Sentenza n. 238/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 576/1975
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 798/1976
- art. 1legge 576/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 19
della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte
sui redditi e sulle successioni); art. 1, comma terzo, D.L. 10 dicembre
1976, n. 798 conv. in legge 8 febbraio 1977, n. 16 promossi con
ordinanze emesse il 29 aprile e 12 maggio 1978 dalle Commissioni
tributarie di secondo grado di Pescara e Udine (n. 3 ordinanze), 20
ottobre e 6 novembre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Ferrara, il 19 luglio 1980 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Cagliari, il 23 marzo e 14 marzo 1981 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Termini Imerese (tre ordinanze), il 13
giugno e 5 luglio 1981 dalle Commissioni tributarie di primo grado di
S. Maria Capua Vetere e Termini Imerese, il 27 giugno 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Firenze, il 14 agosto, 15
aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese (tre ordinanze), il 4 marzo 1982 dalla Commissione tributaria
di Piacenza (tre ordinanze) e il 20 luglio 1982 dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Cagliari (due ordinanze), iscritte
rispettivamente ai nn. 578, 611, 612 del registro ordinanze 1978, ai
nn. 702, 703, 869 del registro ordinanze 1980, ai nn. 646, 647, 648,
722 del registro ordinanze 1981, ai nn. 13, 48, 175, 214, 215, 440,
441, 442, 726 e 727 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 45 del 1979, n. 325 del
1980, n. 56 del 1981, nn. 40, 47, 116, 137, 248, 255, 338 e 324 del
1982 e al n. 81 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1984 il giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'art. 19 della legge 2 dicembre 1975, in materia di imposte
indirette sugli affari, dispone al primo comma che i termini di
prescrizione e decadenza, già precedentemente prorogati al 31 dicembre
1975 dal D.L. 19 giugno 1974, n. 237, convertito nella legge 2 agosto
1974, n. 350, "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976"; col
secondo comma lo stesso articolo dispone altresì che "sono sospesi per
un anno i termini di prescrizione e di decadenza" in corso "alla data
di entrata in vigore della legge e scadenti fra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1976, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai
procedimenti davanti alle commissioni tributarie nonché alle
impugnazioni delle decisioni di dette commissioni".
Il Sig. Francesco Maggia, al quale l'Ufficio del Registro di
Pescara aveva notificato il 13 gennaio 1976 un avviso di accertamento
di maggior valore relativo ad una vendita immobiliare, proponeva
ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Pescara in data
31 dicembre 1976, ma il ricorso veniva dichiarato irricevibile perché
il termine per la impugnazione era scaduto il sessantesimo giorno dopo
la notifica dell'avviso e non poteva quindi ritenersi "in corso" al
momento dell'entrata in vigore della legge che era il 5 dicembre 1975
(giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla Gazzetta
Ufficiale n. 321 del 4 dicembre 1975).
La Commissione di secondo grado di Pescara cui aveva fatto ricorso
il Maggia avverso la ricordata dichiarazione di irricevibilità, con
ordinanza 29 aprile 1978, n. 578/78 R.O., ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del citato art. 19, secondo comma, in
relazione all'art. 3 Cost.
Secondo l'ordinanza la disposizione impugnata indurrebbe una
disparità di trattamento fra l'amministrazione ed il contribuente
giacché la limitazione della proroga dei termini esclusivamente a
quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge, e non
quindi estesa a quelli che iniziano a decorrere successivamente,
costituirebbe una ingiustificata discriminazione a danno dei
contribuenti nei confronti della pubblica Amministrazione a favore
della quale, invece, anche dopo tale data, resterebbe in vigore la
proroga dei termini per la notifica dell'accertamento da parte degli
Uffici finanziari in virtù del primo comma dell'art. 19 citato.
Si stabilirebbe inoltre una disparità di trattamento fra i
contribuenti rispetto alla data, del tutto discrezionale, della
notifica dell'accertamento, dalla quale deriverebbe l'applicabilità o
meno del secondo comma dell'art. 19 citato.
Con le ordinanze 726 e 727/82 emesse il 20 luglio 1982 dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Cagliari sui ricorsi di
D'Aquila Pietro nonché con le ordinanze 12 maggio 1978, n. 611 e
612/78, emesse su ricorso di Pontisso Adelchi dalla Commissione
Tributaria di secondo grado di Udine, sono state sollevate analoghe
censure, ponendosi particolarmente in evidenza con le ultime due il
fatto che i termini scaduti prima della entrata in vigore della legge
n. 576 del 1975, ma prorogati in virtù del primo comma della legge del
1975 finirebbero con l'andare irrazionalmente a scadere dopo quelli che
hanno iniziato a decorrere successivamente ma non erano più "in corso"
al momento della entrata in vigore della legge impugnata.
Secondo le ordinanze 20 ottobre e 6 novembre 1979, nn. 702 e 703,
emesse sui ricorsi di Chiorboli Maria Iris e Secchieri Luisa dalla
Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, e che pure censurano
l'art. 19 sopra richiamato, si profilerebbe anche l'illegittimità
dell'art. 1, comma terzo, del D.L. 10 dicembre 1976, inserito con la
legge di conversione 8 febbraio 1977, n. 16, secondo cui nella materia
in esame sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di
prescrizione e decadenza scaduti dal 5 all'11 dicembre 1976. Invero,
secondo l'ordinanza, il legislatore avrebbe così inteso procrastinare
i termini entro cui l'amministrazione può rettificare i valori
denunciati nel periodo suddetto. Tali termini, non rientrando nella
disposizione dell'art. 19 della legge del 1975, e non essendo compresi
neppure nella proroga di cui al D.L. 10 febbraio 1976, entrato in
vigore appunto l'11 successivo, non erano sospesi e pertanto erano da
considerarsi scaduti a tutti gli effetti. La disposizione farebbe
così risorgere termini esauriti e con ciò si porrebbe in contrasto
con l'art. 24 Cost..
Con le ordinanze emesse il 23 marzo 1981, il 14 marzo 1981, il 5
luglio ed il 14 agosto 1981, sui ricorsi di Asaro Carlotta, De Lisi
Agostina e Catanese Nicasio, distinte coi nn. 646, 647, 648/81 e 13/82,
nonché con le ordinanze 14 agosto 1981 e 15 aprile 1981 sui ricorsi di
Drago Calogero, Felice Ignazio e Mesi Giuseppe, distinte coi nn.
175/82, 214/82, 215/82, tutte emesse dalla Commissione tributaria di
primo grado di Termini Imerese, riproponendosi le censure di cui sopra,
concernenti l'art. 19 della legge n. 576 del 1975, si pone
particolarmente in luce che la pubblica Amministrazione, se il termine
per l'accertamento scade fra il 1 gennaio 1976 ed il successivo 31
dicembre, godrebbe della sospensione dei termini per un anno essendo
questi sempre in corso alla data di entrata in vigore della legge,
cioè il 5 dicembre 1975, perché prorogati al 31 dicembre 1975 in
virtù del primo comma dell'art. 19 impugnato, mentre il contribuente
può beneficiare della detta sospensione solo se l'avviso gli sia stato
notificato entro il 4 dicembre 1975 perché solo in tal caso il termine
per ricorrere sarebbe "in corso" alla data di entrata in vigore della
legge.
La norma poi contrasterebbe con l'art. 24 Cost. per la lesione del
diritto di difesa che la disparità di trattamento evidenziata
comporterebbe.
Con le ordinanze n. 869/80 del 19 luglio 1980 della Commissione
Tributaria di primo grado di Cagliari, su ricorso di Pinna Grazia;
della Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza nn. 440, 441 e
442/82, emesse il 4 marzo 1982 su ricorsi di Froni Nello e n. 722/81
della Commissione tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere ed
emessa il 13 giugno 1981 su ricorso di Niro Giuseppe, sono state
sollevate censure per presunta violazione dell'art. 3 Cost., nei
confronti dell'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, per motivi
analoghi a quelli posti a base delle ordinanze precedenti. I giudici a
quibus osservano peraltro in particolare che la proroga al 31 dicembre
1977 dei termini di prescrizione e di decadenza ivi stabilita, non
prevederebbe l'inclusione dei termini inerenti ai ricorsi avverso gli
avvisi di accertamento notificati fra il 5 dicembre 1975 ed il 5
ottobre 1976 (ultimo giorno utile per l'inizio del decorso del termine
di 60 giorni ai fini della inclusione nella proroga del 1975 dei
ricorsi relativi agli accertamenti notificati il 4 dicembre 1975.
Si determinerebbe così una ingiustificata disparità di
trattamento fra i contribuenti ai quali l'ufficio ha notificato
l'avviso di accertamento entro il 4 dicembre 1975, che possono
beneficiare della sospensione dei termini di cui all'art. 19 della
legge n. 576 del 1975 e dei successivi provvedimenti di proroga e
quelli ai quali sia stata effettuata la notifica in data successiva che
non usufruendo di alcuna proroga, devono presentare ricorso entro il
termine normale.
Oltre alla violazione dell'art. 3 Cost. che tale situazione
comporterebbe, secondo l'ordinanza della Commissione di S. Maria Capua
Vetere, si verificherebbe altresì un contrasto del citato art. 1 con
l'art. 24 della Costituzione essendo la detta situazione anche lesiva
del diritto di difesa dei contribuenti perché in attesa della norma
impugnata si sarebbe ingenerata tra i contribuenti esclusi l'attesa
ragionevole, poi delusa, che la proroga sarebbe stata estesa anche a
loro.
Con l'ordinanza n. 48/82 della Commissione tributaria di Firenze,
emessa il 27 giugno 1981 su ricorso di Rucellai Bernardo, censure
analoghe a quelle sopra riportate concernenti la pretesa violazione
dell'art. 3 Cost. sono state infine sollevate tanto contro l'art. 19,
secondo comma della citata legge n. 576 del 1975, quanto contro l'art.
1 legge 8 febbraio 1977, n. 16 di conversione del D.L. 12 dicembre
1976, n. 798.
In tutti i giudizi sopra menzionati, salvo che in quello
proveniente dall'ordinanza n. 214/82 della Commissione tributaria di
primo grado di Termini Imerese, si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato le proprie deduzioni difensive.
Nelle difese l'Avvocatura osserva, in linea generale, quanto alla
impugnazione dell'art. 19, secondo comma, che la Legge n. 576 del 1975
era intervenuta a disciplinare una materia che aveva già formato
oggetto di regolamentazione eccezionale con successivi provvedimenti
legislativi di proroga dei termini in parola, ed aveva inteso soltanto
prorogare a nuova data il regime di eccezione istituito in materia in
vista del riordinamento degli Uffici finanziari e della introduzione
della nuova disciplina del contenzioso tributario, con riferimento
quindi ad una esigenza temporalmente limitata, e senza voler ampliare
il campo di applicazione della proroga che restava delimitato ai
termini in scadenza entro il 31 dicembre 1975.
Col secondo comma impugnato il legislatore avrebbe poi preso in
considerazione anche i termini "in corso" disponendone la sospensione e
sottoponendoli così ad un regime particolare transitorio in vista
della completa normalizzazione, tenuta presente l'esigenza di non
creare una frattura immediata tra il regime dei termini ancora correnti
in virtù delle precedenti proroghe ed ulteriormente prorogati con la
legge in esame, ed il regime di quei termini che, ugualmente correnti
alla data del provvedimento sarebbero venuti in scadenza oltre la data
del 31 dicembre 1975 e non avrebbero così potuto beneficiare della
proroga.
Ciò posto, l'Avvocatura prosegue affermando che la posizione della
pubblica Amministrazione e dei contribuenti rispetto alla sospensione
dei termini in corso sarebbe del tutto paritaria in quanto anche per
l'Amministrazione i termini che sarebbero scaduti a suo sfavore dopo il
1 gennaio 1976 e che non fossero già in corso alla data suddetta
sarebbero rimasti assoggettati secondo la legge del 1975 alla
disciplina normale.
E ciò sarebbe comprovato dalle risultanze dei lavori preparatori
della successiva legge di proroga 8 febbraio 1977, n. 16.
L'Avvocatura osserva altresì che l'abolizione di un regime
eccezionale come quello in esame, destinato naturalmente ad una vigenza
temporanea, è necessariamente collegato alla fissazione di una data di
demarcazione tra i rapporti ricadenti nel periodo considerato ed i
rapporti successivi.
Onde infondato apparirebbe anche il secondo profilo di
illegittimità concernente la pretesa disparità di trattamento fra
contribuenti, giacché, in caso contrario, dovrebbe ammettersi
l'irrazionale principio secondo cui, una volta stabilito un regime
eccezionale, il legislatore non potrebbe più ristabilire la disciplina
ordinaria per non generare situazioni di difformità fra i rapporti in
ragione del decorso del tempo.
Con riguardo in particolare alle ordinanze emesse dalla Commissione
di Termini Imerese, su ricorso di Asaro Carlotta e De Lisi Agostino,
l'Avvocatura afferma che, in base alle precedenti proroghe, il termine
per la notifica dell'accertamento tributario era ancora in corso alla
data del 5 dicembre 1975 e poteva quindi essere sospeso fino al 31
dicembre 1976. L'Amministrazione, peraltro, notificando l'accertamento
il 10 dicembre, non si sarebbe avvalsa di tale proroga, ma avrebbe
usufruito di quelle precedenti valevoli fino al 31 dicembre 1975, onde
la questione sarebbe irrilevante.
In ogni modo la questione sarebbe infondata perché anche i
contribuenti avrebbero potuto beneficiare della proroga se il termine
per impugnare fosse scaduto entro il 31 dicembre 1975 e si sarebbero
trovati in posizione paritaria a quella dell'Amministrazione la quale
pure godeva di un anno di tempo per notificare l'accertamento. Anche
l'Amministrazione se una decisione ad essa sfavorevole fosse stata
notificata dopo l'entrata in vigore della legge del 1975 avrebbe dovuto
impugnarla nel termine ordinario di sessanta giorni senza poter
invocare alcuna sospensione, e se l'atto tassabile fosse stato
registrato dopo il 5 dicembre 1975 il termine per la notifica
dell'accertamento non avrebbe goduto, anch'esso di alcuna sospensione.
L'Avvocatura, inoltre, osserva che in ogni caso risponderebbe a
criterio di ragionevolezza che il legislatore fissi dei termini e
provveda a prorogarli o sospenderli e la loro sospensione o la proroga
qualificherebbero di per sé in modo diverso le situazioni che si
trovano collocate in posizione diverse rispetto ai termini medesimi.
Sarebbe cioè evidente che non è uguale, ma diversa, con conseguente
legittimità del diverso trattamento, la situazione dei contribuenti
per i quali un dato termine è in un certo momento in corso, rispetto a
quella dei contribuenti per i quali nello stesso momento il termine non
è più o non è ancora in corso.
E la lamentata esclusione dalla proroga risponderebbe d'altra parte
alla naturale esigenza di un avvio alla normalizzazione delle
situazioni determinate dalla entrata in vigore della riforma tributaria
che imponeva necessariamente, ad un dato momento, la cessazione
dell'eccezionale periodo di proroga o di sospensione.
Quanto alla censura rivolta contro l'art. 1 del D.L. n. 798 del
1976 sotto il profilo della pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
che deriverebbe dall'esclusione dalla proroga dei termini scadenti tra
il 5 dicembre 1975 ed il 5 ottobre 1976 implicitamente sancita dalla
norma censurata, l'Avvocatura osserva che la estensibilità della
proroga anche ai termini ricadenti nel periodo in discussione sarebbe
stata esaminata in sede di conversione in legge del citato D.L. del
1976, ma sarebbe stata esclusa in base alla considerazione che non si
sarebbe trattato propriamente, nel caso, di proroga di termini, bensì
di stabilire proroghe nuove di termini mai in precedenza prorogati; che
non vi era alcuna ragione per riaprire tali termini anche perché dopo
la legge del 1975 era stato chiaro che gli stessi non erano soggetti a
proroga e che comunque una rimessione in termini avrebbe finito col
premiare i contribuenti meno diligenti rispetto a quelli che avevano
usufruito dei termini normali vigenti.
Diversa essendo la situazione di coloro che avevano rispettivamente
operato prima e dopo la legge del 1975, non sussisterebbero i
presupposti per potersi configurare una irrazionale disparità di
trattamento.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 24 osserva che l'opinione
sulla estensione della proroga anche a favore dei contribuenti che si
sarebbe ingenerata fra costoro in base ai criteri seguiti dalla
legislazione precedente, non potrebbe assurgere, anche se
corrispondente al vero, a motivo di illegittimità della legge,
trattandosi di un problema di interpretazione che non toccherebbe
l'idoneità della norma a consentire la tutela dei diritti.
Per quanto riguarda poi il profilo di illegittimità dell'art. 1
della legge del 1976 prospettato per l'avvenuta proroga dei termini
scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976,
sospettato di contrasto con l'art. 24 Cost., l'Avvocatura osserva che
la norma, in sostanza non fa che riaprire termini già scaduti, e
rileva che con ciò non verrebbe leso alcun precetto costituzionale, e
tanto meno poi la garanzia di difesa sancita dall'art. 24 Cost.
Invero si trattava soltanto di saldare la data del 5 dicembre 1976,
scadenza della proroga precedente con quella di entrata in vigore del
D.L. n. 798 del 1976, cioè appunto l'11 dicembre 1976, e tale ratio,
tendente in sostanza a coprire un vuoto legislativo non potrebbe certo
ritenersi illogica o discriminatrice. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sottoposte alla Corte sono identiche o
strettamente connesse e pertanto i giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Con il decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito con
modificazioni nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, venne disposta a
favore dell'Amministrazione finanziaria e dei contribuenti la proroga
al 30 giugno 1974 dei termini di prescrizione e di decadenza in materia
di tasse e di imposte indirette sugli affari, che sarebbero scaduti nel
periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
decreto (21 dicembre 1972) e la stessa data del 30 giugno 1974.
Come risulta dai lavori preparatori, il provvedimento venne
adottato in conseguenza della soppressione di ben 471 Uffici del
registro ed in vista della ristrutturazione degli altri Uffici, ai
quali venivano aggregati i Comuni che non avevano più l'Ufficio del
registro nel distretto d'imposta in cui era collocato.
Ciò comportava infatti un rigoroso impegno del personale per tutte
le complesse operazioni necessarie ai fini della detta
ristrutturazione, e rendeva opportuna la disposta proroga ai fini di
evitare, all'Amministrazione, i pregiudizi organizzativi ed economici
derivanti dalla descritta situazione, e particolarmente dalla
necessaria sospensione delle verifiche di cassa nei rimanenti uffici.
Per i contribuenti, poi, alleviava gli ostacoli nell'adempimento delle
formalità e degli atti imposti dalla legge anche a tutela dei loro
diritti.
Successivamente, perdurando, contro le previsioni, le ragioni poste
a base della proroga, con l'art. 1 del D.L. 19 giugno 1974, n. 237,
convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1974, n. 350 "le
disposizioni contenute nel decreto legge 18 dicembre 1972, n. 788
convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1973, n. 9" furono
"prorogate al 31 dicembre 1975" specificandosi che la proroga si
intendeva riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972,
data di entrata in vigore del primo decreto di proroga 18 dicembre
1972, n. 788, al 31 dicembre 1975.
Con l'art. 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, concernente
disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni, i
termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1975
dal citato decreto del 1974 n. 237 e dalla relativa legge di
conversione furono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.
Inoltre, col secondo comma dello stesso articolo venne stabilita la
sospensione per un anno dei termini in materia di prescrizione e di
decadenza "in corso" alla data di entrata in vigore della legge e
scadenti tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 1976.
Con ciò mentre si intendeva ovviare ai perduranti descritti
inconvenienti nell'Amministrazione finanziaria, si intendeva anche
avviare alla normalizzazione il regime dei termini in esame.
A tal fine appare infatti specificamente diretta la norma di cui al
secondo comma del citato art. 19, la quale, prendendo in considerazione
in particolare i termini "in corso" alla data di entrata in vigore
della legge (5 dicembre 1975) e "scadenti fra il 1 gennaio ed il 31
dicembre 1976", e che, come tali, sarebbero stati esclusi dalla proroga
di cui al primo comma, estesa soltanto ai termini scadenti entro il 31
dicembre 1975, ne dispone la sospensione per un anno, a condizione che
i termini stessi siano "in corso" alla data di entrata in vigore della
legge.
Tale condizione restringeva il beneficio della sospensione mediante
un riferimento temporale allo stato del termine, ed aveva il fine di
armonizzare e coordinare in qualche modo il regime dei termini
assoggettati alla serie organica delle proroghe precedenti con il
regime di quei termini che, invece, come si è detto, per essere
scadenti oltre il 31 dicembre 1975 sarebbero rimasti esclusi dalle
proroghe precedenti.
Inoltre con l'art. 1, primo comma, D.L. 10 dicembre 1976 n. 798 "i
termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976
dall'art. 19, primo comma, della citata legge n. 576 del 1975" furono
prorogati di altri sei mesi, cioè fino al 30 giugno 1977; e col
secondo comma i termini previsti dallo stesso art. 19 "che in virtù
delle disposizioni ivi contenute, scadono tra il 1 gennaio ed il 4
dicembre 1977 "furono prorogati al 31 dicembre 1977; col terzo comma i
termini in parola, compresi espressamente quelli concernenti il
contenzioso tributario scadenti tra la data di entrata in vigore del
decreto ed il 30 giugno 1978 furono prorogati a quest'ultima data.
Con la legge di conversione n. 16 del 1977, fu poi introdotta la
proroga al 31 dicembre 1977 dei termini scaduti nel periodo compreso
dal 5 dicembre 1976, scadenza della proroga del 1975, all'11 dicembre
1976, entrata in vigore della nuova proroga, e che risultavano pertanto
scoperti da qualsiasi proroga.
Sostanzialmente con le ultime disposizioni, come si rileva anche
dai lavori preparatori, il legislatore aveva inteso predisporre uno
scaglionamento della scadenza dei termini, effettuando:
a) una proroga al 30 giugno 1977 dei termini già prorogati ex art.
19, primo comma; b) una proroga al 31 dicembre 1977 dei termini già
sospesi per un anno per effetto del secondo comma dell'art. 19
ricordato e scadenti dal 1 gennaio al 4 dicembre 1976; data
quest'ultima in cui appunto si compiva l'anno di sospensione a partire
dall'entrata in vigore della legge n. 576 del 1975; c) l'unificazione
dei termini delle prescrizioni e decadenze anche per i ricorsi avanti
alle Commissioni e, per le impugnazioni, per tutti gli atti le cui
scadenze erano comprese fra la data di entrata in vigore del Decreto 10
dicembre 1976 (11 dicembre 1976) ed il 30 giugno 1978.
3. - Ciò premesso, conviene anzitutto esaminare la censura con cui
si lamenta che l'art. 19, secondo comma della legge 2 dicembre 1975, n.
576, limitando la sospensione per un anno dei termini di prescrizione e
di decadenza solo a quelli "in corso" alla data di entrata in vigore
della legge stessa e scadenti nell'anno 1976 indurrebbe una disparità
di trattamento fra i contribuenti e la pubblica Amministrazione, a
favore della quale rimarrebbe sempre in vigore la proroga dei termini
stabilita in via generale col primo comma dell'art. 19 stesso, il
quale, infatti, dispone la proroga dei termini di prescrizione e di
decadenza già precedentemente prorogati portandoli al 31 dicembre
1976, per cui i termini stessi rimarrebbero sempre in corso per
l'amministrazione al 5 dicembre 1975, e beneficerebbero quindi sempre
della sospensione, a differenza di quanto accadrebbe per i
contribuenti, che potrebbero fruire della sospensione solo per i
termini effettivamente in corso al 5 dicembre 1975.
Per quanto riguarda la ordinanza di rinvio 647/81 emessa dalla
Commissione Tributaria di Termini Imerese il 23 marzo 1981 su ricorso
di Asaro Carlotta, l'Avvocatura ha pregiudizialmente eccepito
l'irrilevanza della questione, osservando che nella specie
l'amministrazione non si sarebbe avvalsa della proroga disposta con la
norma impugnata, ma avrebbe utilizzato le proroghe precedenti, entro il
cui ambito appunto ricadeva la data del 1 dicembre, in cui era stato
notificato l'accertamento alla Asaro.
Ma dalla lettura dell'ordinanza di rinvio risulta che il giudice a
quo ha espressamente tenuto presente la sequenza degli atti del
procedimento tributario e, in particolare, la data di notifica
dell'accertamento e tanto basta per ritenere rispettato il requisito
della rilevanza della questione la cui valutazione, secondo costante
giurisprudenza di questa Corte, è di stretta competenza del giudice a
quo, senza che la Corte stessa possa portare il suo esame su eventuali
inesattezze di applicazione della norma impugnata alla fattispecie
trattata nel giudizio principale, ove non ricorrano palesi
irrazionalità.
Quanto al merito della questione deve osservarsi che la lamentata
diversità di trattamento trova una sua ragione di essere in ciò che
si è detto a proposito dei motivi che ispirarono al legislatore la
disciplina denunziata. Invero regolare in via transitoria la scadeneza
dei termini nei sensi sopra esposti significava, sostanzialmente, da un
lato, prolungarne il regime eccezionale per consentire la funzionalità
degli uffici e recuperare all'erario alcune migliaia di miliardi, come
precisato nei lavori preparatori, e, dall'altro, porre una disciplina
che rappresentava una via di transizione verso il ritorno alla
normalità nel settore. La speciale considerazione dei termini "in
corso" aveva, invero, come si è detto, una funzione limitativa,
rispondente a razionali motivi e tale quindi da escludere la violazione
del principio di eguaglianza che, per costante giurisprudenza di questa
Corte, è osservato quando la diversità di disciplina fra situazioni
omogenee è razionalmente giustificata.
Né può tacersi che la posizione dello Stato e dei contribuenti
nella situazione descritta non era raffrontabile, date le precipue
esigenze finanziarie cui la disciplina censurata corrispondeva.
Ma, anche prescindendo da tali considerazioni, va rilevato che, non
contenendo il testo normativo specifiche indicazioni circa i soggetti
destinatari, è da ritenere che la previsione riguardi sia
l'amministrazione che il contribuente. Ciò comporta parità di
trattamento normativo ed esclude, anche sotto tale profilo, la
violazione del principio di eguaglianza.
4. - È stato prospettato anche un secondo profilo di contrasto
della norma in discussione con il principio di eguaglianza,
osservandosi che la norma stessa finirebbe col subordinare
l'operatività della sospensione dei termini, ai fini della
impugnazione degli accertamenti, alla "discrezionalità"
dell'Amministrazione nel curarne la notifica, dalla cui data appunto
inizia la decorrenza del termine d'impugnazione degli accertamenti
stessi.
Ma l'argomentazione non può essere condivisa. Invero è
nell'ordine normale delle cose il fatto che ad una serie di previsioni
eccezionali, limitate nel tempo, come quelle costituite appunto dai
successivi provvedimenti di proroga dei termini in esame si
sostituisca, poi, col ritorno ad una linea di tendenziale
normalizzazione, una disciplina diversa che necessariamente si
contrappone a quella precedente senza per questo istituire
discriminazioni. E ciò in conformità del principio più volte
accolto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può
contrastare col principio di eguaglianza un trattamento differenziato
applicato in momenti successivi, perché lo stesso fluire del tempo
costituisce di per sé un elemento diversificatore in rapporto alle
situazioni che appunto nel tempo si vanno svolgendo.
La situazione di coloro che ricevono la notifica di accertamento ad
una certa data che comporta il beneficio della sospensione dei termini
e quella di coloro che invece tale notifica ricevono in data che tale
beneficio non consente si presenta diversificata appunto in virtù di
un elemento temporale collegato con il normale funzionamento della P.A.
e pertanto, alla luce di quanto si è detto, non si concreta nella
specie una violazione del principio di eguaglianza.
5. - Parimenti è da escludere il prospettato contrasto della norma
impugnata con l'art. 24 della Costituzione, che deriverebbe dalla
lamentata disparità di trattamento e dalla lesione del diritto di
difesa che ne conseguirebbe. Invero chiariti i ragionevoli motivi che
stanno alla base della disciplina censurata, appare evidente che la
prospettata doglianza non ha fondamento, poiché l'art. 24, secondo
comma, Cost., se garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado
del giudizio, non ne disciplina però i modi di esercizio, che il
legislatore ben può regolare variamente, tenendo conto,
ragionevolmente, come nella specie, dei vari interessi in gioco nel
processo.
6. - È stata poi prospettata l'illegittimità del terzo comma
dell'art. 1 D.L. 10 dicembre 1976, n. 798, introdotto con la legge n.
16 del 1977 che estendeva la proroga dei termini in esame a quelli
scaduti dal 5 all'11 dicembre 1976, non rientranti tra quelli compresi
nel periodo precedente.
Si afferma al riguardo che i detti termini, appunto perché non
compresi nella proroga erano scaduti e pertanto la norma impugnata
avrebbe in sostanza prodotto la reviviscenza di termini ormai esauriti,
il che comportebbe la violazione dell'art. 24 Cost..
In proposito è da osservare, peraltro, che, come è pacifico, i
termini così prorogati in realtà erano rimasti esclusi dalla proroga
senza motivo, e solo a causa di un probabile difetto di coordinamento.
Si legge appunto nei lavori preparatori che al fine di eliminare
l'esclusione, non sorretta da alcun valido motivo, occorreva colmare il
vuoto temporale così creatosi mediante la saldatura dei periodi sopra
specificati.
Il richiamare in vigore in tali circostanze termini scaduti non
lede in alcun modo la garanzia costituzionale invocata, limitandosi a
rendere possibili, per ovii motivi di razionalità, attività
altrimenti precluse. In relazione all'eventuale azione
dell'Amministrazione gli interessati potevano d'altra parte
liberamente esercitare, a loro volta, il diritto di difesa senza
limitazione alcuna.
7. - Altra questione è stata sollevata circa la pretesa
illegittimità dell'art. 1 del D.L. 10 dicembre 1976, n. 798 in quanto
sostanzialmente tale disposizione, coordinata con la precedente
normativa in materia, non prevederebbe l'estensione della proroga
precedentemente sancita anche a quei termini che avevano avuto inizio
nel periodo compreso fra il 5 dicembre 1975 (entrata in vigore della
legge n. 576 del 1975) ed il 5 ottobre 1976 (60 giorno antecedente al
compimento dell'anno di sospensione stabilito con la stessa legge n.
576 per i termini relativi ai ricorsi in materia di imposte).
In tal modo, secondo la censura, risulterebbe violato anzitutto
l'art. 3 Cost., perché l'esclusione dalla proroga, sostanzialmente
collegata all'elemento occasionale ed aleatorio della data di notifica
dell'accertamento, dalla quale appunto inizia il decorso del termine
per il ricorso e conseguentemente dipende l'applicabilità o meno della
proroga, comporterebbe una discriminazione irrazionale e come tale
contrastante con il principio di eguaglianza.
Ma la questione non è fondata.
Nel corso dei lavori preparatori della legge 8 febbraio 1977, n.
16, invero, il problema della esclusione dei termini anzidetti dalla
proroga fu espressamente trattato in sede di discussione di un
emendamento all'uopo presentato, ma non trovò accoglimento da parte
del Governo sulla basilare considerazione che dopo l'approvazione
della legge n. 576 del 1975 la tendenza era quella di normalizzare la
materia della scadenza dei termini. Pertanto era da ritenere che i
contribuenti i quali avevano operato dopo l'entrata in vigore della
legge stessa (5 dicembre 1975) erano in regime normale e di ciò
dovevano essere consapevoli dato il preciso riferimento a tale data per
l'operatività del beneficio. L'accoglimento dell'emendamento, secondo
il Governo, avrebbe anzi comportato la rimessione in termini di tutti
coloro che li avevano lasciati decadere, ed avrebbe finito con il
premiare i contribuenti che si erano comportati meno diligentemente di
quelli che invece avevano pagato quanto dovuto.
Queste considerazioni costituiscono una valida e razionale
giustificazione dell'esclusione lamentata, e in funzione di esse si
delinea in modo evidente la diversità delle situazioni dei
contribuenti che avevano operato prima e dopo l'entrata in vigore
della legge del 1975. Diversità che vale ad escludere la sussistenza
del lamentato vizio di illegittimità.
Parallele considerazioni valgono anche ad escludere la disparità
fra contribuente e amministrazione, sostenuta in quanto gli avvisi di
accertamento in virtù della proroga potrebbero essere notificati
dall'Amministrazione in regime di favore. Invero la posizione della
P.A. caratterizzata dalle descritte difficoltà, e quella dei
contribuenti, non sono raffrontabili e come tali sfuggono al controllo
di legittimità in relazione all'art. 3 Cost..
10. - Parimenti, infine, è da escludere la prospettata violazione
dell'art. 24 Cost. per effetto della norma impugnata, che, secondo il
giudice a quo, deriverebbe dall'opinione ragionevolmente formatasi nei
contribuenti che la proroga in discussione sarebbe stata concessa, il
che poi non avvenne.
È infatti evidente che una mera opinione, formatasi sulla base di
una previsione del verificarsi di certe condizioni poi non concretatesi
non può certo costituire un elemento tale da incidere sul diritto di
difesa, che consiste nel libero esercizio della tutela giurisdizionale,
e che nella specie non è ovviamente neppure sfiorato dalla norma
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i procedimenti
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate:
a) nei confronti dell'art. 19, secondo comma, legge 2 dicembre
1975, n. 576, in riferimento agli artt. 3, 24 Cost. con le ordinanze
della Commissione Tributaria di primo grado di Termini Imerese nn.
646, 647/81 del 23 marzo 1981; 648/81 del 14 marzo 1981; 13/82 del 5
luglio 1981; 175/82 del 14 agosto 1981; 214/82 del 15 aprile 1981 e
215/82 del 14 agosto 1981;
b) nei confronti dello stesso art. 19, secondo comma, legge 2
dicembre 1975, n. 576, in riferimento al solo art. 3 Cost. con le
ordinanze della Commissione Tributaria di secondo grado di Pescara n.
578/78 del 29 aprile 1978; della Commissione Tributaria di secondo
grado di Udine nn. 611 e 612/78 del 12 maggio 1978; della Commissione
Tributaria di Cagliari nn. 726 e 727/82 del 20 luglio 1982;
c) dell'art. 1, terzo comma, del D.L. 10 dicembre 1976 n. 798,
convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze della Commissione Tributaria di
primo grado di Cagliari nn. 869/80 del 19 luglio 1980; della
Commissione Tributaria di primo grado di S. Maria Capua Vetere n.
722/81 del 13 giugno 1981; ed in riferimento al solo art. 3 Cost. con
le ordinanze della Commissione Tributaria di secondo grado di Piacenza
nn. 440, 441, 442 del 4 marzo 1982;
d) nei confronti del citato art. 19, comma secondo, legge 2
dicembre 1975, n. 576 e del citato art. 1, comma terzo, D.L. 10
dicembre 1976, n. 798, convertito nella legge 8 febbraio 1977, n. 16,
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze della
Commissione Tributaria di primo grado di Ferrara nn. 702 e 703/80 del
20 ottobre 1979 e 6 novembre 1979;
e) dell'art. 19, comma secondo, legge 2 dicembre 1975, n. 576,
nonché della legge 8 febbraio 1977, n. 16, in riferimento all'art. 3
Cost., con l'ordinanza della Commissione Tributaria di Firenze n. 48/82
del 27 giugno 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F. to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte