Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 74/1987
  • art. 8legge 74/1987

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo

comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 28

novembre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Matte' Gianfranco e Feichter Margit, iscritta al n. 47

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989, la Corte

d'appello di Trento ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), a

tenore del quale l'appello avverso le sentenze pronunziate nei

giudizi per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili

del matrimonio "è deciso in camera di consiglio";

che, ravvisata la rilevanza della questione - perché l'appello

è stato proposto mediante ricorso, depositato entro il termine di

trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata e notificato,

unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione della

camera di consiglio, nel termine stabilito dal predetto decreto ma

oltre quello ordinario previsto dal codice di rito - nell'ordinanza

di rimessione il giudice a quo osserva che la norma denunciata,

introducendo il rito camerale nel grado di giudizio considerato, si

porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della

Costituzione, dal momento che la pur possibile deroga al principio di

pubblicità delle udienze deve avvenire soltanto per esigenze

obiettive e razionali che non sembrano sussistere in materia di

divorzio, nella quale le ragioni di celerità dei relativi giudizi

possono essere diversamente soddisfatte;

che, inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, la scelta

del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo

grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali

applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una

limitazione del diritto di difesa, irragionevole rispetto agli altri

gradi che si svolgono con il rito ordinario, con conseguente

violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;

che non si sono costituite in giudizio le parti private;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione

alla luce delle recenti pronunce di questa Corte;

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già

dichiarata non fondata con sentenze nn. 543 e 573 del 1989 e

manifestamente infondata con ordinanze nn. 587 del 1989, 120 e 212

del 1990, in riferimento agli stessi parametri ora invocati;

che, in particolare, nella sentenza n. 573 del 1989 si è

affermato che "il termine previsto dall'art. 325 del codice di

procedura civile deve essere osservato per il solo deposito del

ricorso, e non anche per la notifica del pedissequo decreto

presidenziale", che deve ovviamente avvenire nel termine in esso

indicato;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove

norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,

dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte