Sentenza n. 237/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 404 cod.
proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Tota Anna Maria e Bramonti Orlando,
iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio,
iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 15 gennaio 1984
nel giudizio con cui Anna Maria Tota, asserendo di essere l'effettivo
conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.
al provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso, su atto
di opposizione di Bramonti Orlando nei confronti di Di Piero Luigi
(ordinanza notificata e comunicata il 30 gennaio 1984; pubblicata nella
G. U. n. 81 del 21 marzo 1984 e iscritta al n. 242 R.O. 1984) ha
sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 404
c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione di terzo nei
confronti dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per
contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. rinviandone l'esame a questa
Corte, avanti la quale nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita ma ha spiegato intervento nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando con
atto depositato il 10 aprile 1984 per la declaratoria di manifesta
irrilevanza o infondatezza della proposta questione.
1.2. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 (notificata il
successivo 29 e comunicata il 22 febbraio 1984; pubblicata nella G. U.
n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 342 R.O. 1984) nel
giudizio tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio è tornato a sollevare
d'ufficio la stessa questione di costituzionalità che l'Avvocatura
generale dello Stato, intervenuta - nella non comparizione in questa
sede delle parti del giudizio a quo - nell'interesse del Presidente del
Consiglio dei ministri ha insistito con atto depositato il 10 ottobre
1984 nel chiedere che sia dichiarata inammissibile o comunque
manifestamente infondata.
1.3. - Nella adunanza svoltasi in camera di consiglio il 9 ottobre
1985 il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
2. - Questa Corte, con sent. 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in
cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di sfratto
per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la
mancata opposizione dell'intimato pur comparso, e l'identità di
ragione la induce a giudicare illegittimo l'art. 404 nella parte in cui
non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per
morosità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 242 e 342 R.O. 1984
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c.
nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso
l'ordinanza di sfratto per morosità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte