto, violerebbe il principio di uguaglianza, tutte le volte che gli
adempimenti medesimi fossero stati osservati entro il 19 novembre 1976.
Tale, infatti, è il termine fissato dalla precedente legge n. 159 del
medesimo anno 1976 per l'osservanza degli adempimenti ivi prescritti;
termine che ove rispettato, garantiva l'inapplicabilità delle sanzioni
valutarie e fiscali - e non delle sole sanzioni amministrative
valutarie e fiscali - previste dalle leggi vigenti al momento del
fatto, tra le quali, a giudizio del Tribunale rimettente, sarebbero da
ricomprendere anche le sanzioni penali previste per il delitto di
contrabbando.
Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine sia alla
interpretazione del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 159 del
1976 come presupposta dal giudice a quo, sia alla circostanza che le
prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 159 del 1976, nel testo
originario, sono diverse da quelle imposte dall'art. 3, primo comma,
primo periodo e lettera d) secondo periodo della legge n. 689 del 1976;
sta di fatto che il Tribunale di Livorno afferma apoditticamente la
rilevanza della questione sollevata, senza spendere parola per
motivarla e senza nemmeno descrivere, sia pure nel modo più sintetico
possibile, la fattispecie giudicanda. Ne consegue che anche per il
secondo profilo la questione in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
12. - Da ultimo il Tribunale di Genova R.O. 799 del 1982), chiamato
a giudicare soggetto imputato di vari reati, tra i quali quello
previsto dall'art. 282 lett. F del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(lettera A della rubrica) e quello di cui agli artt. 2, quinto comma e
2 bis della legge 30 aprile 1976, n. 159 (nel testo sostituito
dall'art. 3 della legge n. 689) (lettera c della rubrica), dubita
della legittimità costituzionale del citato art. 2, quinto comma,
secondo periodo. Ciò perché "la imposizione di una sanzione
criminale nell'ipotesi di omessa osservanza di prescrizioni, il
rispetto delle quali implicherebbe necessariamente la scoperta di reati
precedentemente commessi dall'obbligato a detta osservanza comporta a
carico di costui una menomazione del diritto di difesa".
La questione, prospettata in termini diversi rispetto alle altre
sin qui esaminate, è certamente rilevante nel giudizio a quo, ma non
è fondata.
Invero, il giudice rimettente non propone, pur dandone conto, la
questione, sollevata dalla difesa dell'imputato, circa la legittimità
costituzionale dell'art. 2, quinto comma, primo periodo della legge n.
159 del 1976 (nel testo come sopra sostituito), "per la mancata
previsione" "della inapplicabilità delle sanzioni penali, oltre che
di quelle amministrative, nelle ipotesi in cui il trasgressore delle
norme valutarie, per uniformarsi alle prescrizioni impostegli (sotto
comminatoria di pena anche detentiva) dai precedenti commi dell'art. 2,
sarebbe costretto a rendere dichiarazioni implicanti sostanziale
confessione di reati di altro genere, da lui commessi".
Il Tribunale di Genova osserva che accettando una tesi siffatta,
"si perverrebbe in ultima analisi, alla conseguenza di ammettere
l'esonero da responsabilità penale per tutta una serie di reati
(doganali, finanziari, societari). Ciò comporterebbe violazione del
principio di uguaglianza perché, mentre chi avesse violato le norme
valutarie ed altre di genere diverso (doganali, finanziarie,
societarie) godrebbe di una duplice impunità "(o meglio di molteplici
impunità); "chi avesse, invece, violato soltanto norme doganali,
finanziarie o societarie e non anche quelle valutarie delle quali si
discute sarebbe chiamato a rispondere delle conseguenze penali delle
sue azioni". A tacere la considerazione che il principio di uguaglianza
è rispettato se l'esimente si applica a chiunque commette un fatto di
reato nelle circostanze previste dall'esimente stessa, l'argomentazione
del giudice coglie, quanto meno implicitamente, un punto fondamentale,
nel senso che evidenzia il rapporto di semplice eventualità di fatto,
e non di conseguenzialità necessaria, che intercorre tra la condotta
di chi, avendo costituito all'estero, in violazione delle norme
valutarie, tra le altre attività, quella rappresentata da un natante
ovvero avendo posseduto in Italia una attività del genere tramite
l'interposizione di un non residente o la partecipazione in società o
in enti o in organizzazioni estere di qualsiasi tipo (art. 2 bis della
legge n. 159 introdotto con l'art. 3 della legge n. 689 dello stesso
anno), abbia reso la dichiarazione e osservato gli altri adempimenti
prescritti, da un lato; e la condotta di chi in epoca precedente, abbia
commesso il reato di contrabbando doganale (o un reato finanziario o
societario), dall'altro.
Anzi nel caso di specie il preteso rapporto di conseguenzialità se
mai è rovesciato, nel senso che l'accertamento del reato di cui
all'art. 282 lettera F in relazione all'art. 25, ultimo comma, d.P.R.
n. 43 del 1973 (e cioè il fatto di chi, detentore di merce estera
nella zona di vigilanza doganale terrestre, non sia in grado di
dimostrarne la legittima provenienza) costituisce il presupposto per la
ipotizzabilità del reato di cui agli artt. 2 e 2 bis dell'art. 2 legge
n. 159 del 1976 sub 3 legge n. 689 dello stesso anno.
Invero, soltanto se sarà provato che l'imputato ha detenuto (fin
dal 1975) il natante de quo e che detto natante (dismessa la bandiera
italiana in data 9 dicembre 1975) è stato solo fittiziamente intestato
ad un cittadino statunitense rimanendo invece nella disponibilità
dell'imputato, costui, in quanto responsabile del reato doganale,
potrà essere chiamato a rispondere anche del reato omissivo in forza
degli articoli di legge della cui legittimità si discute.
Tanto rilevato, va precisato che il Tribunale di Genova, nel
prospettare la questione nei termini più sopra riferiti, investendo
con la propria denunzia il secondo periodo del quinto comma dell'art. 2
della legge n. 159 sub 3 della legge n. 689 del 1976, si chiede e
chiede alla Corte anzitutto se la garanzia di cui all'art. 24, secondo
comma, Cost. sia limitata alla sola fase processuale, ivi "compreso lo
stadio preliminare degli atti di polizia giudiziaria, ma con
esclusione di ogni fase anteriore "e pone l'ulteriore" problema,
evidentemente connesso, consistente nell'individuare, a garanzia del
diritto di difesa di ogni potenziale imputato, l'eventuale esistenza
nell'ordinamento giuridico penale di una causa scriminante non
codificata, di portata generale e trascendente sia il ristretto ambito
di previsione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) e dell'art. 384
stesso codice, sia le ipotesi di cui alla questione di legittimità
costituzionale dianzi prospettata, che dovrebbe condurre alla non
punibilità di colui che commette un fatto (generalmente omissivo)
previsto dalla legge come reato, per esservi stato costretto dalla
necessità di evitare l'accertamento a suo carico di un altro reato,
da lui precedentemente commesso".
I due quesiti meritano risposta l'uno affermativa l'altro negativa.
Infatti lo stesso giudice rimettente rileva che è la lettera
medesima della norma di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. a
limitare la garanzia ivi apprestata alla sola fase processuale, e in
questo senso questa Corte si era pronunciata con le sentenze n. 10 del
1963, n. 80 del 1964, n. 149 del 1967, n. 44 del 1968.
L'ambito di efficacia della garanzia difensiva è stato poi
ampliato con le sentenze nn. 53 e 88 del 1968, n. 149 del 1969, n. 179
del 1971 cui hanno fatto seguito numerose altre.
Va però ribadito che la Corte ha inteso garantire il diritto di
difesa in quei procedimenti (come quello per l'applicazione delle
misure di sicurezza al di fuori del processo penale: sent. n. 53 del
1968) in cui è in gioco l'interesse supremo dell'uomo alla libertà
personale, ovvero in tutti i procedimenti autoritativi diretti alla
formazione delle prove, a partire dal momento in cui l'indizio di reato
si soggettivizza nei confronti di una determinata persona (sent. n. 149
del 1969, ribadita da sent. n. 179 del 1971). In questo ambito opera
il diritto di difesa e il soggetto interessato (indiziato di reato
ovvero sottoposto a procedimento dal quale possono derivare limitazioni
alla sua libertà personale) può esercitarlo in tutti i suoi aspetti
attivi e passivi, tra i quali ultimo rientra certamente il diritto di
rifiutarsi di rispondere (tranne ovviamente che alle richieste
attinenti all'identificazione del soggetto medesimo).
Come è stato notato dalla dottrina in sede di commento alla sent.
n. 32 del 1965 (emessa in fattispecie per alcuni versi analoga,
denunziata peraltro in riferimento al diverso ed estraneo parametro di
cui all'art. 13 Cost.) se "manca un rapporto diretto tra
l'incriminazione e le domande della pubblica autorità" ovvero, nel
caso in esame, tra le dichiarazioni e gli adempimenti cui il soggetto
è penalmente tenuto da un lato e l'incriminazione, eventuale, per uno
o più reati, dall'altro, viene meno in radice ogni possibilità di
invocare la garanzia costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma,
Cost.
Quanto poi all'esistenza nell'ordinamento giuridico penale di una
causa scriminante non codificata che abbia la portata generale
prospettata dal giudice a quo, è sin troppo evidente che tale
scriminante non esiste e non può esistere se non si vogliono
travolgere principi cardine dell'ordinamento medesimo. A convincerne
sono gli stessi esempi indicati, a sostegno di tale prospettazione, dal
medesimo Tribunale di Genova: il quale propone che si pervenga,
attraverso tale causa scriminante, alla non punibilità dell'autore del
reato "nel caso di omessa denuncia di un'arma per non consentire la
scoperta di un precedente delitto (furto, ricettazione) collegato al
possesso dell'arma medesima, ovvero nel caso di omissione di soccorso
(art. 133 Cod. strad.) motivata dalla necessità di sfuggire alla
propria identificazione quale autore del reato di furto del veicolo
investitore, o del reato di omicidio o lesioni colpose, o di quelli di
guida senza patente o di guida in stato di ebrezza". Alla stessa
stregua dovrebbe andare esente da pena per il reato di cui all'art. 495
c.p. chi fornisca false generalità per impedire che lo si identifichi
quale autore di precedenti reati.
Il risultato cui in tal modo si perverrebbe sarebbe, perciò,
quello di una parziale cancellazione dell'aggravante comune di cui
all'art. 61, n. 2 c.p. (e cioè dell'ipotesi ivi prevista, del reato
commesso per conseguire l'impunità di un altro reato) la quale è,
evidentemente, fondata su solide ragioni di prevenzione generale e
speciale dei reati. Paradossalmente, tale ragione di aggravamento
della pena finirebbe con tramutarsi in una causa di esenzione dalla
pena medesima: la quale tra l'altro, per la sua latitudine, sortirebbe
un effetto di impunità a cascata del quale è impossibile disegnare a
priori confini certi.
La suaccennata prospettazione va pertanto respinta. E va, d'altro
canto, ribadito che il diritto di difesa, nel senso qui considerato,
opera solo in favore dell'imputato o dell'indiziato di reato e che
neppure nella più lata concezione è ipotizzabile il suo esercizio in
relazione a comportamenti che in sé considerati non costituiscono
autodenunzia o confessione di reati. Che sul piano probatorio una
condotta (nel caso di specie una dichiarazione o un adempimento
penalmente imposti) possano essere utilizzati dall'autorità inquirente
come indizio o anche prova della precedente commissione di un diverso
reato è del tutto legittimo e non viola un inesistente diritto
all'impunità, nel che si vorrebbe far consistere il diritto di difesa.
La questione sollevata dal Tribunale di Genova deve quindi
dichiararsi infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, primo periodo e
lettera d), quarto e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159,
nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 e
modificato con l'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1976, n. 759,
convertito con la legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevate in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal Tribunale di
Oristano e dalla Corte d'Appello di Cagliari con le ordinanze indicate
in epigrafe;
- dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, primo periodo,
della legge 8 ottobre 1976, n. 689 sollevata in riferimento all'art.
3 Cost. dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe;
- dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, primo comma, primo periodo e lettera d),
quarto e quinto comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, nel testo
sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 e modificato
con l'art. 1 del decreto legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito con
la legge 23 dicembre 1976, n. 863 sollevate in riferimento all'art. 24,
secondo comma, Cost. dalla Corte d'Appello di Bologna ed in riferimento
agli artt. 24, secondo comma e 3, primo comma, Cost. dal Tribunale di
Salerno e dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in
epigrafe;
- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, quinto comma, seconda parte della legge 30 aprile 1976, n.
159, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n.
689 sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte