Corte costituzionale

Ordinanza n. 237/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12-bislegge 74/1987
  • art. 16legge 74/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della

legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio), nel testo introdotto dall'art. 16 della legge

6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il

2 luglio 1999 dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel

procedimento civile proposto da Mari Eleonora contro Fiorini Franco

ed altra, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso per il

riconoscimento del diritto a percepire il quaranta per cento

dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, il

tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo

introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme

sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

che nella causa in esame una donna ha convenuto l'ex marito e

la società datrice di lavoro di quest'ultimo, esponendo che il

matrimonio contratto dalle parti era stato sciolto con sentenza del

10 ottobre 1989, e che il proprio ex coniuge era in procinto di

andare in pensione;

che pertanto, essendo titolare di assegno di mantenimento ai

sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, la parte attrice ha

chiesto di vedersi assegnata la quota del prossimo trattamento di

fine rapporto dell'ex coniuge, nella misura fissata dalla norma

impugnata;

che il giudice rimettente osserva, in relazione all'esatta

interpretazione dell'art. 12-bis che tale norma attribuisce all'ex

coniuge il diritto ad ottenere il quaranta per cento dell'indennità

di fine rapporto indipendentemente dalla circostanza che tale

indennità sia maturata dopo la sentenza di divorzio, con ciò

escludendo che possa essere considerata solo la misura

dell'indennità maturata al momento in cui il matrimonio è stato

sciolto;

che tale quota, inoltre, può essere richiesta solo se è

stata percepita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di

divorzio che abbia riconosciuto il diritto ad un assegno di

mantenimento;

che, in base a tali premesse, il tribunale di Roma rileva che

la norma impugnata collega in modo certo il diritto alla quota del

trattamento di fine rapporto con l'effettiva percezione dello stesso

da parte dell'ex coniuge, con ciò dimostrando che il relativo

rapporto obbligatorio sorge e si perfeziona soltanto tra i due ex

coniugi, senza che sia possibile alcun coinvolgimento del datore di

lavoro;

che, tuttavia, la mancanza di un'azione diretta nei confronti

del datore di lavoro appare al rimettente in contrasto con l'invocato

parametro, in primo luogo perché l'avente diritto non ha alcuno

strumento, neppure cautelare, per realizzare il soddisfacimento del

proprio credito senza la collaborazione dell'ex coniuge, il che

sembra del tutto irrazionale, essendo il credito certo; ed in secondo

luogo perché la predetta mancanza assume un carattere "punitivo",

che è in contrasto con lo spirito della legge n. 74 del 1987, il cui

obiettivo è quello di tutelare il coniuge economicamente più

debole;

che il giudice rimettente, quindi, chiede la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in

cui non consente che il coniuge, nei cui confronti sia stata

pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio (se non passato a nuove nozze ed in quanto

titolare di assegno divorzile), possa ottenere direttamente dal

datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine

rapporto prevista nella stessa disposizione";

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Considerato che l'attribuzione del quaranta per cento del

trattamento di fine rapporto costituisce uno strumento di tutela del

coniuge economicamente più debole (in armonia con le finalità di

cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74), nel quale confluiscono profili

assistenziali e criteri di carattere compensativo (sentenza n. 23 del

1991);

che le concrete modalità con le quali la norma attribuisce

detta provvidenza economica non attingono la valenza di garanzia

costituzionale, poiché il riconoscimento di un'azione diretta contro

il datore di lavoro (o, viceversa, la necessità che il trattamento

di fine rapporto venga prima acquisito nel patrimonio dell'avente

diritto e poi trasferito, per la quota spettante, all'ex coniuge) si

appalesa come frutto di una scelta affidata alla discrezionalità del

legislatore ordinario;

che la norma impugnata, comunque, non ha finora ricevuto

dalla giurisprudenza e dalla dottrina un'interpretazione univoca sul

punto in contestazione, sicché il giudice rimettente avrebbe anche

potuto fornire una lettura diversa, allo stato non sussistendo un

diritto vivente in argomento;

che, pertanto, non essendo ravvisabile alcuna violazione del

precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, la presente questione

dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre

1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),

nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte