Sentenza n. 237/1988
Altra decisione · depositata il 03/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige
notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17 agosto
successivo ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1983, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983, n.
6983 con il quale è stato istituito il Comitato tecnico
interregionale per la prevenzione incendi presso l'Ufficio
dell'Ispettore interregionale per il Trentino Alto Adige e per il
Veneto;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto La Regione Trentino Alto Adige ha promosso conflitto di
attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli artt. 4
n. 6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno
9 maggio 1983, n. 6983, con il quale è stato istituito il Comitato
tecnico interregionale per la prevenzione incendi.
Secondo la ricorrente, l'atto impugnato viola la competenza
legislativa ed amministrativa della regione in materia di "servizi
antincendi".
L'Avvocatura dello Stato, mentre nelle deduzioni ha chiesto la
reiezione del ricorso perché il Comitato non opererebbe nel
territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede
che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il
decreto impugnato è stato sostituito da un successivo decreto (3
settembre 1983 n. 7118) che non lascia più dubbi sulla non
applicabilità dell'atto impugnato alla regione ricorrente. Considerato in diritto Poiché un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n.
7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato, ha modificato
la dizione "Comitato tecnico interregionale per la prevenzione
incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione
incendi per la regione Veneto", non è più possibile avere il minimo
dubbio sulla non applicabilità dello stesso nei confronti della
Regione Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata
la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte