Sentenza n. 238/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 794/1942
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30 della
legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e procuratore per
prestazioni giudiziali in materia civile), promosso con ordinanza
emessa il 22 aprile 1975 dal pretore di Lucera, nel procedimento civile
vertente tra Raffaele Follieri e Michele Costantino, iscritta al n. 308
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'avv. Raffaele Follieri vantando crediti per prestazioni
professionali giudiziali svolte a favore di Giuseppe Costantino e
lamentando che, deceduto nel frattempo il cliente, alcuni dei suoi
eredi si erano rifiutati di pagare le quote di debito di loro
competenza, otteneva dal pretore di Lucera decreto ingiuntivo nei
confronti di detti eredi per le somme rispettivamente dovutegli.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione tutti gli
ingiunti deducendo l'incompetenza per valore del pretore;
l'inesigibilità dei crediti per essersi gli eredi avvalsi del
beneficio di inventario; l'estinzione dei pretesi crediti per essere
stato l'avv. Follieri soddisfatto di ogni sua pretesa da parte degli
altri eredi; l'eccessività delle richieste; e comunque che il de cuius
oltre l'acconto ammesso dall'opposto gliene aveva versati altri due.
Gli ingiunti deducevano ancora che il loro dante causa aveva
risentito danni per l'assistenza in giudizio da parte dell'opposto e
spiegavano domanda riconvenzionale per il relativo risarcimento.
Infine, dopo che il pretore aveva dichiarato infondata l'eccezione di
incompetenza ed inammissibile la domanda riconvenzionale, chiedevano
che il giudizio fosse da decidere con sentenza e non con ordinanza.
Resistite tutte le predette eccezioni dall'opposto, il pretore di
Lucera, con ordinanza del 22 aprile 1975, sollevava, ritenendola
rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 nella
parte in cui prevede l'applicabilità del rito camerale e la non
impugnabilità dell'ordinanza anche nei casi in cui l'opponente non si
limiti a contestare il quantum della liquidazione ma sollevi anche
altre eccezioni di diritto processuale o sostanziale e tanto più
quando sorga la necessità dell'acquisizione di prove cosiddette
costituende incompatibili con la sommarietà del procedimento.
Ha ravvisato il contrasto della norma con l'art. 3 della
Costituzione nel fatto che il trattamento privilegiato è accordato
alla categoria dei professionisti forensi e non anche alle altre
categorie di professionisti di cui all'art. 633 del codice di
procedura civile; che l'esame è limitato ad un solo grado di giudizio
di merito; che per giunta è imposta la trattazione con un rito di
eccezionale sommarietà; e che, qualora ci si debba pronunciare sulla
competenza per valore, rimane precluso (oltre l'appello, anche) il
regolamento di competenza.
Sarebbe ancora violato l'art. 24 della Costituzione perché nel
procedimento de quo non è consentita l'acquisizione di prove
costituende anche nella ipotesi in cui le stesse si appalesino
necessarie.
Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti e
non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; e
pertanto la causa viene decisa in camera di consiglio ai sensi degli
artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
primo, delle Norme integrative. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Lucera, chiamato a pronunciarsi su una
opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti per prestazioni
professionali in materia civile proposta a sensi e per gli effetti di
cui all'art. 645 del codice di procedura civile ed all'art. 30, in
relazione ai precedenti 28 e 29, della legge 13 giugno 1942, n. 794
(onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in
materia civile), ritiene che "qualsiasi opposizione proposta a norma
dell'art. 645 c.p.c. avverso decreti ingiuntivi emessi a norma
dell'art. 633, n. 2, citato codice, a favore di avvocati o procuratori,
quali che siano i motivi di impugnativa, vada decisa con ordinanza" e
che il rito da seguire debba essere "quello in camera di consiglio
previsto dall'art. 29 e richiamato dall'art. 30 cpv. citata legge"; e
però, tenuto conto della natura delle eccezioni sollevate dagli
opponenti, sussisterebbero "gravi dubbi di legittimità costituzionale,
rilevanti nella specie, circa l'art. 3 della surrichiamata legge, nella
parte in cui prevede l'applicabilità del rito camerale e la non
impugnabilità dell'ordinanza anche nei casi (come quello in esame) in
cui l'opponente non si limiti a contestare il quantum della
liquidazione, ma sollevi anche altre eccezioni di diritto processuale o
sostanziale" e "tanto più quando sorga la necessità dell'acquisizione
di prove c.d. 'costituende' (es. prova testimoniale) incompatibili con
la sommarietà del considerato procedimento".
2. - Si assume, anzitutto, dal pretore, che la particolare
sommarietà del procedimento camerale e la non appellabilità
dell'ordinanza (sostanzialmente, sentenza) si risolverebbero in un
privilegio accordato alla categoria dei professionisti forensi e che
tale trattamento di favore non avrebbe un adeguato fondamento logico e
pertanto non potrebbe giustificarsi nei casi in cui il giudice debba
esaminare eccezioni diverse da quelle relative al quantum che non
sempre possono essere di facile e pronta soluzione.
Tale trattamento peraltro non è esteso alle altre categorie di
professionisti di cui all'art. 633 del codice di procedura civile;
l'esame sarebbe limitato ad un solo grado di giudizio di merito; la
trattazione sarebbe imposta con un rito di eccezionale sommarietà; ed
infine, qualora il giudice, come nella specie, si debba pronunciare
sulla competenza per valore, sarebbe precluso il regolamento di
competenza.
Si avrebbe quindi, sotto vari profili, la violazione con la norma
denunciata, dell'art. 3 della Costituzione.
3. - Si assume altresì che la norma denunciata sia in parte qua in
contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Posto che il procedimento in oggetto non consente l'acquisizione di
prove "costituende" (interrogatorio, giuramento, prova testimoniale,
ecc.) si avrebbe, secondo il pretore, un'ingiustificabile menomazione
del diritto di difesa a danno della parte opponente, posta nella
pratica impossibilità di provare, salvo ammissione della controparte,
il proprio assunto (e così i fatti estintivi o modificativi
dell'obbligazione a suo carico nascente dalla prestazione
professionale).
4. - La questione di legittimità costituzionale, come sopra
proposta, non è fondata.
Giova al riguardo tener presente che secondo l'orientamento della
giurisprudenza (di cui si è fatta carico questa Corte nella sentenza
n. 22 del 1973, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29 e 30 della legge n.
794 del 1942 sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma
secondo, della Costituzione, con ordinanze dei tribunali di Genova e di
Velletri) il procedimento speciale de quo è previsto per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti ad
avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, e
per l'esame e la decisione delle opposizioni proposte a norma dell'art.
645 del codice di procedura civile contro decreti ingiuntivi emessi per
i detti crediti, e sempre che da parte del convenuto o dell'opponente
non venga contestata l'esistenza del rapporto di patrocinio; in tale
procedimento vanno osservate le comuni norme circa l'onere della
domanda e della prova, a cui rigorosamente è correlato l'esercizio
della potestà giurisdizionale sotto il profilo istruttorio e quello
decisorio; nello stesso procedimento, di indubbia natura contenziosa,
sono ammissibili le indagini volte all'accertamento dei fatti dedotti
dalle parti e le prove, in particolare quelle orali, per interrogatorio
formale e per testimoni e il tutto da svolgersi nelle forme compatibili
con la natura camerale del procedimento, ed ovviamente in attuazione
del principio generale della idoneità degli atti processuali al
raggiungimento del loro scopo; ed infine delle ragioni addotte dalle
parti e delle risultanze istruttorie il giudice necessariamente tiene
conto nel decidere la controversia e su di esse ha l'obbligo di
motivare, in modo succinto ma esauriente, nel provveddimento
conclusivo.
Stante ciò, non sussistono le asserite violazioni degli artt. 3 e
24 della Costituzione perché il relativo trattamento a favore dei
professionisti legali, è previsto solo per un determinato e limitato
settore del contenzioso tra professionista e cliente, e per questioni,
che, essendo relative a prestazioni giudiziali in materia civile e di
solito semplici, possono essere decise dal giudice con facilità, e
quindi non appare arbitrario né irrazionale che tale trattamento non
sia stato esteso a tutti i professionisti di cui all'art. 633 del
codice di procedura civile; perché è di conseguenza (e d'altronde
manca la tutela costituzionale del doppio grado di giurisdizione) che
il procedimento si esaurisca in unico grado; perché nei casi di
eccezione di incompetenza del giudice adito in opposizione e di domanda
riconvenzionale (casi relativamente ai quali, nella specie è per altro
intervenuta una precedente pronuncia del pretore) non dovrebbe
ritenersi precluso il regolamento di competenza ed è da ammettersi
che, ricorrendo date condizioni si abbia un separato giudizio ordinario
per l'esame e la decisione della domanda riconvenzionale; e perché, in
conclusione, le garanzie della difesa in giudizio sono assicurate e
ciò considerando il problema sia dal punto di vista delle parti che da
quelle del giudice.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (onorari di avvocato e
procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte