Sentenza n. 238/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42legge 1034/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 comma
quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali
amministrativi regionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio
1975 dal Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul
ricorso proposto da Migani Gastone ed altro contro il Comune di
Riccione iscritta al n.580 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 1976;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella pubblica udienza del 25 gennaio 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ricorsi diretti al Tribunale Regionale Amministrativo per
l'Emilia-Romagna, notificati il 14 novembre 1973, Gastone Migani e
Pierino Corinaldesi impugnarono il provvedimento 13 settembre 1973, con
il quale il Sindaco del Comune di Riccione, a norma dell'art. 13 legge
6 agosto 1967, n.765, aveva determinato nella misura di venti milioni
la sanzione pecuniaria a loro carico per la costruzione del piano di
una abitazione senza che fosse stata rilasciata la licenza edilizia.
I due ricorsi, diretti ad ottenere la declaratoria di nullità o
l'annullamento del provvedimento, furono depositati il 28 novembre 1973
nella Cancelleria del Tribunale di Bologna, a norma dell'art. 42, comma
secondo, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei Tribunali
Amministrativi Regionali), non essendo ancora entrata in funzione la
Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.
Con avviso, ricevuto dalle parti il 18 febbraio 1974 la Segreteria
del suddetto Tribunale Amministrativo comunicò che la cancelleria del
Tribunale di Bologna le aveva trasmesso i ricorsi.
I ricorrenti chiesero al Presidente del Tribunale amministrativo,
con domanda 28 settembre 1974, che venisse fissata l'udienza di
trattazione del ricorso.
Il comune di Riccione, costituitosi in giudizio, eccepì, con
memoria 3 gennaio 1975, l'improcedibilità del ricorso, a norma
dell'art. 42, comma ultimo, citata legge n. 1034 del 1971, perché gli
istanti non avevano tempestivamente presentato la domanda diretta ad
ottenere la fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso.
Il Tribunale amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, con
ordinanza 14 gennaio 1975, propose, di ufficio, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, comma ultimo, legge n. 1034 del 1971.
L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 20
ottobre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 5 ottobre 1976, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata in parte infondata e in
parte inammissibile per irrilevanza. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna ha
proposto, di ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42,
quinto comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei Tribunali
Amministrativi Regionali), che impone alle parti interessate di
chiedere al Presidente del Tribunale Amministrativo la fissazione
dell'udienza di trattazione del ricorso - proposto prima dell 'entrata
in funzione dello stesso Tribunale e depositato, a norma del comma
secondo dello stesso art. 42, nella Cancelleria del Tribunale Civile
con sede nel Capoluogo di regione - entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso, con il quale la
Segreteria del Tribunale Amministrativo ha dato loro notizia del
ricevimento del ricorso trasmesso dalla Cancelleria del Tribunale.
La norma impugnata, secondo il giudice "a quo", nel prevedere il
suddetto breve termine perentorio di sessanta giorni, sarebbe in
contrasto con il principio di uguaglianza innanzitutto perché
determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra
coloro che hanno proposto il ricorso prima dell'entrata in funzione dei
Tribunali Amministrativi e coloro che lo hanno proposto dopo, dato che
i primi devono, in quel termine perentorio, valutare l'opportunità di
chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione, mentre gli altri si
giovano del termine ben più ampio di due anni stabilito dall'art. 23,
comma primo, stessa legge.
Inoltre, sussisterebbe disparità di trattamento anche tra parti
nello stesso giudizio. Infatti coloro che si sono costituiti presso la
Segreteria del TAR prima del ricevimento dell'avviso da parte della
stessa Segreteria (avviso che del resto appare superfluo giacché le
parti con la loro costituzione hanno avuto evidentemente conoscenza
della ricezione degli atti trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale)
possono usufruire del termine di perenzione di due anni; mentre gli
altri, già costituiti presso la Cancelleria del Tribunale Civile
devono proporre istanza di fissazione della udienza entro il più breve
termine perentorio di 60 giorni a decorrere dall'avviso della
Segreteria del TAR. Non potrebbe considerarsi valida secondo il giudice
"a quo" la giustificazione della disparità di trattamento addotta da
alcuni Tribunali Amministrativi, che hanno ravvisato la "ratio" della
norma in esame nella necessità di un atto di impulso del processo, che
avrebbe la funzione di provare l'attualità dell'interesse della parte
ad ottenere la decisione del ricorso. Inoltre, l'onere del rispetto del
breve termine sarebbe posto, sempre secondo il giudice "a quo", senza
alcun riguardo nei confronti di coloro che, come nel caso di specie,
hanno depositato il ricorso presso la Cancelleria del Tribunale
ordinario pochi giorni prima dell'insediamento dei Tribunali
Amministrativi.
Lo stesso comma quinto dell'art. 42 della legge indicata lederebbe
anche il principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché
limiterebbe in maniera incisiva il periodo di tempo a disposizione
della parte per valutare l'opportunità di chiedere la fissazione
dell'udienza di trattazione.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 42 legge n. 1034 del 1971 contiene, in cinque commi,
disposizioni di natura transitoria, aventi tutte la finalità di
concentrare entro breve termine i ricorsi - pendenti presso qualsiasi
autorità giurisdizionale o proposti dopo l'entrata in vigore della
stessa legge e prima dell'inizio del funzionamento dei Tribunali
Amministrativi - presso la Segreteria di questi ultimi; ciò anche a
dimostrazione della persistente volontà delle parti di ottenere la
decisione.
E proprio per raggiungere tali finalità il citato art. 42 impone:
con il comma secondo, alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere i
ricorsi alla Segreteria del Tribunale Amministrativo non appena questo
entrerà in funzione; con il comma quarto, alla Segreteria del
Tribunale amministrativo di dare agli interessati avviso del
ricevimento degli atti trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale; con
il quinto comma, che è la norma impugnata, alle parti di chiedere la
fissazione dell'udienza di trattazione entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla ricezione del suddetto avviso. Tali norme trovano
la loro giustificazione nella particolare situazione che avrebbero
dovuto affrontare i Tribunali Amministrativi all'inizio della loro
attività per il notevole numero di ricorsi già proposti.
3. - La denunciata violazione del principio di eguaglianza,
prospettata sotto due profili, non sussiste.
In relazione al primo profilo si osserva che la situazione di
coloro che hanno proposto il ricorso in epoca anteriore alla entrata in
funzione dei Tribunali amministrativi e la situazione di coloro che
l'hanno proposto dopo sono oggettivamente diverse dato che solo per i
primi sussiste quell'esigenza di avere la prova dell'interesse attuale
ad ottenere la decisione, esigenza che la norma impugnata mira a
soddisfare per i motivi già sopra esposti e costituisce valida ragione
giustificatrice della norma stessa.
Per quanto concerne il secondo profilo, si rileva che l'Avvocato
Generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilits' della questione
perché nella fattispecie in esame non si era verificata la coesistenza
di parte costituita nella Segreteria del Tribunale Amministrativo e di
parte costituita anteriormente nella Cancelleria del Tribunale di
Bologna, con la conseguente dedotta disparità di trattamento, perché
la prima si sarebbe giovata della perenzione di due anni mentre la
seconda sarebbe stata soggetta al termine perentorio di sessanta
giorni.
Tale eccezione va disattesa perché il giudice "a quo" non ha
affermato che in quel determinato procedimento le parti si erano
costituite in tempi diversi presso uffici diversi, ma ha aggiunto altro
argomento a sostegno della tesi prospettata.
La questione, quindi, sotto il secondo profilo è ammissibile, ma
non è fondata perché la situazione della parte che si è costituita
presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo è diversa da quella
in cui si trova la parte che si era costituita in epoca precedente
nella Cancelleria del Tribunale ordinario. Infatti solo per
quest'ultima vale la esigenza di verificare il persistere
dell'interesse alla decisione sul ricorso.
Nessun rilievo può assumere l'ultimo argomento del giudice "a
quo", il quale ha posto in evidenza che, nel caso in esame, il ricorso
era stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna
pochi giorni prima dell'entrata in funzione del Tribunale
Amministrativo, perché la legge deve disciplinare la generalità dei
casi e le mere disparità di fatto, necessariamente conseguenti alla
successione di leggi nel tempo, non possono costituire violazione di
precetti costituzionali.
4. - La norma impugnata non viola neppure l'art. 24 della
Costituzione perché non impone alla parte un onere particolarmente
gravoso, tale da pregiudicare il suo diritto di difesa. Invero il
termine perentorio di 60 giorni consente alle parti una adeguata
valutazione dell'interesse a chiedere la decisione sul ricorso. È da
osservare poi che durante il suddetto termine la parte si deve limitare
a presentare una semplice istanza, che non richiede alcuna motivazione
e deve solo contenere il richiamo al ricorso pendente. Tale termine,
del resto, è di durata eguale a quello prescritto dall'art. 21 stessa
legge n. 1034 del 1971 per impugnare l'atto amministrativo, termine
durante il quale la parte deve svolgere attività di ben altro rilievo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma quinto, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei Tribunali Amministrativi Regionali) proposta dal Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGL1ELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte