Sentenza n. 238/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod.
pen. promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento penale a carico di Ramerdi Amanzio ed altro
iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata
il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e
iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di
Amanzio Ramerdi e Aldo Addobbati imputati del delitto, di cui agli
artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione
di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha
preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e
l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso
che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e
cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se
divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti
private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo
preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano
la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha
disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla
Corte costituzionale.
2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha
invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29
gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in
ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.
2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura
erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta
questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate
le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale
dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza
tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri
mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione.
Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto
tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di
diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della
televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con
sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni
sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente
infondata ma) infondata la proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)
c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo
1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte