Sentenza n. 236/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32legge 460/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma
quarto, legge 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento dei
sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza) promosso
con ordinanza emessa l'11 giugno 1979 dalla Corte dei Conti sul ricorso
proposto da Giannelli Pietro, iscritta al n. 401 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208
dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ord. 15 maggio 1974, la Corte dei Conti - Sez. III
Giurisdizionale per le pensioni civili - nel giudizio promosso da
Giannelli Pietro, ex-brigadiere di P.S., sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32 comma quarto, l. 3 aprile 1958
n. 460, in riferimento all'art. 3 Cost.
Nell'ordinanza il giudice a quo osservava che, mentre gli ufficiali
di P.S. dispensati dal servizio d'autorità o rimossi dal grado o
cessati dal servizio per effetto di condanna penale, possono valersi,
al pari degli ufficiali delle altre forze armate, dell'art. 12 r.d. 18
novembre 1920 n. 1626 che consentiva loro di conseguire la pensione con
l'anzianità minima di quindici anni di servizio utile, la norma
impugnata, invece, limitando il beneficio di tale minore anzianità ai
soli sottufficiali che vengano dispensati per inidoneità o per scarso
rendimento, esclude da quella favorevole previsione i sottufficiali che
- come il ricorrente - fossero stati rimossi o dispensati a causa di
condanna penale, e determina, perciò, manifesta e non giustificata
disparità di trattamento.
Nelle more del giudizio dinanzi a questa Corte, entrava in vigore,
il 1 giugno 1974, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendente civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092, che all'art. 52 pacificava tutte le posizioni
elevando ad anni venti di servizio effettivo il limite minimo per
conseguire comunque la pensione, mentre l'art. 254 abrogava tutte le
norme di quiescenza precedentemente vigenti e l'art. 256 disponeva che
le nuove norme dovessero applicarsi anche ai casi in corso di
trattazione, amministrativa o giurisdizionale, alla predetta data del 1
giugno 1974.
A seguito di ciò, questa Corte, con ordinanza 23 aprile 1976 n.
113, restituiva gli atti al primo giudice per un nuovo esame circa la
rilevanza della sollevata questione.
La Corte dei Conti, richiamando pacifica propria giurisprudenza,
secondo cui eventuali disposizioni più favorevoli preesistenti
sopravvivono alla meno favorevole legge successiva, quando si tratti di
applicarle a situazioni maturate sotto l'impero della legge precedente,
riteneva altresì che siffatto principio dovesse conservare il suo
valore anche a fronte di disposizioni abrogate che, nei cennati limiti
di applicabilità, più favorevoli potrebbero diventare ove su di esse
potesse ancora esercitarsi il sindacato di legittimità costituzionale.
Pertanto, riteneva quella Corte tuttora proponibile questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, comma quarto, l. 3 aprile
1958 n. 460, così come precedentemente sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost., e rimetteva quindi nuovamente gli atti a questa Corte
Costituzionale per la decisione, con ordinanza 11 giugno 1979. Considerato in diritto :
La Corte si è già pronunziata nel senso della sindacabilità
anche di norme abrogate ogniqualvolta si tratti di "efficacia" e di
"applicazione" della legge, "indipendentemente dalla sua avvenuta
abrogazione", e sempre che si tratti di situazioni maturate
anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di avere vigore
(sentenze n. 255/82, 77/63 e 4/59).
Passando, quindi, al merito della controversia, va osservato che,
anche in ordine ad esso la Corte si è favorevolmente espressa
dichiarando l'illegittimità di trattamenti differenziati in materia di
pensione, quando si tratti di persone appartenenti alle stesse forze
armate che abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni: e
ciò in quanto la differenza di grado non può avere alcuna rilevanza
rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a
pensione (Sentenze n. 255/82 e 114/71).
Nella specie la disparità di trattamento appare evidente dato che,
all'epoca, quando le forze di P.S. erano inquadrate nelle Forze armate
dello Stato, mentre l'ufficiale, rimosso dal grado a seguito di
condanna penale, poteva conseguire la pensione purché avesse compiuto
comunque quindici anni di servizio, il sottufficiale, invece, non
poteva conseguirla se non fosse stato in servizio almeno vent'anni.
Talché, limitatamente agli effetti di applicazione della norma
denunziata alla fattispecie nella quale rientra l'ipotesi in esame, va
dichiarata l'illegittimità della norma in parte qua.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma
quarto, della l. 3 aprile 1958 n. 460 (Stato giuridico ed avanzamento
dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza), nella
parte in cui non prevedeva che anche i sottuficiali di P.S. potessero
conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio se
dispensati dal servizio di autorità, o rimossi dal grado o cessati
comunque dal servizio per effetto di condanna penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte