Sentenza n. 236/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, numero 2,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria), 6, secondo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni) e 7, comma 2, del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con
ordinanza emessa il 15 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Griffa Teresa contro
l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 148 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Massimo Vari.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Torino, con
ordinanza del 15 marzo 1995 (r.o. n. 148 del 1996) - emessa nel corso
di un giudizio promosso da Griffa Teresa contro l'Amministrazione
finanziaria, avente ad oggetto l'imposta relativa ad una successione
apertasi il 18 giugno 1977 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni), nella parte in cui dispongono che alla
imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria
assegnata agli eredi indiretti, e cioè a coloro che non siano né il
coniuge né gli ascendenti o discendenti in linea retta del de cuius
"senza che dal valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta
globale venga a cadere sull'erede medesimo".
Secondo il rimettente le disposizioni denunciate si pongono in
contrasto con il principio di capacità contributiva venendo a
concretare, nel caso di eredi indiretti, "non solo una duplicazione
di imposta, ma la sussistenza di una imposta su altra voce
dell'imposta stessa", senza considerare, invece, che il rispetto del
suddetto principio costituzionale esige che l'entità della quota
venga considerata al netto dell'imposta globale che colpisce l'intera
massa ereditaria a prescindere dal numero degli eredi e dal loro
grado di parentela con il de cuius.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per
chiedere una pronuncia di non fondatezza della questione proposta.
Secondo la difesa erariale la diversità di trattamento riservata
agli eredi indiretti, assoggettati, oltre che al tributo sul valore
globale dell'asse ereditario, anche a quello sulle singole quote,
calcolate senza la detrazione della parte dell'anzidetta imposta che
colpisce il valore globale dell'asse ereditario, sarebbe espressione
della discrezionalità spettante al legislatore nel determinare le
singole fattispecie imponibili.
Tale trattamento non contrasterebbe né con il principio di
uguaglianza - in quanto "non può essere messo in dubbio che coniuge
e parenti in linea retta abbiano un rapporto con l'autore della
successione diverso da quello degli altri successibili" - né con il
principio di capacità contributiva, dal momento che "non spetta al
giudice delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità
dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo della
arbitrarietà o irrazionalità della misura della imposizione".
Secondo l'Avvocatura erariale, non può contestarsi la
ragionevolezza della imposizione prevista a carico degli eredi
indiretti, considerato, da un canto, che "le aliquote dell'imposta,
anche se più gravose di quelle che si applicano agli eredi diretti,
non giungono a superare mai la capacità contributiva" e, dall'altro,
che la differenza di trattamento tiene conto del grado di parentela
con il de cuius e, quindi, della maggiore o minore intensità
dell'aspettativa all'eredità. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di
secondo grado di Torino solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637
(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2,
del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni), nella parte in cui dispongono che "alla
imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria"
assegnata all'erede indiretto, "senza che dal valore di detta quota
sia dedotto quanto dell'imposta globale venga a cadere sull'erede
medesimo".
Il giudice rimettente ritiene che le disposizioni denunciate
contrastino con l'art. 53 della Costituzione: dal principio di
capacità contributiva discenderebbe la necessità di considerare
l'entità della quota spettante agli eredi indiretti e cioè diversi
dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta - "al
netto dell'imposta globale", onde evitare "non solo una duplicazione
di imposta ma la sussistenza di una imposta su altra voce
dell'imposta stessa".
2. - Va, anzitutto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di
rilevanza, della questione che investe l'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), trattandosi di disposizione che, essendo entrata in
vigore il 1 gennaio 1991 (ai sensi di quanto dispone l'art. 63 del
medesimo testo unico), non trova applicazione ai fatti per i quali
pende causa innanzi al giudice rimettente, che riguardano una
successione apertasi il 18 giugno 1977.
3. - Quanto alle altre disposizioni denunciate, la questione non è
fondata.
Occorre, preliminarmente, rammentare che la normativa previgente -
quale si evince dalla disciplina riconducibile in modo precipuo agli
artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria
sulle successioni) e 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n.
434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n.
1220 (Imposta sull'asse ereditario globale netto) - contemplava due
distinte ed autonome imposte rappresentate dall'imposta sul valore
globale dell'asse ereditario e dall'imposta di successione, sì da
giustificare l'esistenza di una disposizione che, proprio per evitare
duplicazioni, stabiliva che l'ammontare del tributo dovuto sull'asse
ereditario globale fosse dedotto "dal valore complessivo dell'asse
medesimo ai fini dell'applicazione della normale imposta di
successione" (art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge n. 434
citato).
La disciplina della imposizione successoria introdotta, invece, con
la riforma tributaria del 1971 è caratterizzata - come si desume sia
dall'art. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sia
dall'art. 6, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
637 - dalla unificazione delle due distinte tassazioni (quella sulle
singole quote e quella sul valore globale dell'asse ereditario) in un
unico tributo articolato su due serie di aliquote. La sommatoria
degli importi derivanti dal calcolo delle due suddette percentuali
applicate alla base imponibile rappresentata, rispettivamente, dal
valore dell'intero asse ereditario e dal valore della quota di
eredità devoluta ad ogni singolo erede indiretto (intendendosi per
tale, secondo la previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637, sopra citato, ripresa anche nell'art. 7 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, l'erede che non sia
coniuge né parente in linea retta del defunto) costituisce, perciò,
l'unica imposta di successione dovuta da quest'ultimo.
Le innovazioni così introdotte nella disciplina tributaria della
materia - non più caratterizzata dalla previsione di due imposte
(come avveniva prima della riforma), bensì da una particolare
modalità di calcolo di un unico tributo a carico degli eredi
indiretti - spiegano perché non si rinvenga in essa una disposizione
del tenore di quella preesistente, volta ad evitare l'effetto di
duplicazione segnalato dal rimettente. Effetto che, nel caso delle
disposizioni denunciate, non si rinviene, pur nella prescritta
liquidazione del tributo a carico degli eredi indiretti
sull'imponibile al lordo della aliquota di imposta calcolata sul
valore globale, proprio in ragione della nuova configurazione che il
legislatore ha ritenuto di dare alla tassazione, così esercitando
quella discrezionalità che attiene non solo alla determinazione
degli indici concreti di capacità contributiva, ma anche alla
struttura delle imposte, secondo criteri sindacabili, da parte del
giudice delle leggi, solo in caso di palese arbitrarietà e
irrazionalità.
Ciò che, nella specie, alla stregua delle prospettazioni del
rimettente, non è dato, invero, riscontrare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento
all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e
6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina
dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento
all'art. 53 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte