Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1998 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno

1997 dal giudice conciliatore di Napoli, nel procedimento civile

vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso Barisiello Giovanna ed

altra, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, nel

corso di un giudizio promosso "per il risarcimento danni", ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma,

del codice civile, nella parte in cui prevede che il termine di

prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per

la responsabilità civile decorre anche "dal giorno in cui il terzo

ha richiesto il risarcimento all'assicurato" e non soltanto dal

giorno in cui il terzo "ha promosso contro di questo l'azione";

che a sostegno della non manifesta infondatezza della questione

il rimettente afferma soltanto che "se l'assicurato invia alla

propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non dà seguito

all'azione, l'assicurato stesso è penalizzato dall'aumento del

premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non

comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto

assicuratore ne trae vantaggio, perché non esborsa alcunché e

guadagna per effetto dell'aumentato premio della polizza

assicurativa. In tale circostanza, si reputa più giusto inviare

all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei

due anni previsti, ai fini della prescrizione, come recita l'ultima

parte del terzo comma dell'art. 2952, cod. civ., "o ha promosso

contro di questi l'azione" ";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati gli

elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice a quo, la

quale non può in alcun modo desumersi;

che, inoltre, il rimettente ha omesso ogni motivazione in ordine

alla rilevanza della questione ai fini del decidere;

che la motivazione appare carente anche in relazione ai parametri

di riferimento, essendovi solo la mera indicazione dell'art. 23 della

Costituzione, senza che sia specificata la ragione della presunta

violazione di tale norma;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della

Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.

Il cancelliere: Milana

ECLI:IT:COST:1998:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte