Sentenza n. 237/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice
di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Guglieri Domenico e il
fallimento della s.p.a. G.F.P., iscritta al n. 757 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 dal Tribunale di Pinerolo
nel procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta e il
Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo ed altri, iscritta
al n. 758 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti l'atto di costituzione del fallimento della s.p.a. G.F.P.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio - avente ad oggetto la declaratoria
dell'inefficacia del sequestro conservativo per tardiva introduzione
della causa di merito e tardiva esecuzione del sequestro - vertente
tra Guglieri Domenico ed il fallimento della s.p.a. G.F.P., il
Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di
procedura civile nella parte in cui non prevede che il termine per
l'esecuzione del sequestro inizi a decorrere dalla data del deposito
del provvedimento e non, invece, dalla sua comunicazione.
Osserva il giudice a quo che il legislatore del 1990, con
l'introduzione dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,
ha previsto espressamente che il termine per l'inizio del giudizio di
merito, nel caso di pronuncia del provvedimento positivo fuori
udienza, decorra dalla comunicazione a cura della cancelleria.
Tuttavia, rileva il giudice rimettente, non appare possibile
estendere analogicamente tale disciplina al caso previsto
dall'impugnato art. 675 del codice di procedura civile, non
trattandosi di colmare una lacuna normativa ed ostandovi il dato
letterale della norma impugnata.
Conclude pertanto il giudice a quo, che, avendo la stessa Corte
costituzionale riconosciuto l'esistenza di un principio generale
secondo il quale i termini di decorrenza (tanto se riferiti ai
gravami, quanto ad attività processuali da compiere a pena
d'inefficacia) scattano solo dal momento in cui alla parte onerata è
data formale comunicazione della esistenza del provvedimento da
impugnare o da eseguire, l'art. 675 del codice di procedura civile
non può sottrarsi al sindacato di costituzionalità, sia con
riferimento all'art. 24 che all'art. 3 della Costituzione, atteso che
la mancata riforma dell'art. 675 del codice di procedura civile rende
irragionevolmente meno agevole il diritto di difesa del sequestrante
rispetto a colui che ricorra ad un qualsiasi altro procedimento
cautelare disciplinato dagli artt. 669-octies e novies del codice di
procedura civile.
2. - Identica questione di costituzionalità è stata sollevata
dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza emessa il 14 ottobre 1994 nel
corso di un procedimento civile vertente tra Stilli Antonietta ed il
Conservatore dei registri immobiliari di Pinerolo avente ad oggetto
la dichiarazione di inefficacia del sequestro effettuato oltre il
termine previsto dall'art. 675 del codice di procedura civile.
3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione.
Ha in particolare osservato la difesa erariale che gli argomenti
utilizzati dalla stessa Corte costituzionale per respingere identica
questione, devono ritenersi ancora validi nonostante la sopravvenuta
disciplina.
4. - Fuori termine si è costituito il fallimento della s.p.a.
G.F.P., insistendo per l'accoglimento della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta dal Tribunale di Milano e dal
Tribunale di Pinerolo all'esame della Corte è se l'art. 675 del
codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine
per l'esecuzione del sequestro cominci a decorrere dal deposito del
provvedimento cautelare anziché da quello della sua formale
comunicazione, sia in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione in quanto discrimina
irragionevolmenteilsequestrante rispetto a colui che ricorra ad altre
misure cautelari in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 669-octies,
il termine per l'inizio del giudizio di merito decorre dalla formale
comunicazione del provvedimento, se la pronuncia è avvenuta fuori
udienza;
con l'art. 24 della Costituzione in quanto il diritto di difesa
del sequestrante viene reso meno agevole imponendosi ad esso
l'eccessivo onere di informarsi continuamente in cancelleria
dell'avvenuto deposito del provvedimento cautelare.
2. - Deve anzitutto dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di
costituzione del fallimento della s.p.a. G.F.P. in quanto depositato
il 12 aprile 1995 oltre il termine di venti giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione
avvenuta il 4 gennaio 1995.
3. - Vanno inoltre riunite in un solo giudizio le ordinanze emesse
dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Pinerolo, in quanto
relative alla stessa questione.
4. - Sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
la questione era già stata sollevata con ordinanza 1 ottobre 1982
dal Tribunale di Palermo, e ritenuta da questa Corte manifestamente
infondata con ordinanza 23 marzo 1988 n. 386 per le seguenti
considerazioni:
a) che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta giorni
del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa
l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha
giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura
cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la
natura di detta misura che esige una rapida esecuzione;
b) che l'adempimento di tale onere di diligenza implica
preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante -
nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dall'udienza
- segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga
così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento
richiesto;
c) che la previsione di un attivo impegno della parte istante
nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso, non
può certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perché
intimamente connesso alla sua richiesta, sicché non è configurabile
alcuna violazione del diritto di difesa.
5. - In realtà la questione oggetto dell'ordinanza del 1982 non
è del tutto identica a quelle ora sollevate dai Tribunali di Milano
e di Pinerolo, dal momento che con la precedente si denunziava anche
l'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il sequestro
fosse stato pronunciato in udienza o fuori udienza, peraltro con
un'arbitraria discriminazione delle parti in relazione al fatto del
tutto casuale della maggiore o minore tempestività della
comunicazione.
Inoltre, a notevole distanza di tempo, gli attuali giudici
rimettenti ravvisano nuovi elementi sopravvenuti (in particolare la
legge n. 353 del 1990 di riforma del codice di procedura civile) che
giustificano una rivisitazione del problema.
6. - Il Tribunale di Milano non ignora che, nel vigore della
disciplina anteriore alla Novella del 1990, per un verso la Corte di
cassazione riteneva che il termine di trenta giorni per l'esecuzione
del sequestro decorresse dal momento del deposito del provvedimento
in cancelleria, e per altro verso che la Corte costituzionale aveva
dichiarato - come già ricordato - manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 675 del codice di procedura
civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rileva
ancora il giudice a quo che alcuni interpreti della nuova disciplina
superano la disposizione del menzionato art. 675 ritenendo possibile
l'applicazione - anche all'ipotesi del termine per l'esecuzione del
sequestro - del nuovo criterio di decorrenza previsto dall'ultimo
comma dell'art. 669-octies, e cioè "dalla pronuncia dell'ordinanza
se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione".
Il Tribunale di Milano tuttavia esclude la possibilità di far
luogo a tale applicazione in via meramente interpretativa, e ritiene
la non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 675 del codice di procedura civile, alla
luce delle sopravvenute norme del codice di procedura civile, di
altri principi desumibili dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale e di alcuni orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza di merito.
In particolare si osserva che, se la ratio legis della
novellazione in materia di procedimenti cautelari è stata quella di
una razionalizzazione e di una uniformità di tutti i procedimenti
stessi, e se l'orientamento della Corte costituzionale appare
chiaramente indirizzato verso il principio generale secondo il quale
i termini per gravami o altre attività processuali da compiere a
pena di inefficacia scattano solo dal momento in cui alla parte
"onerata" è data formale comunicazione dell'esistenza del
provvedimento giudiziario da impugnare o da eseguire, appare
inspiegabile la mancata riforma dell'art. 675; la disposizione,
pertanto, risulterebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione per disparità di
trattamento rispetto alla disciplina di altri procedimenti cautelari,
ai quali si applicano le regole dettate circa la decorrenza dei
termini dall'art. 669-octies e novies del codice di procedura civile;
b) con l'art. 24 della Costituzione in quanto rende meno
agevole il diritto di difesa del sequestrante rispetto ai ricorrenti
di altri procedimenti, che non hanno l'onere di informarsi
quotidianamente in cancelleria sull'avvenuto deposito del
provvedimento.
7. - Il Tribunale di Pinerolo solleva la stessa questione di
costituzionalità osservando in particolare:
a) "che l'attuale formulazione dell'art. 669-octies, comma
terzo, del codice di procedura civile denota come il legislatore
abbia inteso assicurare l'esercizio del diritto di difesa sì da
evitare l'inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati fuori
udienza qualora venga omessa la tempestiva instaurazione del giudizio
di merito da parte di chi non è stato informato dell'avvenuta
pronuncia di detti provvedimenti, di modo che non sussiste più un
generale onere di diligenza che impone alla parte interessata di
attivarsi per conoscere la decisione del giudice onde evitare
decadenze";
b) "che la legge 26 novembre 1990, n. 353 ha disciplinato in
modo unitario i procedimenti cautelari e che la necessità di rapida
esecuzione sussiste tanto per i sequestri quanto per le altre misure
cautelari (in particolare i provvedimenti di urgenza ex art. 700 del
codice di procedura civile), con la conseguenza che la disposizione
dettata dall'art. 675 del codice di procedura civile per i soli
sequestri non pare più avere oggettiva giustificazione e può così
ravvisarsi un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi
intenda eseguire le diverse misure cautelari".
8. - La questione non è fondata.
È pur vero che la legge 26 novembre 1990, n. 353, inserisce nel
Capo III del libro IV del codice di procedura civile una Sezione
prima, contenente norme generali relative a tutti i procedimenti
cautelari (tra le quali quella sulla nuova decorrenza del termine per
l'inizio della causa di merito); e che tali disposizioni si
dichiarano (nell'art. 669-quaterdecies) applicabili anche ai
provvedimenti della Sezione seconda (relativa al sequestro), mentre
solo per altri provvedimenti sono applicabili "in quanto
compatibili"; ma ciò non toglie che, per la disomogeneità delle
varie misure cautelari, nulla impedisca al legislatore di modulare
diversamente alcuni aspetti dei vari procedimenti con speciali norme.
In effetti non uniformi sono le discipline relative ai vari tipi
di sequestro, e - per quanto qui interessa - diverse sono le norme
che concernono le distinte ipotesi di inefficacia del provvedimento
di sequestro:
a) quella del mancato inizio del procedimento di merito nel
termine perentorio che, per l'art. 669-octies, ultimo comma, "decorre
dalla pronunzia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti
dalla sua comunicazione";
b) e l'ipotesi di mancata esecuzione del provvedimento stesso
nel termine decorrente in ogni caso dalla pronuncia.
Se quindi non si ravvisano elementi di ingiustificato trattamento,
occorre, piuttosto, verificare se la diversa disciplina che il
riformatore del 1990 ha voluto mantenere per questa seconda ipotesi
di termine sollecitatorio risulti irragionevole o contrastante con
altri principi costituzionali.
9. - In proposito l'ordinanza di rimessione fa leva su alcuni
principi affermati anche recentemente da questa Corte, tra i quali
vanno particolarmente considerati i seguenti:
a) anche se il diritto di difesa può variamente atteggiarsi in
funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di
procedimento e delle esigenze di giustizia, esso deve essere
assicurato in modo effettivo ed adeguato alle circostanze; in
applicazione di tale principio è stato infatti ritenuto che i
termini previsti per il gravame di provvedimenti o per compiere atti
processuali, la cui omissione determini pregiudizio, decorrano dalla
tempestiva ed effettiva conoscibilità dell'esistenza di detti eventi
(sentenze nn. 68 del 1994 e 223 del 1993);
b) nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad
ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la
cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva
giuridicamente tutelata, la garanzia di cui all'art. 24 della
Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale
di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne
all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (sentenze nn. 223
del 1993; 303 del 1985; 155 del 1980; 14 del 1977; 255 del 1974);
c) non può reputarsi legittimo un criterio per il quale il
decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui
conoscibilità può ottenersi con l'impiego di una diligenza più che
normale fino al punto di un controllo giornaliero (sentenze nn. 14 e
15 del 1977; 34 del 1970);
d) la comunicazione del provvedimento è necessaria per il
decreto di fissazione dell'udienza di discussione (sentenze nn. 120
del 1986 e 14 del 1977), e, in tema di procedure concorsuali,
riguardo al deposito dello stato passivo (sentenze nn. 538 del 1990 e
102 del 1986), alla omologazione o rigetto del concordato preventivo
(sentenza n. 255 del 1974), alla liquidazione del compenso ad
ausiliari (sentenza n. 303 del 1985).
10. - Tuttavia questa linea tendenziale della giurisprudenza
costituzionale circa la decorrenza dei termini dalla comunicazione
dell'atto non impedisce di ritenere, da una parte, che nella presente
ipotesi sussistano quelle peculiari caratteristiche del procedimento
e quelle esigenze di giustizia che giustificano la decorrenza del
termine di esecuzione dal momento dell'emissione della pronunzia di
concessione del sequestro, e, dall'altra, che la conoscibilità
dell'esistenza del provvedimento non richieda nella specie un
eccessivo onere per l'interessato al di là della normale diligenza.
Sotto il primo profilo, premesso in generale che è legittimo
"imporre all'esercizio di facoltà o poteri processuali limitazioni
temporali, al fine dell'accelerazione del corso della giustizia"
(ord. n. 900 del 1988), va rilevata in particolare l'esigenza di un
bilanciamento degli interessi del sequestrante con quelli del
soggetto passivo del sequestro, la cui grave situazione non può
essere protratta oltre una durata rigorosamente limitata.
Ove il termine di esecuzione di questo provvedimento cautelare
concesso fuori udienza dovesse decorrere dalla sua comunicazione più
o meno tempestiva, si determinerebbe, non solo una ulteriore perdita
di tempo per entrambe le parti, ma si toglierebbe al soggetto passivo
la garanzia di un breve termine decorrente dal momento fisso della
pronuncia.
Quanto al profilo degli interessi del sequestrante, l'onere della
sua attivazione - oltre a rispondere alla natura particolarmente
urgente del procedimento - non può considerarsi eccessivamente
gravoso, data la evidente attenzione al sollecito accoglimento della
sua istanza; senza contare che la mancata esecuzione entro detto
termine non gli impedisce di reiterare la richiesta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura
civile sollevata dai Tribunali di Milano e Pinerolo, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte