Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con

ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria

provinciale di Brescia sul ricorso proposto da Promotion Programme di

Venza e Strambelli e C. S.n.c. contro l'Ufficio IVA di Brescia,

iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 6, prima serie speciale,

dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Brescia,

con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che ad avviso della commissione rimettente, la disposizione

di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte

in cui esclude l'ammissibilità, nel processo tributario, della prova

testimoniale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 53, primo

comma, e 76 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'ordinanza

di rimessione risulti del tutto priva di motivazione sulla non

manifesta infondatezza della questione, ha concluso per la

declaratoria di inammissibilità della questione medesima.

Considerato che il rimettente omette qualsiasi cenno sulla

fattispecie concreta sottoposta al suo esame;

che manca, inoltre, nell'ordinanza di rimessione una pur

sintetica motivazione in ordine sia alla non manifesta infondatezza

che alla rilevanza della questione;

che, in relazione a tali omissioni, la questione deve essere

dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa

Corte, manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte