Corte costituzionale

Ordinanza n. 236/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 373 del Codice

della navigazione, promossi con n. 8 ordinanze emesse il 18 aprile

1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta,

rispettivamente iscritte dal n. 778 al n. 785 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e

47, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con otto identiche ordinanze, tutte emesse il 18

aprile 1997, il pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha

sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della

navigazione, secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di

arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco

nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla

risoluzione del contratto;

che, secondo il pretore, tale prescrizione assicura un

trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto al lavoro

comune, in seguito all'ormai realizzatasi parificazione sostanziale

sul piano delle garanzie tra il contratto di arruolamento (al quale

la contrattazione collettiva garantisce ora un regime di continuità)

e tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilità, per i

quali la prescrizione (quinquennale) può correre in costanza di

rapporto, quando trovi applicazione la cosiddetta "tutela reale" (con

il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro ex art. 18 della

legge 20 maggio 1970, n. 300);

che, quindi, per il progressivo venir meno di molti elementi di

specialità del lavoro nautico, ad opera anche della giurisprudenza

costituzionale, sembra al giudice a quo non esservi più ragione

alcuna per riconoscere ancora la più favorevole decorrenza della

prescrizione prevista dalla denunciata norma al personale in regime

di continuità del rapporto di lavoro.

Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione, con

identici argomenti, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti

e decisi con un unico provvedimento;

che, le ordinanze stesse sono del tutto prive di motivazione in

ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale

nei giudizi a quibus;

che difetta altresì l'indicazione, ancorché sommaria, degli

elementi idonei a individuare la fattispecie concreta oggetto di

ciascuna delle controversie sottoposte all'esame del giudice

rimettente;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice

è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione, la

questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice

della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte