Sentenza n. 236/1988
Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il 21 marzo 1978, avente per
oggetto: "Trattamento economico del personale assunto per concorso o
in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6
aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto
al n. 12 del registro ricorsi 1978;
Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'Avv. Guido Viola per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto Il Governo ha promosso questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante
"Trattamento economico del personale assunto per concorso o in
applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni
obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonché per
contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge
10 febbraio 1953 n. 62;
La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso
titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il
personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un
parametro più alto dopo un anno di servizio e di una progressione
articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici
biennali;
Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i
principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della
pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreché con il divieto di
corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a
quello del personale statale (art. 117 Cost.);
Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe
inammissibile e infondato;
Inammissibile perché, a fronte di una riapprovazione della legge
in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo
aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a
questa Corte. Infondato, perché l'estensione ad altro personale dei
benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad
esigenze di perequazione; Considerato in diritto Poiché con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto
1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo
relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a
statuto ordinario per il periodo 1° gennaio 1976 - 31 dicembre 1978)
sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1°
ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione
economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente
richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
Tale richiesta va accolta poiché la materia disciplinata dalla
legge impugnata è stata diversamente disciplinata dalla successiva
legge regionale n. 62 del 1979;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte