Sentenza n. 236/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 721 e degli
artt. da 718 a 722 del codice penale, promosso con ordinanza emessa
il 22 gennaio 1994 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di
Nardò, nel procedimento penale a carico di Mega Vincenzo, iscritta
al n. 620 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale instaurato a carico del
titolare di un circolo privato, imputato del reato previsto dall'art.
718 cod. pen., per aver consentito nel proprio locale l'esercizio di
un gioco d'azzardo, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di
Nardò, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1994, ha sollevato due
questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto, l'una,
l'art. 721, e l'altra, gli artt. da 718 a 722 cod. pen., assumendo
che le norme impugnate contrastino con gli artt. 3, 24, 25, secondo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione.
Riguardo alla questione di costituzionalità dell'art. 721 cod.
pen., il Pretore rimettente precisa che nel corso del dibattimento il
testimone, sentito sulle caratteristiche del gioco (la "stoppa") di
cui veniva contestato l'esercizio nel locale gestito dall'imputato,
non è stato in grado di riferire gli elementi di fatto idonei a
qualificarlo o meno come gioco d'azzardo, sulla base dei criteri
indicati dalla legge penale. Da ciò conseguirebbe, ad avviso del
rimettente, che al giudice, tenuto a pronunciarsi sulla
responsabilità penale dell'imputato, competerebbe, in mancanza di
una espressa indicazione nella tabella prevista dall'art. 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931,
n. 773), di accertare il carattere di aleatorietà del gioco in
questione, ancorché ignorandone le regole elementari di svolgimento.
Proseguendo con una diffusa esposizione della giurisprudenza di
merito relativa alla definizione dei caratteri identificativi del
gioco d'azzardo, nell'opinione che le oscillazioni e i contrasti che
hanno richiesto l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione abbiano le loro radici nella scelta del legislatore di
devolvere al giudice, con formule oggettivamente troppo ampie, la
qualificazione del gioco d'azzardo nei suoi elementi essenziali, il
Pretore rimettente esprime il convincimento che, dato il carattere
non esaustivo dell'elenco dell'art. 110 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza rispetto alla categoria dei giochi d'azzardo,
si verificherebbe un effetto di indeterminatezza nell'accertamento
del reato, contrastante con diversi parametri costituzionali:
segnatamente l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, per la
violazione del principio che impone la soggezione del giudice alla
sola legge; gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la
discriminazione di situazioni identiche, con conseguente pregiudizio
per i diritti di difesa degli interessati; e con l'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, per il mancato rispetto della regola
costituzionale di tassatività delle fattispecie penali
incriminatrici.
Infine, il giudice rimettente solleva una ulteriore questione di
legittimità costituzionale, avente ad oggetto la disciplina penale
del gioco d'azzardo contenuta negli artt. da 718 a 722 cod. pen.,
adducendo il preteso contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3
e 24 della Costituzione, in conseguenza del fatto che comportamenti
uguali, nei quali siano riconoscibili i requisiti del gioco d'azzardo
previsti dal codice penale, sarebbero esenti da pena, o meno, a
seconda che siano esercitati, o meno, all'interno delle case da gioco
autorizzate con legge dello Stato.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in
giudizio per chiedere che le questioni di legittimità costituzionale
in oggetto vengano dichiarate inammissibili, in quanto prive del
requisito della rilevanza o, comunque, infondate.
Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato il motivo di fondo, sul
quale il giudice rimettente basa i propri dubbi di legittimità
costituzionale dell'art. 721 cod. pen., riguarda la difficoltà di
accertare le caratteristiche del gioco, sottoposto al suo giudizio
nel caso concreto, ai fini della qualificazione da assegnare ad esso
in base ai requisiti dell'impugnato art. 721 cod. pen. Ma la
difficoltà di accertare le circostanze di fatto su cui verte la
cognizione del giudice penale è regolata dalle norme ordinarie in
tema di prove, che, nel caso di inidoneità delle stesse a confermare
la sussistenza della fattispecie concreta, impongono una pronuncia
assolutoria, sulla base di un procedimento di giudizio che non
involge il libero convincimento del giudice ai fini della valutazione
dei presupposti normativi elencati nell'art. 721 cod. pen.
La difesa erariale ricorda, peraltro, che proprio il libero
convincimento del giudice è stato ritenuto da questa Corte come
elemento essenziale della garanzia giurisdizionale apprestata dal
legislatore come rimedio ad un'eventuale illegittima inclusione
nell'elenco stabilito nell'art. 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza di un gioco non avente i requisiti
dell'aleatorietà e del fine di lucro.
Infine, l'Avvocatura contesta la irrilevanza nel presente giudizio
della questione di legittimità costituzionale relativa alla deroga
alla disciplina penalistica del gioco d'azzardo connessa
all'esistenza di case da gioco autorizzate dallo Stato, richiamando a
tale riguardo precedenti della Corte emessi in circostanze del tutto
analoghe al caso in esame. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, sottopone
al giudizio di questa Corte due distinte questioni di legittimità
costituzionale, riguardanti la disciplina penale del gioco d'azzardo.
Con la prima questione di costituzionalità - avente ad oggetto
l'art. 721 cod. pen., nella parte in cui prescrive che per aversi
gioco d'azzardo è necessario accertare che "la vincita o la perdita
è interamente o quasi interamente aleatoria" - il giudice a quo
dubita che la fattispecie normativa, per la eccessiva genericità
della definizione adottata, riservi al giudice penale un ambito di
discrezionalità troppo ampio e contrasti, pertanto, con il principio
della sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, stabilito
dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con il principio di
tassatività della fattispecie penale, garantito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione, e con il rispetto, in condizioni
di parità, dei diritti della difesa consacrati negli artt. 3 e 24
della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Il giudice rimettente, nell'esporre i termini del preteso
contrasto dell'impugnato art. 721 cod. pen. con i principi
costituzionali invocati, adotta un'interpretazione del requisito
oggettivo dell'aleatorietà, prefigurato dalla norma come condizione
per la sussistenza del gioco d'azzardo, del tutto priva di
fondamento. Egli ritiene, infatti, che il necessario accertamento
della causa interamente o quasi interamente aleatoria della vincita o
della perdita, richiesto dalla legge, imponga al giudice penale, in
mancanza di un adeguato conforto probatorio sul punto e in difetto di
un'espressa inclusione del particolare gioco d'azzardo nell'elenco
compilato dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18
giugno 1931, n. 773), di fornire le conoscenze di fatto relative alle
concrete modalità di svolgimento del gioco stesso.
Tale non è il significato della norma impugnata che, nel
prefigurare i requisiti identificativi del gioco d'azzardo, individua
il connotato obiettivo delle modalità di realizzazione della vincita
e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco con una
espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della
quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della
giurisdizione, è tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati
applicando le ordinarie regole probatorie.
Né, come pare ritenere il giudice a quo, l'eventuale inclusione
nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta, ai
sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, del gioco di cui è contestato l'esercizio può essere
considerata come sostitutiva della valutazione del giudice in ordine
alla sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 721 cod. pen., dal
momento che il corretto esercizio della potestà amministrativa
integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, è inderogabilmente assistito dalla
garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale (v.
sentenze nn. 113 del 1972 e 88 del 1968).
2. - Con la seconda questione di costituzionalità sollevata il
giudice rimettente dubita della conformità agli artt. 3 e 24 della
Costituzione delle norme che complessivamente sanzionano penalmente
il gioco d'azzardo (artt. 718 e 722 cod. pen.), considerate in
rapporto alla disciplina amministrativa che autorizza la tenuta di
case da gioco per l'esercizio di attività aventi le medesime
caratteristiche incriminate dalle disposizioni denunciate.
Occorre rilevare che analoghe questioni sono state dichiarate non
fondate da questa Corte. Infatti, la Corte ha rigettato in molteplici
occasioni i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la
pretesa disparità di trattamento comportata dalle norme che
puniscono i giochi d'azzardo rispetto a quelle che li permettono
all'interno delle case da gioco autorizzate (v. sentenze nn. 237 del
1975 e 80 del 1972; ordinanze nn. 90 del 1973 e 194 del 1972).
E, poiché nel caso il giudice rimettente, oltre a invocare un
parametro, come quello fornito dall'art. 24 della Costituzione,
palesemente non pertinente, non adduce argomenti nuovi e ragioni
ulteriori, tali da indurre questa Corte a rivedere l'orientamento
costantemente seguito, la questione di legittimità costituzionale in
esame va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 721 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. da 718 a 722 del codice penale, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di
Lecce, sezione distaccata di Nardò, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte