Sentenza n. 236/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto
comma, lett. b della legge 27 luglio 1978, n. 392 "Disciplina delle
locazioni di immobili urbani", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 luglio 1980 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Opera Pia Asili Infantili e Zaccaria
Renato iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 31 luglio 1980 dal Giudice conciliatore di
Grugliasco nel procedimento civile vertente tra Soc. San Giorgio e
Santini Antonio ed altra iscritta al n. 792 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20
dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Nanetti Igino e Serra Lino iscritta
al n. 313 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con tre ordinanze, il Pretore di Bologna (Reg. ord. nn. 654 del
1980 e 313 del 1982) e il giudice conciliatore di Grugliasco (Reg.
ord. n. 792 del 1980) sollevavano, nel corso di altrettanti
procedimenti promossi ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
questione incidentale di legittimità costituzionale del quinto comma
dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, laddove vengono previsti i
coefficienti di maggiorazione per gli immobili di piccole dimensioni
ad uso di abitazione ai fini della determinazione dell'equo canone.
Nei procedimenti sottoposti all'esame del Pretore di Bologna (nn.
654/80 e 313/82) si era dibattuto della determinazione del canone di
appartamenti rispettivamente di mq 68,60 e di mq 69,870; poiché,
applicando il coefficiente previsto dalla lett. b) della norma
denunciata (1,10), risulta un canone superiore a quello previsto per
immobile della estensione di mq 70,01, i giudici a quo ravvisano una
penalizzazione in danno di chi conduce in locazione un appartamento
di più ridotte dimensioni, lamentando in particolare l'applicazione
del coefficiente correttivo anche a casi in cui la superficie
convenzionale oltrepassa il limite massimo al di là del quale non vi
sarebbe nessuna correzione maggiorativa.
Per contro, nel procedimento sottoposto all'esame del giudice
conciliatore di Grugliasco, si lamenta che un immobile di mq 71,350,
sia soggetto ad un canone inferiore a quello che, in virtù del
criterio di cui alla lett. e) della stessa norma, è previsto per gli
immobili di mq 70.
Tutti i giudici remittenti ravvisano una violazione dell'art. 3
Cost., in quanto verrebbe leso il principio di ragionevolezza,
ravvisandosi nelle diverse fattispecie una disparità di trattamento
in casi analoghi, non giustificata.
Il Pretore di Bologna (ord. n. 654/80) stimola anche la Corte, ex
art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, in caso di accoglimento, ad
estendere la pronuncia di incostituzionalità all'art. 13, comma
quinto, lett. c), ben potendosi ravvisare i medesimi incovenienti in
relazione agli immobili compresi tra quelli aventi superficie
inferiore a mq 46, rispetto a quelli che superano di poco tali
dimensioni.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata; non si aveva costituzione di parti né intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - Le tre ordinanze del Pretore di Bologna, (nn. 654 del 1980 e
313 del 1982 Reg. ord.) e del giudice conciliatore di Grugliasco (n.
792 del 1980 Reg. ord.) concernono tutte l'art. 13 della legge 27
luglio 1978, n. 392; i relativi giudizi possono pertanto essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il Pretore di Bologna lamenta che, in ragione
dell'applicazione del coefficiente maggiorativo previsto dalla lett.
b) della norma denunciata e applicabile agli immobili compresi tra mq
46 e mq 70 (1,10), appartamenti compresi nella fascia immediatamente
inferiore a mq 70,01 siano soggetti ad un canone superiore rispetto a
quelli compresi nella fascia immediatamente superiore ai mq 70. Si
ravvisa in ciò una irrazionale penalizzazione in danno di chi
conduce in locazione un appartamento di più ridotte dimensioni, in
particolare evidenziando ipotesi di applicazione del coefficiente
correttivo anche a casi in cui la superficie convenzionale oltrepassa
il limite massimo al di là del quale non vi sarebbe nessuna
correzione maggiorativa, con violazione dell'art. 3 Cost.
3. - La questione è fondata nei limiti di cui appresso.
In proposito questa Corte premette che in sé e per sé la
previsione legislativa di applicazione di coefficienti correttivi,
per rendere più omogeneo il computo del canone di locazione per le
piccole unità immobiliari, non è irragionevole in quanto risponde
alla esigenza, evidentemente ritenuta valida dal legislatore nel
proprio discrezionale apprezzamento, di perequare fra loro unità
immobiliari aventi caratteristiche economiche similari nonostante
modeste differenze di estensione.
L'applicazione di tali coefficienti diviene irragionevole le volte
in cui in base a tale applicazione accada che unità di consistenza
minore risultino soggette ad un canone più alto rispetto ad unità
abitative di dimensioni superiori.
Così avviene nel caso denunciato ove, tra le unità abitative
comprese tra i 46 ed i 70 mq, quelle a ridosso della superfice
massima di riferimento dei 70 mq, finiscono, per effetto
dell'applicazione del coefficiente, con il superare importo del
canone di locazione delle abitazioni a partire da mq 70,01.
Il sistema adottato diventa illogico a partire dalla superfice di
mq 63, 65 che, applicato il coefficiente di 1,10, dà luogo ad una
superfice convenzionale di 70,01, venendo assoggettata a un canone
superiore a quello di mq. 70.
Di conseguenza, per restituire razionalità al sistema dei
coefficienti, basta dichiarare l'illegittimità costituzionale della
lettera b), del comma quinto, dell'art. 13 della legge 27 luglio
1978, n. 392 nella parte in cui consente, mediante l'applicazione dei
coefficienti maggiorativi, che il canone relativo ad immobili di
dimensioni inferiori ai 70,01 mq possa essere maggiore di quello
previsto per gli immobili compresi nella fascia superiore anziché
equiparato a quello per immobili di mq 70.
4. - Poiché peraltro lo stesso inconveniente può verificarsi
anche in applicazione del coefficiente previsto dalla lett. c), del
quinto comma, art. 13 della legge n. 392 del 1978 per gli
appartamenti di dimensioni inferiori a mq 46 (1,20), la Corte ritiene
ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, estendere la
pronuncia di illegittimità costituzionale anche a tale norma nella
parte in cui consente, mediante l'applicazione dei coefficienti
maggiorativi, che il canone relativo ad immobili di dimensioni
inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello previsto per
immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a
quello previsto per immobili di mq 46.
5. - È opportuno chiarire che il riferimento alle superfici reali
formulato differenziatamente nella dichiarazione di
incostituzionalità afferente alla lett. b) rispetto a quella
concernente la lett. c) della stessa norma è reso necessario dalla
differente formulazione che il legislatore ha adottato relativamente
alle lettere b) e c) dell'articolo in esame, riferendosi la lett. b)
a "unità immobiliare di superficie compresa tra mq 46 e mq 70", e la
lett. c) a "unità immobiliare di superficie inferiore a mq 46".
6. - Il giudice conciliatore di Grugliasco, dal canto suo,
evidenzia l'ipotesi in cui un immobile di dimensioni di poco
superiore a mq 70,01 è soggetto ad un canone che risulta inferiore a
quello che, in virtù del criterio di cui alla lett. b) dello stesso
art. 13, è previsto per gli immobili di mq 70.
In ragione della pronunciata illegittimità costituzionale in
parte qua, di cui più sopra, l'inconveniente in questione non potrà
però più verificarsi.
Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice conciliatore di Grugliasco deve essere
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale della lett. b),
dell'art. 13, quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392,
"Disciplina delle locazioni di immobili urbani", nella parte in cui,
mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che
il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq
possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella
fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili
di mq 70.
b) Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la illegittimità costituzionale della lett. c), dell'art. 13,
quinto comma, della l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui,
mediante l'applicazione dei coefficienti
maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di
dimensioni inferiori ai 46 mq possa essere maggiore di quello
previsto per immobili compresi nella fascia superiore anziché
equiparato a quello previsto per immobili di mq 46.
c) Dichiara conseguentemente non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale della lett.
b), dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sollevata dal giudice conciliatore di Grugliasco con l'ordinanza n.
792 Reg. 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte